Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 3908662020
Unità di riferimento Area Sicurezza Urbana Integrata
Data sottoscrizione 02/ott/2020
Oggetto ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL ' EMERGENZA COVID -19 A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA


Testo dell'atto

IL SINDACO


Visti
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, RECANTE Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, RECANTE Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, RECANTE Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attualmente in vigore;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Considerata l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze ed in particolare le ordinanze PG 386441/2020 e PG 386453/2020;



Considerato che:

con l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

la normativa nazionale, regionale e locale, già emanata, ha contribuito a contenere tali fenomeni ma in questa fase di incremento di casi positivi a livello nazionale e locale è necessario evitare ogni fenomeno di assembramento anche di natura spontanea e/o occasionale;

con il ritorno all’ordinario svolgimento delle attività sociali e commerciali continuano a verificarsi diffusi fenomeni di assembramento di persone, in particolare nel centro storico, in tante vie e piazze divenute luoghi di incontro dove, in particolare nel fine settimana, si riscontra la presenza di numerose persone che non riescono a tenere il giusto distanziamento tra di loro;

l’estensione dell’area interessata da detti fenomeni non ne consente la chiusura anche solo temporanea e risulta difficile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato altresì che i pubblici esercizi destinati alla ristorazione risultano luoghi in cui lo stazionamento prolungato di molte persone può determinare un fattore di rischio, al fine di consentire agli organi preposti di circoscrivere eventuali contagi, è opportuno tracciare le presenze;

Verificato che tuttora pervengono numerose segnalazioni da parte dei cittadini sui comportamenti di chi non rispetta le disposizioni emanate al fine di contenere l’emergenza sanitaria in atto;

Al fine di tutelare la salute di tutti, in particolare delle persone più fragili;

Visti:
l’ art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
INVITA

gli esercenti dei pubblici esercizi destinati alla ristorazione, come da DPCM 7 agosto 2020-Allegato 9 (Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative) ad annotare in un registro l’elenco dei clienti in modo da poterli mettere a disposizione delle autorità competenti per il tracciamento dei contatti;
ORDINA

dal 2 ottobre 2020 e fino a nuova disposizione

- dalle ore 18.00 del venerdì fino alle ore 24.00 della domenica, nell’area del centro storico delimitata dai viali di circonvallazione, anche all’aperto, è fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente mascherine a protezione delle vie respiratorie; indossare non correttamente la mascherina equivale a non indossarla e comporta l’irrogazione della sanzione.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti;

La violazione di tale obbligo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.
DISPONE

che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line;

che la presente Ordinanza sia comunicata a:



Prefetto
Questore
Comandante provinciale dei Carabinieri
Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Comandante Polizia Locale
Presidente del Quartiere Porto/Saragozza
Presidente del Quartiere Santo Stefano
Presidente del Quartiere Borgo Panigale/Reno
Presidente del Quartiere Navile
Presidente del Quartiere San Donato/San Vitale
Presidente del Quartiere Savena

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.












F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola



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