Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 1506502022
Unità di riferimento Area Sicurezza Urbana Integrata
Data sottoscrizione 30/mar/2022
Oggetto ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER CONTRASTARE L'ABUSO DI ALCOL NEL 'CENTRO STORICO' AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 5.


Testo dell'atto

IL SINDACO



Premesso:

- che l’abuso di alcol, così come più volte reso noto dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute, risulta essere sempre più di maggiore consuetudine tra i giovani, con conseguenze nell’ambito sanitario ma anche sul comportamento sociale e nell’ambito della sicurezza pubblica;

- che l’offerta di bevande alcoliche nel Centro storico è continua, costante e proveniente dai numerosi esercizi attivi nelle zone più frequentate dai giovani;

- che tanti esercizi di vicinato siti nel Centro storico, la cui attività dovrebbe consistere nel vendere prodotti alimentari e non alimentari di uso domestico destinati alla comunità, hanno di fatto perso la normale vocazione dell’attività commerciale poiché l’offerta di bevande alcoliche è preponderante rispetto agli altri prodotti posti in vendita;

Considerato:

- che le predette attività effettuano la vendita per asporto di bevande alcoliche, specie nelle ore serali e notturne, le quali bevande vengono consumate all’esterno dei locali, nelle strade e aree pubbliche, con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

- che i contenitori, spesso di vetro, vengono abbandonati sulla pubblica via anziché negli appositi contenitori, con il rischio di frantumarsi e determinare un concreto pericolo per la sicurezza delle persone, provocando così degrado del territorio;

- che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini i quali lamentano la lesione dei loro diritti al riposo, alla salute, alla convivenza civile, all’incolumità pubblica ed alla sicurezza in generale;

Rilevato:

- che le ordinanze sindacali emanate durante il lungo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 per limitare i fenomeni di assembramento delle persone, anticipando l’orario di chiusura degli esercizi di vicinato, hanno contribuito a contenere tali fenomeni ma anche a limitare la vendita di alcol ed il conseguente abbandono dei contenitori in vetro;

- che gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia comprovano l’utilità di tali misure;

Ritenuto:

- alla luce di quanto in premessa, per contribuire al contenimento della diffusione dell’alcol tra i giovani e per contrastare l’abbandono di contenitori di vetro, tutelando il decoro e la vivibilità urbana, di limitare l’orario di apertura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto siti nel Centro storico, pur garantendo l’attività di vendita;

- necessario provvedere con celerità ed in via cautelare, al fine di prevenire i suddetti fenomeni di turbativa attraverso la riduzione dell’orario di apertura degli esercizi di vicinato dalle ore 21.00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo;

Visti:
il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 50 co. 5;
il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;
la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni e integrazioni;
il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
l’art. 7 co. 2 della Legge 241/1990 che prevede la facoltà dell'Amministrazione Comunale di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di avvio del procedimento;
il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;

ORDINA
a decorrere dal 1 aprile fino al 31 luglio

per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, ubicati nell’area del Centro storico delimitata dai viali di circonvallazione: apertura dalle ore 06.00 e chiusura alle ore 21.00.


In caso di inottemperanza alla presente Ordinanza si procederà ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con l’applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 300,00 ad euro 500,00, importo in misura ridotta stabilito in euro 400,00 dalla deliberazione P.G.n. 78920/2011 .

In caso di reiterata inosservanza della presente ordinanza sarà data comunicazione al Questore di Bologna per l’applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 12-bis della Legge n. 48 del 18 aprile 2017.
DISPONE

che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni.

Che la presente Ordinanza sia comunicata a:

Prefetto
Questore
Comandante provinciale dei Carabinieri
Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Comandante Polizia Locale
Presidente del Quartiere Santo Stefano
Presidente del Quartiere Porto/Saragozza
Direttore Settore Attività Produttive e Commercio

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’ Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.




F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore



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