Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 1893392021
Unità di riferimento Area Sicurezza Urbana Integrata
Data sottoscrizione 26/apr/2021
Oggetto EMERGENZA COVID-19. STRADE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO: ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.


Testo dell'atto

IL SINDACO



Visti:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2121 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze legate all’emergenza sanitaria;

Considerato che:

- per l’evolversi della situazione epidemiologica, a livello locale dal 26 aprile cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona arancione» e si applicano le misure di cui alla cosiddetta “zona gialla”;

- a livello nazionale sono state adottate misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto del contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19;


- le strade e le piazze del centro storico possono tornare ad essere destinate a manifestazioni, iniziative ed eventi, nel rispetto delle normative in vigore e delle misure di prevenzione sanitaria;


- il ritorno alle ordinarie attività sociali è quindi subordinato al rigoroso rispetto:
dell’obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto (tranne per le eccezioni previste dalle norme);
del divieto di assembramento,
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
dell’igiene costante e accurata delle mani;

Condivisa la decisione con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica durante la riunione del 23 aprile u.s.;

Al fine di tutelare la salute pubblica;

Visti:
l’art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021;
il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021;
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2121

REVOCA

dal 26 aprile 2021

il divieto di utilizzare le piazze e le strade ubicate nell’area del centro storico, delimitata dai viali di circonvallazione, per ogni tipo di manifestazione, per iniziative ed eventi.

Le attività degli artisti di strada saranno consentite a partire dal 3 giugno 2021.



DISPONE

che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line ;

che la presente Ordinanza sia comunicata a:

- Prefetto
- Questore
- Comandante provinciale dei Carabinieri
- Comandante provinciale della Guardia di Finanza
- Comandante Polizia Locale
- Presidente del Quartiere Santo Stefano

- Presidente del Quartiere Porto/Saragozza
- Direttore del Dipartimento Cultura e promozione della città

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’ Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.






F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola



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