Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 4652332018
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Data sottoscrizione 13/nov/2018
Oggetto DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DEGLI ESERCIZI DI VICINATO ALIMENTARI E DEI LABORATORI ALIMENTARI SITUATI IN VIA GIUSEPPE PETRONI


Testo dell'atto

IL SINDACO


PREMESSO
- che la Via Giuseppe Petroni è luogo ad elevata frequentazione da parte di cittadini, turisti e studenti, sia per le caratteristiche di tradizione, storia e rilevanza, ma anche in considerazione della presenza di molte attività commerciali, di intrattenimento e svago;

- che i pubblici esercizi e laboratori artigianali alimentari ivi ubicati vengono frequentati, anche nelle ore serali e notturne, da un gran numero di persone;

- che dai contenuti delle segnalazioni rappresentate dai cittadini residenti, si registra da tempo una situazione di compromissione della qualità urbana, in termini di garanzia della quiete pubblica e del riposo notturno, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità della zona;

TENUTO CONTO altresì delle segnalazioni dei residenti volte ad evidenziare la presenza di numerosi pubblici esercizi che svolgono l’attività di somministrazione in locali di ridotte dimensioni, di laboratori artigianali e di esercizi commerciali privi di sale interne, la cui attività – in particolare nelle ore notturne – è fonte di grave disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei residenti, stante l'elevato livello di inquinamento acustico provocato dagli assembramenti di avventori sotto i portici e lungo la strada;

RICHIAMATA la precedente ordinanza:
- P.G. n. 228958 del 28 settembre 2012, contenente la disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dei laboratori artigianali alimentari e degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, situati in Via Giuseppe Petroni;

VISTO l’art. 50, comma 7bis, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che attribuisce al Sindaco la competenza di disporre per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO dunque opportuno e necessario intervenire per ridurre - se non eliminare - le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni potenzialmente lesive della salute dei residenti, in un contemperamento dei principali interessi in gioco, intervenendo sull’orario di apertura dei pubblici esercizi quale misura utile, a fronte della tutela di beni pubblici prevalenti che è intenzione dell’Amministrazione tutelare, quali quelli alla salute, alla salubrità dell’ambiente, all’igiene pubblica, secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità;

RAVVISATO, pertanto, che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto alla tutela della salute pubblica, del benessere psicofisico, connessi con il riposo e la quiete dei residenti, debbono ritenersi preminenti rispetto al libero esercizio dell'iniziativa economica;

RITENUTO altresì opportuno, per quanto sopra rappresentato, intervenire con riguardo alle peculiari caratteristiche della Via Giuseppe Petroni, prevedendo fasce orarie di chiusura diversificate tenuto conto della diversità dei requisiti strutturali specifici per ciascuna attività, come indicato in parte dispositiva, e per un periodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
ORDINA

a partire dalla data di pubblicazione del presente atto e per un periodo di 30 giorni, per tutte le tipologie di attività commerciali ubicate in via Giuseppe Petroni le seguenti fasce orarie di apertura:

per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

- apertura dalle ore 05:00 alle ore 00:00 del giorno successivo

per i laboratori artigianali alimentari

- apertura dalle ore 6:00 alle ore 23:00;

per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto

- apertura dalle ore 06:00 alle ore 22:00
DISPONE

1. che l'ordinanza vigente P.G. n. 228958 del 28 settembre 2012 resterà sospesa per il solo periodo di validità della presente ordinanza.

2. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza in materia di rispetto delle fasce orarie di apertura:

a) sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 400,00) ai sensi dell'art. 13, comma 4, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento P.G. n. 22142/2011;

b) nel caso in cui l'esercente di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande incorra, nel periodo di validità del presente provvedimento, in reiterate violazioni degli orari prescritti di chiusura dell'esercizio, si prevede la sospensione dell’attività per 3 giorni ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

c) nel caso in cui il titolare dell’esercizio di vicinato alimentare incorra, nel periodo di validità del presente provvedimento, in reiterate violazioni degli orari di chiusura verrà disposta la comunicazione al Questore di inosservanza all’ordinanza ai sensi dell’ art. 12 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 al fine dell’applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni e pubblicata sul sito istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.






F.to LA VICE SINDACO
Marilena Pillati



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