Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 8158402023
Unità di riferimento Dipartimento Welfare e promozione del benessere di comunità
Data sottoscrizione 12/dic/2023
Oggetto PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI CINGHIALI NELLAMBITO URBANO DEL COMUNE DI BOLOGNA


Testo dell'atto

IL SINDACO


CONSIDERATO
che si stanno ripetendo le segnalazioni pervenute dai cittadini e dalle Forze di Polizia circa l’avvistamento di gruppi di cinghiali di varie classi di età e di sesso nel territorio urbanizzato del Comune di Bologna (Parco Scoto, Villa Revedin, Poliambulatori Rizzoli e in varie zone dell’area collinare);

PREMESSO
- che la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale;
- che la presenza incontrollata di cinghiali può comportare contatti fortuiti e non voluti con animali domestici e cittadini;
- che i cinghiali possono essere portatori di numerose malattie ponendo problemi non solo di pubblica incolumità, ma anche di ordine sanitario;
- che la presenza di cinghiali vaganti è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, in particolar modo nelle ore serali;

TENUTO CONTO
che sulla base di quanto emerso dai sopralluoghi effettuati occorre attivare ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali;

EVIDENZIATO
che tale presenza provoca preoccupazione nella cittadinanza, oltre a potenziali danni a persone e cose, e impone l’assunzione di provvedimenti opportuni per limitare al massimo la presenza di tali animali;

DATO ATTO
che le attività di “controllo faunistico” attuate ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 157/1992 e s.m.e.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” sono preordinate alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all’impatto delle popolazioni selvatiche sull’ecosistema naturale o sulle attività antropiche;

VISTI
la L.R. 15 febbraio 1994 n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria e successive modifiche ed integrazioni”;

il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e s.m.i. “Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione”che annovera il cinghiale (Sus scrofa) tra le specie pericolose;

la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 ad oggetto “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Provincie, Comuni e loro Unioni”;

la Legge 221/2015 e s.m.i. “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” e in particolare l’articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

il Piano Faunistico Venatorio Regionale dell’Emilia Romagna 2018-2023 approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 179 del 6 novembre 2018;

la deliberazione di Giunta Regionale n. 1973 del 22 novembre 2021 avente ad oggetto “Art. 19 della Legge n. 157/1992 e Art. 16 della L.R. n 8/1994 - Piano del controllo del cinghiale in Emilia Romagna 2021-2026” che, in particolare all’art. 3.3 dell’allegato 1, prevede che l’attivazione delle azioni di controllo in area urbanizzata dei predetti ungulati sia attivabile in seguito all’adozione di apposita Ordinanza;

la deliberazione di Giunta Regionale n. 1372 del 01/08/2022 ad oggetto "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) nel territorio dell'Emilia-Romagna".

ATTESO
altresì la circostanza che gli interventi in ambito urbano, costituiscono una tipologia specifica particolarmente delicata di controllo faunistico, essendo preordinata alla tutela della pubblica salute ed incolumità e come tale da svolgersi in via esclusiva con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza dotati di particolare esperienza;

RITENUTO
necessario, stante la situazione descritta, di attivare l’attività di controllo ed eventuale abbattimento del cinghiale nelle zone urbane segnalate;

VISTI
- la nota della Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna Prot. N. 2023 / 28895 del 15/05/2023 e la successiva comunicazione PG 810051/2023;
- l’art.1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

ATTESO
che il Sindaco, quale ufficiale di governo, in ragione dei dettami di cui all’art 54 del D.Lgs. n. 267/2000, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

su conforme proposta proveniente dal Corpo di Polizia Locale della Citta' Metropolitana – UO Comando, pervenuta in data 3 dicembre 2023, nostro PG 810051/2023
ORDINA

alla Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna, competente in materia, per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, per motivi sanitari e per l’incolumità pubblica:

1. l’attuazione di un piano di controllo e contenimento dei cinghiali in tutte le zone classificate come urbane ricadenti nel territorio comunale di Bologna. nell’area collinare a Sud di Bologna ricomprese fra via Toscana, via Murri, la cintura dei Viali fra Porta S. Stefano e Porta Saragozza, via Saragozza, Via Porrettana fino ai confini comunali di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi e Pianoro.

2. il divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie “Sus scrofa”, nome comune “cinghiale”; tale divieto non si applica, in base a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1973 del 22.11.2021, agli operatori incaricati dell’attuazione del piano di controllo;
RICORDA

che l’esposizione del rifiuto organico nel sistema di raccolta porta a porta deve essere obbligatoriamente eseguito usando le pattumelle di colore marrone date in dotazione ad ogni singola utenza e nel giorno ed ora dedicato all’esposizione;
INCARICA

la Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna di rimuovere gli esemplari di Sus scrofa adusi a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo all’esigenza prioritaria di garantire la salute e l’incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l’integrità delle cose, procedendo all’abbattimento immediato degli animali, ove ritenuto necessario; ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.R. 8/04 e s.m.e.i la Polizia Locale della Città Metropolitana può avvalersi di "coadiuvanti" di comprovata esperienza anche in ambiti urbani che opereranno sotto il diretto coordinamento della Polizia Locale stessa;
SPECIFICA CHE

1. la presente Ordinanza ha efficacia immediata e validità di 1 (un) anno;

2. verrà affissa all’Albo Pretorio on- line del Comune di Bologna;

3. permane comunque, anche dopo i citati 365 giorni, il divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie “Sus scrofa”, nome comune “cinghiale”;
DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line;
la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
- Polizia Locale della Città Metropolitana;
- Regione Emilia Romagna, Settore attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura;
- Regione Emilia Romagna, Settore agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Bologna e Ferrara;
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;
- Questura di Bologna;
- Arma dei Carabinieri - Gruppo Carabinieri Forestale - Bologna;
- Arma dei Carabinieri - Comando Provinciale CC - Bologna;
- Ambito Territoriale di Caccia Bologna;
- Comando Polizia Locale di Bologna;
- Servizio Veterinario dell’Azienda USL;
- Hera, Servizio Gestione Rifiuti;
- agli uffici dell’Amministrazione Comunale per quanto attiene le rispettive competenze;
DISPONE INOLTRE

che per la violazione ai dettami della presente Ordinanza si proceda secondo i dettami del Codice di procedura penale per violazione dell’art. 650 c.p., fatta eccezione per il divieto di alimentazione agli animali selvatici e abbandono di cibo incustodito per il quale si dovrà procedere secondo i dettami dall’art. 7 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, con applicazione di sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.
INFORMA INOLTRE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla data di notificazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.





F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore



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