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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 757192019
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Data sottoscrizione 15/feb/2019
Oggetto MISURE AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 7 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 RELATIVE A VIA CESARE BOLDRINI E VIA AMENDOLA


Testo dell'atto

IL SINDACO

Premesso

- che con ordinanza sindacale in data 14 luglio 2017 Pg. n. 254028 veniva prevista una disciplina specifica per Via Cesare Boldrini, nel tratto da Via Amendola a Piazza XX Settembre, in quanto detta area veniva interessata da fenomeni di degrado e inciviltà urbana, quali il consumo di alcolici per strada da parte di persone intente a bivaccare, abusivismo commerciale, e fenomeni di criminalità;

- che dette misure sono state successivamente prorogate in considerazione del permanere della necessità di contrastare i suddetti fenomeni (Ordinanze P.G. n. 275890/17, 319753/17, 370149/17, 411613/17, 449250/17, 80962/18, 122396/18; 165707/2018);

- che, inoltre, tali misure sono state poi estese alla Via Amendola, nel tratto compreso tra Via Boldrini e il Viale (P.G. n. 523608/2018, 22523/2019), in quanto la zona risultava interessata dalle medesime situazioni di criticità già riscontrate nella adiacente via Boldrini;

Rilevato

- che, nell'area considerata, l'apertura fino a tarda notte delle attività commerciali favorisce fenomeni di inciviltà e illegalità notturna che alimentano il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti;

- che i provvedimenti presi hanno determinato un significativo miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità delle vie considerate;

- che i medesimi fenomeni di degrado, legati al consumo di alcolici, al bivacco e all'abusivismo commerciale interessano anche altre porzioni della Via Amendola, e in particolare il tratto compreso tra Via Milazzo e il Viale;

- che pare opportuno, per implementare e consolidare le condizioni di sicurezza e vivibilità dell'intera zona, estendere le medesime prescrizioni al tratto di Via Amendola compreso tra Via Milazzo e il Viale;

Considerato che l'art. 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede in capo al Sindaco il potere di disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Ritenuto dunque opportuno

prorogare le misure previste dall'ordinanza vigente, estendendo le medesime prescrizioni al tratto di Via Amendola compreso tra Via Milazzo e il Viale, al fine di implementare le condizioni di sicurezza dell'area, e di consolidare il miglioramento dello stato di vivibilità dell'intera zona;

Visti
- l’art. 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e ss.mm.ii.;

- l’art. 12 Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta';
ORDINA

Nella via Boldrini, e nella via Amendola nel tratto compreso tra via Milazzo ed il viale con decorrenza dal 17 febbraio 2019 e per 30 giorni, la seguente disciplina:

1. Orari
per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, i laboratori artigianali del settore alimentare: la chiusura dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;


2. Detenzione bevande alcoliche refrigerate
per tutti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

3. Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico.
DISPONE

- che le violazioni di cui ai punti 1 e 2 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300,00 a Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 400,00) ai sensi dell'art. 13, comma 4, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento P.G. n.22142/2011;
Nel caso in cui il titolare dell’esercizio di vicinato alimentare incorra, nel periodo di validità del presente provvedimento, in reiterate violazioni degli orari di chiusura verrà disposta la comunicazione al Questore di inosservanza all’ordinanza ai sensi dell’art. 12bis del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 al fine dell’applicazione della misura della sospensione dell'attivita', ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

- che la violazione di cui al punto 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento da euro 100,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 200,00) ai sensi dell'art. 14, comma 9, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento p.g. n° 22142/2011. E’ disposto il sequestro amministrativo delle cose servite a commettere la violazione. L’Autorità amministrativa competente può disporre la misura accessoria della confisca. Prima della contestazione della violazione l'agente accertatore diffida il trasgressore a sanare la stessa interrompendo nell'immediatezza il comportamento che l'ha determinata. Qualora il soggetto diffidato non provveda nell'immediatezza, l'agente accertatore contesta la violazione.

- che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia;

Per la presente ordinanza, in considerazione del numero dei destinatari, non risulta possibile, essendo particolarmente gravosa, la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate.

Dispone quindi che la presente ordinanza venga
- pubblicata all’ Albo Pretorio per 15 giorni;
- comunicata:

al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Via Enzo Ferrari, n. 42 - Bologna;
alla Questura di Bologna
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Presidente del Quartiere Porto-Saragozza

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.




F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola



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