Visti
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, RECANTE Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, RECANTE Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 17 maggio 2020;
- il DPCM 11 giugno 2020;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020;
Richiamate le proprie ordinanze PG 105362 del 9 marzo 2020, PG 108956 dell’11 marzo 2020, PG 110778 del 12 marzo 2020, PG 199623 del 22 maggio 2020, PG 208106 del 26 maggio 2020;
Considerato che
- con il graduale ritorno all’ordinario svolgimento delle attività commerciali e sociali si stanno verificando diffusi fenomeni di assembramento di persone, all’esterno dei pubblici esercizi, in tutta la città e non solo nel centro storico;
- tanti esercizi di vicinato, la cui attività dovrebbe consistere nel vendere prodotti alimentari di uso domestico destinati alla comunità, in particolare nel centro storico, hanno snaturato la normale vocazione dell’attività commerciale poiché l’offerta di bevande alcoliche è visibilmente superiore all’offerta dei prodotti alimentari;
- con l’ordinanza PG 208106 del 26 maggio 2020 il Sindaco ha predisposto misure che hanno contribuito a contenere tali fenomeni ma che è necessaria una ulteriore attenzione rispetto ai fenomeni di assembramento in prossimità dei pubblici esercizi;
- con la delibera del Consiglio Comunale PG 207720 del 25 maggio 2020 l’Amministrazione ha approvato un piano straordinario per l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione;
- nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia tali fenomeni continuano a manifestarsi;
Verificato che pervengono numerose segnalazioni da parte dei cittadini sui comportamenti di chi non rispetta le disposizioni emanate al fine di contenere l’emergenza sanitaria in atto;
Tenuto conto che l’area interessata è il centro storico dove maggiore è la concentrazione di attività che attraggono gli avventori;
Valutato che limitare la vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche può contribuire ad evitare gli assembramenti vietati;
Visti:
gli artt. 50 co 5 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;
ORDINA
dal 15 giugno fino al 14 luglio
per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, ubicati nell’area del centro storico delimitata dai viali di circonvallazione: apertura dalle ore 06.00 e chiusura alle ore 21.00;
per i laboratori artigianali alimentari ubicati in tutta la città: divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina, dalle ore 21.00 fino alle ore 6 del giorno successivo;
per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ubicati in tutta la città: • divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina, dalle ore 22.00 fino alle ore 6 del giorno successivo,
• obbligo di somministrare qualunque bevanda e ogni altro genere alimentare esclusivamente all’interno del pubblico esercizio e/o del dehors impedendo che gli avventori consumino, all’esterno degli spazi citati, i prodotti somministrati.
La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
All’atto dell’accertamento, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni;
che la presente Ordinanza sia comunicata a:
➢ Prefetto
➢ Questore
➢ Comandante provinciale dei Carabinieri
➢ Comandante provinciale della Guardia di Finanza
➢ Comandante Polizia Locale
➢ Presidente del Quartiere Porto/Saragozza
➢ Presidente del Quartiere Santo Stefano
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.