Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

| Home |  

Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 2126832020
Unità di riferimento Ambiente e Verde
Data sottoscrizione 29/mag/2020
Oggetto ORDINANZA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE AREE GIOCHI E LE AREE ATTREZZATE E NON CUSTODITE ALL' INTERNO DEI PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI CITTADINI. ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID19.


Testo dell'atto


IL SINDACO



Visti:
gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;
l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario
nazionale;
l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l’ordinanza della Regione Emilia Romagna del 30 aprile2020 (Decreto n. 74/2020) recante "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19", che consente la riapertura di parchi e giardini pubblici con orari di apertura e modalità, con le modalità previste all'art. 1 comma 1 lett. b del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
le linee guida emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”

Considerato:
che l’art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
che l’art. 1 comma 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;

Rilevato:
che l’accesso alle aree giochi è consentito ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti e, in subordine, alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell’area).
che le linee guida di cui all’allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, al fine di consentire l’utilizzo delle aree in condizioni tali da garantire il massimo contenimento del rischio contagio, impongono specifiche attività di manutenzione, di gestione e controllo, oltre che di pulizia e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili;

Ritenuto, in attesa di chiarimenti governativi sull’applicazione dell’Allegato 8, “recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid”, di disporre la chiusura delle aree giochi, al fine di organizzare al meglio tali spazi e la relativa gestione e di garantire condizioni di tutela della salute dei fruitori di tali aree;

Visto l’art. 10 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, assicuri l’esecuzione delle misure del decreto citato, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

Viste
l’Ordinanza Sindacale n. P.G. 110778/2020 del 12 marzo 2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID-19. Ulteriori misure a tutela della salute pubblica”, con la quale veniva disposto il divieto di accesso a una trentina di parchi e giardini pubblici, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19, nonché l’interdizione all’uso delle strutture ludiche;
l’ordinanza della Regione Emilia Romagna del 18 marzo 2020 (Decreto n. 41/2020) avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Contrasto alle forme di assembramento di persone” e successiva proroga;

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Ritenuta necessaria ed urgente l’adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all’art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA

In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1 comma 1 lett. b, primo e secondo periodo, del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e sino all’individuazione delle procedure che consentano il rispetto dell’Allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e, in ogni caso, con validità fino all’8 giugno 2020, sulla base delle motivazioni in premessa:
1. l’interdizione all’utilizzo delle aree giochi interne ai parchi e ai giardini comunali e ad altri spazi verdi pubblici, peraltro attualmente già interdette all’uso.
AVVERTE
Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
AVVISA
Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Che copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e verrà trasmessa alla Polizia Locale e alla Prefettura al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all’attuazione e al coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento potrà essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.




p. Il SINDACO
F.to L'Assessore
Matteo Lepore



| Home |