Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 3266082022
Unità di riferimento Dipartimento Welfare e promozione del benessere di comunità
Data sottoscrizione 19/mag/2022
Oggetto ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE E ZANZARA COMUNE


Testo dell'atto

IL SINDACO


Vista
la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex spp);

Considerato
- che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, e che nel 2018 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l’Italia è risultata essere la nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;
- che le arbovirosi comportano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;
- che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato inoltre che
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull’applicazione di metodi larvicidi;
- la lotta agli insetti adulti mediante insetticidi in atmosfera (adulticidi) è da considerare solo in via straordinaria, inserita all’interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- l’intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e di intervento di contrasto in caso di emergenze sanitarie, ma non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- che peraltro l’immissione nell’ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;
- che con un uso indiscriminato si possono più facilmente sviluppare situazioni di resistenza della zanzara all’utilizzo di prodotti adulticidi, il che comporterebbe un rischio non trascurabile per le possibili conseguenze, con prodotti che diventerebbero inefficaci;

Ritenuto
- che – all’opposto - quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa
- la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, etc.);

Considerato
- che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l’Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Ritenuto
- di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 01 aprile – 31 ottobre di ogni anno, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va da aprile a ottobre;
- la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;
- che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Azienda USL competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Visti
- il Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;
- Legge Regionale n. 19 del 4 maggio 1982, e successive modificazioni,
- la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
- l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei Biocidi;
- il DPR 6 ottobre 1998 n. 392 Presidi Medico Chirurgici (PMC);
- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei Biocidi;
- l’art. 148 del Regolamento di Igiene per la salute e per l’Ambiente del Comune di Bologna;
- la Delibera della Regione Emilia Romagna n. 531 dell'11 aprile 2022;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 7 febbraio 2022;
- le “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2022”;
ORDINA

a tutti i cittadini e a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari, affittuari o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistono o si possono creare raccolta d’acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, di eseguire gli interventi larvicidi e tutti gli altri accorgimenti volti a contrastare lo sviluppo delle zanzare, secondo quanto già indicato e richiesto dal Regolamento di Igiene, art. 148: https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/zanzara-prevenzione-contenimento
ORDINA ALTRESI’

quanto segue in merito agli interventi adulticidi

1. obblighi di comunicazione di trattamenti adulticidi
L’esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi pubblici e privati deve essere comunicata preventivamente almeno 5 giorni prima della data prevista da parte della ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, o dal proprietario/conduttore/amministratore dell’area da trattare,
allegando:
- Allegato 1 - COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA (modulo da compilare a cura a cura del proprietario/conduttore/amministratore);
- Allegato 2 - DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA (modulo da compilare a carico dell’esecutore del trattamento);
- Allegato 3 - AVVISO DI TRATTAMENTO ADULTICIDA IN AREA PUBBLICA E PRIVATA (facsimile di avviso alla cittadinanza).

2. indirizzi per le comunicazioni
L'invio delle comunicazioni deve avvenire alla casella PEC: dsp@pec.ausl.bologna.it;
per chiedere informazioni ci si può rivolgere alla casella MAIL: malattiedavettori@ausl.bologna.it;

3. prescrizioni generali valide per irrorazioni manuali e automatiche
I trattamenti adulticidi possono essere eseguiti negli spazi privati comunque nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge e delle “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2022”;
In particolare:
a) affiggere un significativo numero di cartelli informativi alla cittadinanza di cui all’allegato 3 nell’intorno dell’area da trattare;
b) effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino;
c) evitare che persone e animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l’irrorazione;
d) accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
e) non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
f) in presenza di apiari nell’area che s’intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l’apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
g) coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
h) non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell’inizio dell’intervento;
i) far frequentare l’area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall’irrorazione;
j) se nell’area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell’orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;

4. prescrizioni specifiche per gli impianti con distribuzione automatica dei prodotti adulticidi
Sono da seguire le seguenti prescrizioni :
a) coloro che utilizzano o installano un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto repellenti) devono dare comunicazione all’Azienda USL con indicata l’ubicazione e le caratteristiche tecniche dell’impianto, utilizzando sempre i moduli allegati.
b) la possibilità di un impiego di prodotti insetticidi o insetto repellenti attraverso impianti automatici per la nebulizzazione è da considerarsi ammissibile ove espressamente prevista o comunque conforme alle indicazioni riportate nelle autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Salute.
c) sono esclusi dall’utilizzo i biocidi o i PMC classificati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (detto Regolamento CLP) come:
- cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo riproduttivo (CMR) di categoria 1 e categoria 2;
- sensibilizzanti di categoria 1;
- molto tossici per l’ambiente acquatico e pericolosi per le api;
- con proprietà di interferenti endocrini;
- appartenenti alle categorie di pericolo dei prodotti fitosanitari vietati in ambiente frequentato dalla popolazione o da gruppi vulnerabili previsto dal punto A 5.6 del DM 22/01/2014 e come precisato nella DGR n. 2051 del 3/12/2018;
d) si deve sottostare agli obblighi e alle prescrizioni previste per gli interventi adulticidi di cui al punto 3;
AVVERTE

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari/conduttori /amministratori dell’area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regionale Emilia-Romagna n. 21/1984 e dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;
- che la vigilanza prevede
- la verifica dei trattamenti larvicidi, in base a quanto riportato dal Regolamento di Igiene, art. 148;
- la verifica del rispetto di quanto indicato sopra, anche in merito al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti secondo i fac-simili riportati negli allegati;
DISPONE

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, l’Azienda Usl di Bologna, il Corpo di Polizia Locale, le Guardie Ecologiche Volontarie, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
DISPONE ALTRESI’

- che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l’attività sia stata svolta dal Comune.

Il presente atto ha efficacia temporale dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

È abrogata la precedente ordinanza PG 153160/2021 del 6 aprile 2021



Allegati alla presente ordinanza:

- Allegato 1 - COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA (modulo da compilare a cura a cura del proprietario/conduttore/amministratore);
- Allegato 2 - DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA (modulo da compilare a carico dell’esecutore del trattamento);
- Allegato 3 - AVVISO DI TRATTAMENTO ADULTICIDA IN AREA PUBBLICA E PRIVATA (fac-simile di avviso alla cittadinanza).







F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore



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