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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 4790842019
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Data sottoscrizione 29/ott/2019
Oggetto MISURE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI PER L'AREA DI 'PIAZZA GIOVANNI XXIII' E ZONE LIMITROFE


Testo dell'atto

IL SINDACO



Premesso che

- il Regolamento di Polizia Urbana (Pg. n. 18657/2011) consente alla Giunta di individuare vie e/o piazze della città nelle quali prevedere limitazione degli orari di vendita di bevande alcoliche; limiti alla detenzione di bevande alcoliche e al consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o ad uso pubblico (art. 14 comma 1ter), con l'intento di contrastare l’abuso di alcol e l'abbandono di contenitori di vetro, potenzialmente pericolosi;

- ai sensi dell'art. 50, comma 7bis, del d. lgs. 267/2000, il Sindaco può definire, con propria ordinanza, fasce orarie di chiusura delle attività in particolari zone urbane, in relazione alle diverse criticità riscontrate (art. 14 comma 1quater e art. 13);

Rilevato che

- le misure di cui all'art. 50 comma 7bis d. lgs. 267/2000 sono state adottate con vari provvedimenti per le aree della "Bolognina" e di via Emilia Ponente, al fine di contrastare i fenomeni di disturbo, rumore e schiamazzi legati all'abuso di alcol, e alla diffusione di contenitori di vetro potenzialmente pericolosi;

- sono pervenute ulteriori segnalazioni, da parte dei competenti reparti di Polizia Locale, relative ad analoghe situazioni di disagio e degrado riscontrate in altre aree, e in particolare Via Emilia Ponente, Piazza Giovanni XXIII, Piazza Bonazzi, e Via Battindarno (nel tratto compreso tra Via Emilia Ponente e Via Decumana), con conseguente disturbo alla quiete dei residenti;

Considerato che

- tali fenomeni sono legati in particolare alla vendita e al consumo di bevande alcoliche effettuata da numerosi esercizi e attività commerciali della zona;

- le limitazioni agli orari delle attività già adottate in altre zone della città sono state introdotte anche nella zona di Piazza Giovanni XXIII e aree limitrofe, con provvedimento P.g. n. 349549/2019, e hanno prodotto effetti favorevoli sul territorio in termini di contrasto al propagarsi dei suddetti fenomeni di disturbo, ed hanno contribuito ad aumentare e consolidare il livello di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Ritenuto, pertanto, opportuno riproporre le medesime misure per Via Emilia Ponente (nel tratto tra Via Triumvirato e Via Battindarno), Via Battindarno (nel tratto tra Via Emilia Ponente e Via Lemonia, nonche' da via della Barca a Via Borghese), Via della Barca (da Piazza Bonazzi a Via De Ambris) Piazza Giovanni XXIII, Via Leonardo da Vinci, Via Nullo Baldini, Via Tommaseo (fino al civ. 2/a e 2/b compresi) e Piazza Bonazzi, la seguente disciplina, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità dell'area:

1. Orari
- per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto ed i produttori agricoli: la chiusura dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;
- per i laboratori artigianali del settore alimentare: la chiusura dell’attività di vendita dalle ore 22.00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

2. Detenzione bevande alcoliche refrigerate
- per tutti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, per i produttori agricoli e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza; il divieto non si applica ai laboratori artigianali alimentari nell'espletamento di servizi di consegna a domicilio unitamente al prodotto alimentare mentre rimane fermo il divieto di detenzione di bevande alcoliche nei locali di tali esercizi negli spazi e locali accessibili al pubblico;

3. Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico

Ritenuto, altresì, opportuno, al fine di un equo contemperamento tra la libertà di iniziativa economica e il perseguimento dell'interesse pubblico, prevedere la possibilità di derogare alla disciplina di cui al punto 1, a condizione che dette attività non detengano nei locali dell'esercizio e non effettuino attività di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura;

Visti

- l’art. 50 comma 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - come di recente introdotto dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta';

- l’art. 12 Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta';

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana

ORDINA

per Via Emilia Ponente (nel tratto tra Via Triumvirato e Via Battindarno), Via Battindarno (nel tratto tra Via Emilia Ponente e Via Lemonia, nonche' da via della Barca a Via Borghese), Via della Barca (da Piazza Bonazzi a Via De Ambris) Piazza Giovanni XXIII, Via Leonardo da Vinci, Via Nullo Baldini, Via Tommaseo (fino al civ. 2/a e 2/b compresi) e Piazza Bonazzi, con decorrenza dal 30 ottobre 2019 e per 30 giorni, la seguente disciplina:

1. Orari
- per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto ed i produttori agricoli: la chiusura dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;
- per i laboratori artigianali del settore alimentare: la chiusura dell’attività di vendita dalle ore 22.00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

2. Detenzione bevande alcoliche refrigerate
- per tutti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, per i produttori agricoli e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza; il divieto non si applica ai laboratori artigianali alimentari nell'espletamento di servizi di consegna a domicilio unitamente al prodotto alimentare mentre rimane fermo il divieto di detenzione di bevande alcoliche nei locali di tali esercizi negli spazi e locali accessibili al pubblico;

3. Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico.
DISPONE

- che, per la salvaguardia della libertà di iniziativa economica, nell’ equo contemperamento con gli altri interessi generali perseguiti, i titolari degli esercizi commerciali, medie strutture di vendita del settore alimentare e misto e laboratori artigianali alimentari ricompresi nelle vie e strade sopra identificate possono usufruire di deroghe alla sola disciplina in materia di orari fissata al punto 1 nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

a) impegno a non detenere nei locali dell'esercizio e di non vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

b) non avere procedimenti sanzionatori comunali in corso e di essere in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti all’ esercizio dell’ attività;

La fruizione delle deroghe avviene attraverso l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata suap@pec.comune.bologna.it nella quale rilasciare le autodichiarazioni ai sensi del D.p.r. 445/00 di cui alle lettere a) e b) ed indicando l'orario di apertura che si intende adottare;

- di dare atto che i titolari delle attività che hanno già ottenuto le deroghe ai sensi dei provvedimenti adottati continuano a fruirne senza dover ripresentare le comunicazioni previste;

La violazione di cui al punto 1 comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 50 comma 7bis.1, d.lgs. 267/2000;

La violazione di cui al punto 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta € 400,00) ai sensi degli articoli 13 e 14 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento p.g. n° 22142/2011; è inoltre disposto il sequestro amministrativo delle bevande alcoliche detenute nel sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività. L’Autorità amministrativa competente può disporre la misura accessoria della confisca.


La violazione di cui al punto 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento da euro 100,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta € 200,00) ai sensi dell'art. 14, comma 9, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento p.g. n° 22142/2011. E’ disposto il sequestro amministrativo delle cose servite a commettere la violazione. L’Autorità amministrativa competente può disporre la misura accessoria della confisca. Prima della contestazione della violazione l'agente accertatore diffida il trasgressore a sanare la stessa interrompendo nell'immediatezza il comportamento che l'ha determinata. Qualora il soggetto diffidato non provveda nell'immediatezza, l'agente accertatore contesta la violazione.

L'accertata inosservanza delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.p.r. 445/00 di cui alle lettere a) e b) sopra richiamate comporta l'automatico obbligo di chiusura dalle ore 21:00 e sino alle 07:00 (esercizi di vicinato e medie strutture afferenti al settore alimentare) e chiusura dalle ore 22.00 alle ore 07:00 (laboratori artigianali alimentari) per tutto il restante periodo di validità dell'ordinanza, oltre alla suddetta sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 500.

Dispone che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia;

La presente ordinanza, in considerazione del numero dei destinatari, non rende possibile la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate, risultando la stessa particolarmente gravosa.

Dispone quindi che la presente ordinanza venga
- pubblicata all’ Albo Pretorio informatico per 15 giorni;
- pubblicata sul sito istituzionale.
- comunicata:
al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Via Enzo Ferrari, n. 42 - Bologna;
alla Questura di Bologna
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.




















p. Il SINDACO
F.to L'Assessore
Davide Conte



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