Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 5130212022
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Data sottoscrizione 19/ago/2022
Oggetto DISPOSIZIONI AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 RELATIVE ALLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E NON, DURANTE LE GIORNATE DI CAMPIONATO DI SERIE A - STAGIONE 2022/2023 - E ALTRI EVENTI SPORTIVI


Testo dell'atto

I L S I N D A C O



Premesso che
- la squadra di calcio cittadina "Bologna F.C. 1909 S.p.A." è iscritta al campionato di calcio di serie A per la stagione 2022/2023;
- in occasione delle partite di calcio che si disputeranno presso lo Stadio "Renato Dall'Ara” è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori e di tifosi sia della squadra locale che delle squadre ospiti;
- nel corso della stagione, si disputeranno, presso lo Stadio "Renato Dall'Ara", altre partite di calcio, in occasione di altri tornei ed eventi sportivi;

Considerato che
- l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l’accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente previo parere favorevole del Questore”, oltre all’ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna;
- la vendita di bevande alcoliche e il loro abuso in occasione degli incontri calcistici che si tengono allo Stadio “Renato Dall’Ara”, possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine può diventare strumento di offesa se utilizzati come oggetti contundenti;

Rilevato che
- è opportuno adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, al fine di impedire il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all'esterno dello Stadio Renato Dall'Ara;

Ritenuto dunque necessario
- disporre, in occasione delle partite di calcio disputate a Bologna previste dal calendario del Campionato di serie A (stagione 2022/2023), dal calendario della Coppa Italia e degli eventuali incontri, anche amichevoli, delle squadre di calcio di ogni categoria e della nazionale italiana, oltreché in occasione degli ulteriori eventi sportivi che si terranno presso lo Stadio "Renato Dall'Ara", il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro per:
. le attività commerciali su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree;
. per le attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
. per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
. i circoli privati;
. le attività commerciali in sede fissa;
. i laboratori artigianali alimentari;
per tutti gli esercizi posti nell'area compresa nel perimetro delimitato tra le Vie Saragozza (a partire dall'intersezione con Viale Pepoli), Porrettana, Caravaggio e dei Crocefissi - confine con il Comune di Casalecchio di Reno -, asse sud-ovest sino alla rotonda Romagnoli, Viale Gandhi, Via Tolmino, Via Sabotino, Viale Vicini, Viale Pepoli;
- prevedere una graduazione delle misure sanzionatorie accessorie a carico delle suddette attività nel caso di reiterate violazioni ai divieti di cui sopra, nonché, per le attività posizionate nel perimetro dello Stadio “Renato Dall'Ara”, ai divieti posti dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con Determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010;

Dato atto che
- la durata del divieto non supera il limite di numero 30 giornate;

Visti
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- la Legge 4 aprile 2007, n. 41 recante “Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche” ;
- l’art. 50 comma 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolari, i poteri attribuiti al Sindaco;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del 1/02/2011 (P.G.n.18657/2011) e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente regolamento comunale “Fiere e Mercati”
O R D I N A

alle attività commerciali su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree;
alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
ai circoli privati;
alle attività commerciali in sede fissa;
ai laboratori artigianali alimentari;
con punti vendita situati nell'area compresa nel perimetro delimitato tra le Vie Saragozza (a partire dall'intersezione con Viale Pepoli), Porrettana, Caravaggio e dei Crocefissi - confine con il Comune di Casalecchio di Reno -, asse sud-ovest sino alla rotonda Romagnoli, Viale Gandhi, Via Tolmino, Via Sabotino, Viale Vicini, Viale Pepoli;
il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio della partita a 1 (una) ora dopo la conclusione della partita nei giorni in cui si disputano allo Stadio “Renato Dall'Ara” le partite del Campionato di serie A (stagione 2022/2023), del calendario della Coppa Italia, gli eventuali incontri. anche amichevoli, delle squadre di calcio di ogni categoria e della nazionale italiana, oltreché gli ulteriori eventi sportivi previsti;


D I S P O N E

che il divieto non si applica agli esercizi e alle attività destinatari nel caso di effettuazione di servizi di consegna al domicilio del cliente;
che il Settore dell'Amministrazione comunale competente per materia, previo parere favorevole del Questore, può autorizzare, limitatamente a particolari aree poste all'interno dell'impianto sportivo e nell'area riservata esterna, ricompresa nel perimetro dell'impianto, eventuali deroghe ai divieti previsti dalla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive n. 14/2010, aventi ad oggetto la vendita e somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi e la vendita delle altre bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro e plastica;
che il Corpo di Polizia Locale e chiunque altro spetti farla osservare, darà esecuzione alla presente ordinanza;
che nei confronti dei soggetti inadempienti si prevedono le seguenti sanzioni:
a) la violazione alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
b) qualora ai soggetti le cui attività sono ricomprese nell'area individuata ed ai soggetti autorizzati alla vendita e somministrazione all’interno dell’impianto sportivo e nell’area riservata esterna ricompresa nel perimetro dell'impianto, vengano contestate due violazioni delle disposizioni della presente ordinanza e dei divieti posti dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, è applicata la sanzione della sospensione dell'attività per due giorni, individuati dall'Amministrazione tra quelli in cui è prevista una partita di campionato;
c) qualora venga contestata un’ulteriore violazione si applica la sanzione della sospensione dell'attività per tutte le giornate di campionato successive e, comunque, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di sospensione;
d) nei confronti di chiunque eserciti attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa si applicano, altresì, le sanzioni previste dagli artt. 41 e 42 del vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere;
che la presente ordinanza venga affissa all'Albo pretorio per 15 giorni e pubblicata sul portale Internet del Comune di Bologna;
che dell’adozione della presente ordinanza sia data informativa alle Organizzazioni del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative;
che la presente ordinanza sia comunicata:
all'Area Sicurezza Urbana Integrata - Via Enzo Ferrari, 42 Bologna;
alla Questura di Bologna;
al Comando Provinciale dei Carabinieri;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Quartiere Porto-Saragozza


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. E' ammesso, altresì, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.






p. Il SINDACO
F.to L'Assessore
Valentina Orioli



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