Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 2824402020
Unità di riferimento Direzione Generale
Data sottoscrizione 15/lug/2020
Oggetto EMERGENZA COVID19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.


Testo dell'atto

IL SINDACO



Visti
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, RECANTE Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, RECANTE Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 17 maggio 2020;
- il DPCM 11 giugno 2020;
- il DPCM 14 luglio 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Richiamate le proprie ordinanze PG 105362 del 9 marzo 2020, PG 108956 dell’11 marzo 2020, PG 110778 del 12 marzo 2020, PG 199623 del 22 maggio 2020, PG 208106 del 26 maggio 2020, PG 234052 del 15 giugno 2020;

Considerato che

non essendo superata la fase critica è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

il ritorno alle ordinarie attività sociali è stato subordinato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, all’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie quando non è possibile garantire continuativamente il mantenimento delle distanze di sicurezza, all’igiene frequente delle mani;

la locale piazza San Francesco è diventata quotidianamente un luogo di ritrovo di tantissime persone che, dal pomeriggio inoltrato e fino all’alba del giorno successivo, stazionano senza rispettare le precauzioni stabilite dalle norme, anche utilizzando strumenti musicali o altri oggetti utilizzati come strumenti per la diffusione di suoni nonché apparecchi di riproduzione musicale e/o destinati alla diffusione di suoni nell’ambiente che attraggono ulteriore pubblico causando assembramenti;

Verificato che pervengono numerose segnalazioni da parte dei cittadini sui comportamenti di chi non rispetta le disposizioni emanate al fine di contenere l’emergenza sanitaria in atto;


Accertato che nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia tali fenomeni continuano a manifestarsi e risulta impossibile assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro;


Valutato che inibire gli accessi sul sagrato della basilica di San Francesco e del limitrofo giardino è l’unico modo per evitare gli assembramenti vietati;

Al fine di tutelare la salute pubblica;

Visti:
l’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;
ORDINA
dal 16 luglio fino al 31 luglio

- divieto di accedere e/o stazionare sul sagrato della basilica di San Francesco e del limitrofo giardino, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

- divieto di utilizzare, su tutta la piazza, strumenti musicali o altri oggetti utilizzati come strumenti per la diffusione di suoni nonché apparecchi di riproduzione musicale e/o destinati alla diffusione di suoni nell’ambiente.

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.
DISPONE

- che sarà garantita la partecipazione dei fedeli alle funzioni religiose.

- che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni;

- che la presente Ordinanza sia comunicata a:

Prefetto
Questore
Comandante provinciale dei Carabinieri
Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Comandante Polizia Locale
Presidente del Quartiere Porto/Saragozza



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.




F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola



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