Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 6331212022
Unità di riferimento Transizione Ecologica e Ufficio Clima
Data sottoscrizione 29/set/2022
Oggetto QUALITA' DELL'ARIA: MISURE EMERGENZIALI 2022 - 2023 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR)


Testo dell'atto

IL SINDACO


Premesso che:
- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteoclimatiche ed è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;

- la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione, da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;

- nel corso degli anni compresi nel periodo 2005 –2018, nella città di Bologna, per quanto riguarda il PM10, sono stati registrati diversi superamenti del valore limite per la protezione della salute pari a 50 microgrammi/m3 per un numero di giornate superiore al limite normativo, fissato in 35 giornate/anno, stabilito dal D.Lgs. 155/2010;

- nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 sono stati rilevati valori superiori a 50 microgrammi/m3 per l'inquinante PM10 rispettivamente per un numero di 32, 42 e 29, giornate di sforamenti;

Atteso che:
- il PAIR Piano Aria Integrato Regionale 2020 approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017, prevede l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;

- tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;

- in data 25 luglio 2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto il “Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 5 giugno 2017, nel quale si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del nord Italia, e si individua una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse.

Visti:
- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020 relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni dell'agglomerato di Bologna nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio comunale;

- la Delibera di Giunta Regionale 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)”, che:
  • coordina quanto disciplinato dal PAIR con le misure aggiuntive previste dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", con particolare riferimento all'articolazione delle misure emergenziali ed alla regolamentazione degli impianti a biomassa per il riscaldamento ad uso civile;
  • approva, in attuazione dell'art. 2 comma 1 del richiamato Accordo, misure aggiuntive rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020 definendo, fra l'altro, il divieto di installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” a partire dal 1° gennaio 2020 e, nei giorni di applicazione delle misure emergenziali di secondo livello, di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiori a “4 stelle”;

- l'art. 40 “Disposizioni in materia di qualità dell'aria” della Legge Regionale 22/10/2018 n.14;

Considerato che:
- il Comune di Bologna è pertanto tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020;

- il "PAIR 2020 (Relazione generale)", all'art. 9.1.3.4, ed il "Nuovo accordo di programma", all'allegato 1, pongono in capo al Comune di Bologna l'adozione di una serie di misure volte a contenere il fenomeno delle emissioni di gas inquinanti degli impianti termici da modulare nel periodo dall'1 ottobre al 31 marzo;

- con DGR n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria", è stato definito il prolungamento al 30 aprile delle misure strutturali ed emergenziali e con DGR n. 189/2021 sono state definite “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria”;

- la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso il 12/10/2021 propria circolare esplicativa, PG 467908/2021, in ordine alle tecniche di distribuzione degli effluenti ammessi dalle disposizioni per la tutela della qualità dell'aria di cui alle richiamate DGR;

- con DGR n. 2130/2021 le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) sono state prorogate fino all'approvazione del nuovo Piano;

- con la medesima DGR è stato inoltre stabilito che le disposizioni relative all'obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici, di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, differite dal punto 2 del dispositivo della richiamata deliberazione DGR n. 33/2021, non trovino attuazione fino al 31/12/2022 e di confermare tutte le ulteriori misure previste dalla medesima propria deliberazione n. 33/2021;

Preso atto:
- delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui dei valori limiti del particolato PM10 e del biossido di azoto (NO2);

Richiamati:
- l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06 “Testo unico in materia Ambientale”;
- l'Allegato I al DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;
- gli artt. 25 e 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020;
ORDINA

Il rispetto, dal 01/10/2022 al 30/04/2023, dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

A) in tutto il territorio comunale sotto i 300 metri di altitudine, nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multi combustibile, divieto di utilizzo di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” (così come definito nell'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;

B) obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di pellet certificati conformi alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, oltre che di rispetto delle tipologie di combustibile previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V del D.Lgs n. 152/2006, ossia "Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti";

C) divieto di abbruciamento di residui vegetali, fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria. È inoltre prevista una deroga limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. Gli abbruciamenti dei residui vegetali in deroga a tale divieto dovranno essere attuati e comunicati secondo le modalità definite dall'Allegato 2 della DGR 189/2021. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

D) l'adozione delle seguenti misure emergenziali da attivare quando le verifiche effettuate da ARPAE, sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo:

D1. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva inferiore a “4 stelle”;

D2. divieto di combustione all'aperto di qualsiasi tipologia (falò, barbecue, fuochi d'artificio, ecc.) anche relativamente alle deroghe di cui all'art. 182, c. 6-bis del D.Lgs. 152/2006;

D3. abbassamento del valore massimo della temperatura negli ambienti riscaldati che non deve superare i 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, associative o di culto, nelle attività commerciali e che non deve superare i 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.

D4. divieto, in tutto il territorio comunale, di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo, nonché le tecniche assimilabili, definite o individuate con disposizioni della Regione Emilia-Romagna.

Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e permangono fino al giorno di verifica seguente.

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR), e disponibili sul sito www.arpae.it.
AVVERTE

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:
- l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto D2 è punita con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento di Polizia Urbana.
SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con le presenti disposizioni nel periodo suindicato.
INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.
DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.








F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore



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