Visti:
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;
- il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021 recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;
Richiamate le proprie precedenti ordinanze P.G. n. 417982/2020 e P.G. n. 209881/2021;
Considerato che:
- per l’evolversi della situazione epidemiologica, a livello locale si applicano le misure di cui alla cosiddetta “zona gialla”;
- a livello nazionale sono state adottate misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto del contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19;
- le piazze del centro storico possono tornare ad essere destinate a manifestazioni, iniziative ed eventi, nel rispetto delle normative in vigore e delle misure di prevenzione sanitaria;
- il ritorno alle ordinarie attività sociali è subordinato al rigoroso rispetto:• dell’obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto (tranne per le eccezioni previste dalle norme);
• del divieto di assembramento,
• della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
• dell’igiene costante e accurata delle mani;
Condivisa la decisione con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica durante la riunione del 25 maggio u.s.;
Visti:
l’art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021;
il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021;
il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021;
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021;
REVOCA
dal 28 maggio 2021
il divieto di accedere e/o stazionare in piazza G. Verdi.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line ;
che la presente Ordinanza sia comunicata a:
➢ Prefetto
➢ Questore
➢ Comandante provinciale dei Carabinieri
➢ Comandante provinciale della Guardia di Finanza
➢ Comandante Polizia Locale
➢ Presidente del Quartiere Santo Stefano
➢ Direttore del Dipartimento Cultura e promozione della città
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’ Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.