Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 3110892019
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Data sottoscrizione 05/lug/2019
Oggetto MISURE ATTE A GARANTIRE L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI IN OCCASIONE DEI CONCERTI DI LIGABUE, E DI LAURA PAUSINI E BIAGIO ANTONACCI, CHE SI SVOLGERANNO NELLE GIORNATE DEL 6 LUGLIO 2019 E DEL 12 LUGLIO 2019, PRESSO LO STADIO DALL'ARA


Testo dell'atto

I L S I N D A C O


Premesso che nelle giornate di sabato 6 Luglio e venerdì 12 luglio 2019 si terranno due concerti, rispettivamente di Ligabue e Laura Pausini e Biagio Antonacci, presso lo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna;


Considerato che
- in ragione del rilievo degli spettacoli musicali in programmazione, per tali eventi si prevede un notevole afflusso di persone e di automezzi nella zona adiacente allo stadio e nelle strade contigue;

- appare necessario predisporre misure che garantiscano la sicurezza degli spazi pubblici e delle aree adiacenti e limitrofe, anche al fine di tutelare l'incolumità dei frequentatori e dei residenti;

Rilevato che, in tali occasioni, i partecipanti e fruitori sono soliti consumare bevande - alcoliche e non - in gran quantità, e in contenitori di vetro e lattina abbandonandoli poi sul suolo pubblico e creando degrado e potenziale pericolo, derivante dall'uso improprio di tali oggetti;

Ritenuto pertanto, necessario prevedere, dalle ore 13.00 del giorno 6 luglio, fino alle ore 05.00 del giorno successivo, e dalle ore 13.00 del giorno 12 luglio, fino alle ore 05.00 del giorno successivo, nel perimetro delimitato da Via Saragozza (a partire dall'intersezione con Viale Pepoli), Via Porrettana, Via Caravaggio e Via dei Crocefissi - confine con Comune di Casalecchio di Reno -, asse sud ovest sino alla rotonda Romagnoli, Viale Gandhi, Via Tolmino, Via Sabotino, Viale Vicini, Viale Pepoli; via Andrea Costa, via de Coubertin compresa l'area di p.zza della Pace:

- il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, agli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su area pubblica operanti nelle aree interessate, circoli privati che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande;

- l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, anche a tutti gli operatori commerciali su area pubblica, ossia quelli che esercitano l'attività con posteggio individuati dal vigente Piano delle Aree mercatali, a quelli connessi con l'organizzazione del concerto, a quelli autorizzati per l’esercizio del commercio in forma itinerante per vie diverse da quelle già previste dall'art. 40 del Regolamento dei mercati e delle fiere come interdette al commercio itinerante durante le manifestazioni;

Dato atto
- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, commi 1 e 2, del Regolamento dei Mercati e delle Fiere, lo svolgimento del commercio itinerante all’interno delle aree interdette, integra la fattispecie della "grave violazione" comportante, altresì, l’applicazione della sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature, compreso l'eventuale automezzo;

- che l’art. 38, comma 2, lettera a) del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti abbandonati e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale prescrive il divieto di gettare, versare e depositare qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido;

Visti:
- l’art. 50 comma 7 bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" così come integrato dal D.L. 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l’art. 7 del Legge 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- il Piano delle Aree e del numero dei posteggi;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D.18/06/1931 n. 773, Capi III e IV, “Delle autorizzazioni di polizia” e “Dell’inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”)

O R D I N A

dalle ore 13.00 del giorno 6 luglio, fino alle ore 05.00 del giorno successivo, e dalle ore 13.00 del giorno 12 luglio, fino alle ore 05.00 del giorno successivo nel perimetro delimitato da Via Saragozza (a partire dall'intersezione con Viale Pepoli), Via Porrettana, Via Caravaggio e Via dei Crocefissi - confine con Comune di Casalecchio di Reno -, asse sud ovest sino alla rotonda Romagnoli, Viale Gandhi, Via Tolmino, Via Sabotino, Viale Vicini, Viale Pepoli; via Andrea Costa, via de Coubertin compresa l'area di P.zza della Pace:

1) il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro a

- esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio
- laboratori artigianali alimentari
- titolari di distributori automatici di bevande
- attività autorizzate all’esercizio del commercio su area pubblica
- circoli privati che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande

2) il divieto, nelle giornate e negli orari indicati dalla presente ordinanza, dell’esercizio del commercio itinerante nell’area individuata dalla presente ordinanza, atteso che l'art. 40 del Regolamento dei mercati e delle fiere definisce già le aree interdette al commercio itinerante in occasione di manifestazioni;

3) il divieto, nelle giornate e negli orari stabiliti dalla presente ordinanza, di abbandono per strada di qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, nel perimetro individuato;

D I S P O N E

a) che quanto disposto dalla presente ordinanza si applica a tutti gli operatori commerciali su area pubblica, ossia quelli che esercitano l'attività con posteggio individuati dal vigente Piano delle Aree mercatali, quelli connessi all'organizzazione del concerto, quelli autorizzati per l’esercizio del commercio in forma itinerante per vie diverse da quelle già previste dall'art. 40 del regolamento dei mercati e delle fiere come interdette al commercio itinerante durante le manifestazioni;

b) che il divieto non si applica ai suddetti esercizi qualora gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente;
c) di individuare quale area nella quale prevedere i divieti e le disposizioni fissati con la presente ordinanza, il perimetro delimitato da Via Saragozza (a partire dall'intersezione con Viale Pepoli), Via Porrettana, Via Caravaggio e Via dei Crocefissi - confine con Comune di Casalecchio di Reno -, asse sud ovest sino alla rotonda Romagnoli, Viale Gandhi, Via Tolmino, Via Sabotino, Viale Vicini, Viale Pepoli; via Andrea Costa, via de Coubertin compresa l'area di P.zza della Pace:

d) di ottemperare a qualsiasi altra disposizione richiesta dalla Questura e/o dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti alla manifestazione;

e) che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Locale, ed eventualmente dalle altre Forze di Polizia, che, a tal fine, verranno informate dell'adozione della presente ordinanza;

f) di consentire all'esterno ed all'interno dello Stadio Dall'Ara la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di plastica/carta;

g) che le violazioni ai divieti previsti dalla presente ordinanza, comportano

. la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 400,00) ai sensi dell'art. 13, comma 4, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento P.G. n. 22142/2011;

. le sanzioni previste dagli artt. 41 e 42 del vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere per chiunque eserciti attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’ autorizzazione stessa ed, in particolare le violazioni al divieto di cui al punto 2 dell'ordinato;

h) che la presente ordinanza sia affissa all’Albo pretorio informatico per 15 giorni e pubblicata sul sito istituzionale;

i) che la presente ordinanza, in considerazione del numero dei destinatari che non ne rende possibile la comunicazione personale, sia comunicata:

all'Area Sicurezza Urbana Integrata Via Enzo Ferrari, n. 42 - Bologna;
alla Questura di Bologna
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Presidente del Quartiere Porto Saragozza;


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.




F.to LA VICE SINDACO
Marilena Pillati



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