Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 8378872022
Unità di riferimento Dipartimento Welfare e promozione del benessere di comunità
Data sottoscrizione 20/dic/2022
Oggetto ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI DAL 24 DICEMBRE 2022 AL 7 GENNAIO 2023


Testo dell'atto

IL SINDACO


Rilevato:
- che nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, anche la città di Bologna è per consuetudine teatro, in tutti i quartieri, di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti e seguenti;
- che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano;
- che tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;

Considerato:
- che, in particolare, nella notte di Capodanno il personale sanitario, le strutture di pronto-soccorso della città, le sale operatorie e le altre attrezzature sanitarie necessarie ad apprestare le cure del caso ai feriti, sono fortemente impegnate ad assicurare l'assistenza ai feriti da mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, lanci di bottiglie, cocci di vetro, feriti che affluiscono tutti insieme nel giro di pochi minuti presso le suddette strutture;
- che ciò può comportare disagi al regolare funzionamento delle strutture di pronto soccorso, e ai feriti per altre cause che vi accedono;

Ritenuto opportuno che, tale pratica, già vietata su tutto il territorio e durante tutto l'anno per motivi di contenimento dei rumori, ai sensi dell'art 12, comma 3, del Regolamento di Polizia Urbana, che recita: “E’ vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari”, (con sanzioni da 100 a 500 Euro in caso di inottemperanza, comma 5, salvo sanzioni penali ), venga esplicitamente vietata nelle aree pubbliche e ad uso pubblico, e fatta oggetto di particolare vigilanza nel periodo tra Natale e capodanno, compresa la notte di Capodanno, allo scopo di prevenire danni all'incolumità pubblica;

Ritenuto, altresì, opportuno:
- a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità, delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco;
- in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;

Richiamati :
- il capo II, III e IV del Regolamento di Polizia Urbana, che disciplinano l’uso e il mantenimento del suolo pubblico, la tutela della quiete e dell’incolumità pubblica;

Visti:
- l’art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi come modificato dall'art. 6, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 e convertito con la L. 18 aprile 2017, n. 48, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni che possano creare criticità sanitarie, anche con pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Considerato:
- che si ritiene necessario contrastare il numero degli incidenti che ricorrono con gli eventi di capodanno, con un numero di feriti quantificati in diverse centinaia l’anno a scala nazionale, con particolare riferimento a minorenni;

Dato atto:
- che in base a quanto previsto dall’art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l’Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

Visto il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici
DISPONE IL DIVIETO

dalle ore 12,00 del 24 dicembre 2022 alle ore 7,00 del 7 gennaio 2023 ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all’art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:
1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette;
RACCOMANDA

a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano eventuali ordigni inesplosi;
c) ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e attivarsi affinchè il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;
AVVERTE

- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;
- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- Alla Questura di Bologna;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Al Comando della Polizia Locale.




F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore



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