Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 4754632020
Unità di riferimento Direzione Generale
Data sottoscrizione 17/nov/2020
Oggetto EMERGENZA COVID19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA: PIANO PER I MERCATI CITTADINI


Testo dell'atto

IL SINDACO


Visti
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”
- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Considerato
che in relazione alla materie del commercio su aree pubbliche sono intervenute in particolare:
- il “protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche”, approvato con ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna –n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.,
- il dpcm 3 novembre 2020 – allegato 9;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020;
che dal combinato disposto dalle norme predette sono vietate le attività di commercio su area pubblica per le manifestazioni fieristiche e per tutti i mercati a meno che il Sindaco non produca un piano che imponga il rispetto di regole precise e cogenti che assicurino il rispetto del distanziamento e di tutte le norme per la sicurezza; sono vietate altresì tutte le attività commerciali nei giorni festivi e prefestivi;

Richiamate
le proprie precedenti ordinanze legate all’emergenza sanitaria da Covid 19;

Valutato
- che è possibile adottare misure tali per permettere lo svolgimento dei mercati dei produttori agricoli e dei mercati previsti dal Piano delle aree allegato B alla Delibera consiliare pg. n. 375824 del 28/11/2016;

- che i mercati per i quali al momento, in relazione alla conformazione attuale del mercato e della area mercatale, non è possibile rispettare le prescrizioni delle norme predette sono:

- il mercato periodico specializzato non alimentare “La Piazzola”;
- il mercato periodico ordinario “Del Treno”;
- il mercato antiquario Città di Bologna;

Ritenuto
pertanto, di adottare un piano, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che garantisca il rispetto delle norme e prescrizioni vigenti in tema di mercati;

Visti
- l’allegato B alla delibera consiliare pg. n. 375824 del 28/11/2016 (Piano delle Aree dei mercati);
- l’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020;
che dal combinato disposto dalle norme predette sono vietate le attività di commercio su area pubblica per le manifestazioni fieristiche e per tutti i mercati a meno che il Sindaco non produca un piano che imponga il rispetto di regole precise e cogenti che assicurino il rispetto del distanziamento e di tutte le norme per la sicurezza; sono vietate altresì tutte le attività commerciali nei giorni festivi e prefestivi;
- l’art.50 del Tuel;

DISPONE

DAL 18 NOVEMBRE FINO A NUOVE DISPOSIZIONI

L’APERTURA per le seguenti tipologie di mercati:
MERCATI AGRICOLI
MERCATI RIONALI (PUNTO 1 – Piano delle Aree)
MERCATI A TURNO GIORNALIERO (PUNTO 2 – Piano delle Aree)
MERCATI PERIODICI (PUNTO 3 – Piano delle Aree)
MERCATO CITTADINO DIFFUSO A (PUNTO 4 – Piano delle Aree)
MERCATO CITTADINO DIFFUSO B (PUNTO 5 – Piano delle Aree)
MERCATO GIORNALIERO PERIFERICO (PUNTO 7 – Piano delle Aree)
Nei mercati di cui all’elenco che precede è prescritta la chiusura nei giorni festivi e prefestivi per i prodotti non alimentari
INIBISCE
LO SVOLGIMENTO di:
MERCATO PERIODICO SPECIALIZZATO NON ALIMENTARE “LA PIAZZOLA”
MERCATO PERIODICO ORDINARIO “DEL TRENO”;
MERCATO ANTIQUARIO CITTÀ DI BOLOGNA;
MERCATO STAGIONALE POSTEGGI TEMPORANEI (PUNTO 6 – Piano delle Aree) escluso prodotti alimentari
FIERE (PUNTO 8 – Piano delle Aree)

Il presente piano sindacale prevede la possibilità di restare aperti nei mercati o per i posteggi in cui sia possibile assicurare il rispetto delle seguenti misure di sicurezza a carico dei titolari dei posteggi:
perimetrazione dell’area mercatale;
presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita e corsie mercatali a senso unico;
controllo numero utenti all’interno del mercato in relazione al numero dei banchi presenti;
rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le attività e le loro fasi;
rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
contingentamento degli ingressi e la vigilanza privata degli accessi;
sorveglianza privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento;
pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
uso obbligatorio delle mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco e, in particolare, devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
presenza presso il banco di vendita di non più di una persona per 2 metri lineari;
in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata possibilmente anche attraverso cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;

Il Comune assicurerà il supporto necessario per la diffusione delle notizie e informazioni necessarie e il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

Altresì,
DISPONE

- che la violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000;

- che il presente provvedimento sia affisso all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line;

che il presente provvedimento sia comunicato a:

- Prefetto
- Questore
- Comandante provinciale dei Carabinieri
- Comandante provinciale della Guardia di Finanza
- Comandante Polizia Locale
- Presidente del Quartiere Santo Stefano
- Presidente del Quartiere Porto/Saragozza
- Presidente del Quartiere Borgo Panigale/Reno
- Presidente del Quartiere Navile
- Presidente del Quartiere San Donato/San Vitale
- Presidente del Quartiere Savena

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.




F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola



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