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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 1828722018
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Data sottoscrizione 09/mag/2018
Oggetto MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI PER LE VIE BELVEDERE, SAN GERVASIO E NAZARIO SAURO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.


Testo dell'atto

IL SINDACO


Premesso che
- nel corso del 2017 la zona compresa tra via Belvedere, San Gervasio ed il "Mercato delle Erbe” in via Ugo Bassi è stata interessata da specifiche limitazioni alla disciplina degli orari al fine di tutelare la tranquillità ed il riposo dei residenti in quanto, dette aree, in pieno centro storico, sono luoghi intensamente frequentati da gruppi di persone che, con assembramenti e schiamazzi, compromettono la quiete pubblica con grave disturbo ai residenti;

- in particolare, dette limitazioni sono state assunte in via sperimentale e poi successivamente confermate con distinti provvedimenti sindacali (Pg. nn. 165568/2017, 207959/2017, 245943/2017, n. 251072/2017, n. 275871/2017, n. 308068/17) in considerazione degli effetti favorevoli ottenuti in termini di vivibilità dell'area;

- nel corso del 2017 anche via Nazario Sauro è stata interessata da fenomeni di disturbo così come confermato dagli esposti e dalle segnalazioni pervenute;

Rilevato che
- i limiti agli orari definiti con i provvedimenti suindicati hanno prodotto effetti favorevoli, così come confermati negli incontri tra il comitato di residenti e l'Amministrazione, determinando un miglioramento della vivibilità nella zona;
- con l'avvicinarsi della stagione estiva si prolunga il periodo di stazionamento degli avventori all'esterno delle attività e, quindi, il possibile verificarsi di fenomeni di disturbo alla quiete dei residenti della zona;
- occorre pertanto definire una regolamentazione degli orari delle attività della zona al fine di evitare la dispersione degli effetti favorevoli ottenuti con il percorso intrapreso con i residenti;

Considerato che

la fruizione di orari di apertura più ampi deve prevedere il contestuale impegno da parte dei titolari dei pubblici esercizi al fine di contribuire al consolidamento degli effetti positivi raggiunti nell'area; ed in particolare gli impegni individuati sono:
  1. rispettare specifici orari di apertura e chiusura del pubblico esercizio di somministrazione e/o del dehors;
  2. rispettare le normative sulla tutela dei lavoratori in materia previdenziale e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
  3. garantire per un'ordinata e corretta gestione dell'attività l'assistenza e l'informazione alla clientela nel rispetto dei diritti degli abitanti della zona in termini di prevenzione del rumore e di decoro utilizzando appositi strumenti comunicativi e/o personale dedicato;
  4. impegnarsi a limitare disturbi della quiete pubblica attraverso una controllata gestione degli intrattenimenti musicali, rispettando le disposizioni del Regolamento Comunale per le attività rumorose;
  5. assicurare la pulizia e il decoro della zona antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l'orario di apertura, nonchè collaborare con gli enti e aziende preposte alla pulizia e raccolta rifiuti.
  6. mantenere i servizi igienici in uno stato di igiene e pulizia, garantendo l’accesso libero alla cittadinanza senza obbligo di consumazione, essere in regola con il pagamento dei tributi e dei canoni locali e delle sanzioni pecuniarie comminate dall'Amministrazione Comunale;
  7. dando atto che la mancata regolarità del pagamento dei tributi e dei canoni locali e delle sanzioni pecuniarie comminate dall'Amministrazione Comunale comporta l'irricevibilità della comunicazione presentata e l'impossibilità di usufruire della deroga sugli orari;

Ritenuto pertanto opportuno, definire la disciplina prevista per le aree di Via Belvedere, Via San Gervasio e Via Nazario Sauro;

Visti:

- l’art. 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - come di recente introdotto dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta';

- l’art. 12 Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta';

- l’art. 17 ter del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Dato atto che si sono svolti incontri con gli operatori del mercato, gli esercenti delle attività ed i residenti al fine di illustrare l’ intervento dell’Amministrazione tesi a prevenire le problematiche di disturbo alla quiete pubblica e sicurezza connesse all'area riconducibile alla movida estiva;

ORDINA

a far data dal 11 maggio 2018 al 10 giugno 2018 per tutte le tipologie di attività ubicate nelle aree di Via Belvedere, Via San Gervasio e Via Nazario Sauro le seguenti fasce orarie di apertura

Pubblici esercizi di somministrazione
- domenica, lunedì, martedì e mercoledì chiusura dell'esercizio alle ore 00:00 e apertura non prima delle ore 05:30 del giorno successivo;
- giovedì, venerdì e sabato chiusura dell'esercizio alle ore 01:00 e apertura non prima delle ore 05:30 del giorno successivo;
- cessazione dell’ utilizzo dell'area occupata con il dehors entro le ore 00:00;

Esercizi di vicinato del settore alimentare
- chiusura dell’ esercizio alle ore 00:00 e l’ apertura non prima delle ore 05:30 del giorno successivo;

Pubblici esercizi di somministrazione all'interno del "Mercato delle Erbe"
- cessazione dell’ utilizzo dell'area occupata con il dehors entro le ore 00:00;

in capo al Sig. Giovanni Santoro titolare dell'attività di pubblico esercizio con sede legale in via Ugo Bassi, 3 referente del "Mercato delle Erbe":
- a partire dalle ore 00:00 di vietare l'entrata e l'uscita degli avventori dagli ingressi del mercato delle Erbe posti su via San Gervasio e via Belvedere facendo confluire gli avventori negli ingressi e le uscite su via Ugo Bassi; gli ingressi e le uscite su via San Gervasio e via Belvedere dovranno essere presidiate da personale dedicato al rispetto di tale prescrizione con l'avvertenza che i suddetti accessi devono comunque essere fruibili quali uscite di sicurezza per tutto l'orario di apertura del mercato;
- a partire dalle ore 23:00 fino alla chiusura del mercato l’assunzione di misure idonee alla dissuasione dello stazionamento degli avventori nelle gradinate e aree limitrofe di accesso al mercato poste in via San Gervasio e via Belvedere;
DISPONE

1. la deroga alle fasce orarie fissate per i pubblici esercizi di somministrazione nelle sole giornate di venerdì e sabato a fronte dell'assunzione degli impegni di cui in premessa osservando tutti i giorni il seguente orario:
- chiusura dell'esercizio alle ore 02:00 e apertura non prima delle ore 05:30 del giorno successivo;
- cessazione dell’ utilizzo dell'area occupata con il dehors entro le ore 00:30;

2. La fruizione delle deroghe avviene attraverso l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata suap@pec.comune.bologna.it nella quale vengono assunti gli impegni di cui in premessa e rilasciate le autodichiarazioni ai sensi del D.p.r. 445/00 in merito al fatto di non avere procedimenti sanzionatori comunali in corso e di essere in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti alla società per l'esercizio dell’attività.

3. La mancata regolarità del pagamento dei tributi e dei canoni locali e delle sanzioni pecuniarie comminate dall'Amministrazione Comunale comporta l'irricevibilità della comunicazione presentata e l'impossibilità di usufruire della deroga sugli orari.

4. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza in materia di rispetto delle fasce orarie di apertura:

a) sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 400,00) ai sensi dell'art. 13, comma 4, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento P.G. n.22142/2011;

b) nel caso in cui l'esercente di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande incorra, nel periodo di validità del presente provvedimento, in reiterate violazioni degli orari prescritti di chiusura dell'esercizio e/o orari di utilizzo e/o prescrizioni del dehors si prevede la sospensione dell’attività per 3 giorni ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

c) nel caso in cui il titolare dell’esercizio di vicinato alimentare incorra, nel periodo di validità del presente provvedimento, in reiterate violazioni degli orari di chiusura verrà disposta la comunicazione al Questore di inosservanza all’ordinanza ai sensi dell’ art. 12 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 al fine dell’ applicazione della misura della sospensione dell' attivita' per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni e pubblicata sul sito istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.








F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola



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