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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 2463582020
Unità di riferimento Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti Opere Pubbliche
Data sottoscrizione 23/giu/2020
Oggetto REGISTRAZIONE IN ANAGRAFE DEI CONTRATTI DI CONVIVENZA (LEGGE N. 76/2016) SOTTOSCRITTI TRA CITTADINO DELL' UNIONE EUROPEA GIA' RESIDENTE E CITTADINO STRANIERO NON RESIDENTE IN ITALIA.


Testo dell'atto


IL SINDACO

- Visti:
il Decreto R.G. 463/2020 del Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile, emesso in data 07.02.2020 in accoglimento del ricorso volto all’accertamento della convivenza di fatto e all’emissione di un provvedimento che consenta l’iscrizione anagrafica, ancorché temporanea e con riserva in esito all’eventuale approfondimento istruttorio in ordine all’effettività e stabilità della convivenza, dell’interessata di cittadinanza straniera, l’inserimento della medesima nello stato di famiglia del compagno residente di cittadinanza italiana, anch’esso ricorrente, con annotazione anche del loro contratto di convivenza, ai sensi della Legge n. 76/2016;
l’Ordinanza cautelare R.G. 21280/2019 del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, depositata in data 03/02/2020 in accoglimento totale del ricorso volto alla alla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento del Questore di Modena del 22.11.2019 che ha rigettato la richiesta della ricorrente di rilascio del Permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto convivente con cittadino italiano, pur avendo la medesima depositato il contratto di convivenza con il quale la coppia aveva provveduto a regolare i rapporti patrimoniali e di assistenza reciproca, stipulato innanzi ad un avvocato, come previsto dalla Legge n. 76/2016;

- Rilevato che:
i suddetti provvedimenti giurisdizionali, con motivazioni particolarmente ampie ed approfondite, forniscono un’interpretazione, di cui la prima “costituzionalmente e convenzionalmente orientata”, della Direttiva 2004/38/CE, come recepita dal D,Lgs. n. 30/2007, della Legge n. 76/2016 con riferimento al D.P.R. n. 223/1989, Regolamento anagrafico della popolazione residente;
tali pronunce, unitamente alla precedente Sentenza del Consiglio di Stato n. 5040/2017, relativa alla disposizione di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 286/1998 in materia di rilascio del Permesso di soggiorno per motivi familiari, da applicare, in base ad un’interpretazione analogica imposta dall’art. 3, comma 2, della Costituzione, anche al partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale, costituiscono un riferimento giurisprudenziale significativo nel guidare l’Amministrazione comunale ed in particolare gli Uffici anagrafici nell’interpretazione ed applicazione della disciplina delle convivenze introdotta dalla Legge n. 76/2016;

- Ritenuto opportuno fornire agli Ufficiali di anagrafe delegati di questo Comune opportune indicazioni in merito a future richieste di registrazione di Contratti di convivenza nel Registro della popolazione residente, anche al fine di evitare i costi che dovessero derivare da ricorsi con lo stesso esito, nonché, trattandosi di materia afferente al godimento di diritti soggettivi, da possibili richieste risarcitorie, ipotesi queste che potrebbero configurare danno erariale;

- Visto inoltre l’art. 54 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, ed in particolare il comma 3 ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione;

- Dato atto che il Sindaco, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 32 e 32 bis dello Statuto Comunale, è il rappresentante legale dell’Ente anche in giudizio e che, quindi, ha poteri d’indirizzo e di decisione in merito;
DISPONE

agli Ufficiali di anagrafe delegati:
1. di provvedere, in assenza di altri impedimenti, ad accogliere le richieste di deposito e di registrazione dei contratti di convivenza, inviate da notai ed avvocati, presso l’ufficio anagrafico di questo Comune, luogo di residenza del contraente cittadino dell’Unione Europea, nel caso in cui l’altro convivente sia straniero non residente e di rilasciare la relativa certificazione, allo scopo di consentire agli interessati di avanzare al Questore le richieste per il rilascio delle autorizzazioni al soggiorno, necessarie per le iscrizioni nella citata Anagrafe del contraente straniero;
2. di adottare, qualora necessari, gli opportuni atti in autotutela al fine di evitare l’instaurarsi di possibili ricorsi;
3. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti Opere Pubbliche – U.I. Servizi Demografici ed all’Area Nuove Cittadinanze e Quartieri al fine di dare esecuzione alla presente disposizione.




F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola



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