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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 2837272020
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Data sottoscrizione 17/lug/2020
Oggetto MISURE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI PER L'AREA DI 'PIAZZA GIOVANNI XXIII' E ZONE LIMITROFE


Testo dell'atto

I L S I N D A C O




Premesso
- che l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;


- che il Regolamento di Polizia Urbana, approvato in data 02/02/2011 con atto commissariale P.G. n.18657, successivamente modificato e integrato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.g. 239 P.G. n. 57985/2018:
a) dà atto che il Sindaco, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, ed ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dei beni culturali, può decidere fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in relazione alle specificità delle particolari zone (art. 13, co. 3);
b) prevede le fattispecie e le relative sanzioni in materia di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattina e di bevande alcoliche (art. 14);
c) stabilisce modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano (art. 15);


- che, già in passato, a seguito di rilevate situazioni di criticità dovute a condotte individuali e collettive che hanno inciso negativamente sulla qualità della vita dei residenti, era emersa la necessità di intervenire sulla disciplina degli orari delle attività commerciali ubicate in particolari aree del centro cittadino ed anche il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto aveva ritenuto opportuno intervenire con azioni mirate e con politiche integrate per la sicurezza della città e del centro storico, anche in materia di disciplina degli orari di pubblici esercizi e attività commerciali;


- che, peraltro, l'art. 31 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011, in materia di disciplina degli orari delle attività commerciali, stabilisce che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, senza l’obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, nel rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali;


- che la circolare esplicativa n. 3644/C del 28.10.2011del Ministero dello Sviluppo Economico, reca: «(...) specifici atti provvedimentali adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” indispensabili per la protezione della salute umana (…) dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale», espressamente richiamati come limiti ammissibili all’iniziativa e all’attività economica privata, dall’art. 3 co. 1 D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148;


Considerato
- che le limitazioni agli orari delle attività già adottate in altre zone della città sono state introdotte anche nella zona di Piazza Giovanni XXIII e aree limitrofe, a partire dall'ordinanza P.g. n. 349549/2019, e con successivi provvedimenti hanno prodotto effetti favorevoli sul territorio in termini di contrasto al propagarsi dei suddetti fenomeni di disturbo, contribuendo ad aumentare e consolidare il livello di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;


Verificato
- che tali fenomeni sono legati alla diffusione ed al consumo di bevande alcoliche, favorito anche dalla vendita a basso costo di bevande alcoliche refrigerate, effettuata da alcune attività commerciali;


-che le limitazioni agli orari delle attività adottate in passato hanno prodotto effetti favorevoli sul territorio in termini di contrasto al propagarsi dei suddetti fenomeni di disturbo, ed hanno contribuito ad aumentare e consolidare il livello di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;


-che tali misure sono state recentemente riproposte con precedenti provvedimenti, in ragione del permanere delle criticità riscontrate nella zona;


Preso atto
- che i provvedimenti presi hanno determinato un significativo miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità delle vie considerate;


Ritenuto
dunque, opportuno emanare una nuova ordinanza contenente le medesime prescrizioni, in ragione del positivo riscontro delle misure adottate, e al fine di implementare le condizioni di sicurezza dell'area, nonché di consolidare il miglioramento dello stato di vivibilità dell'intera zona per garantire il benessere psicofisico connesso al diritto al riposo e alla quiete dei residenti, proteggere la salubrità dell'ambiente, assicurare l'igiene pubblica in modo da realizzare - secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità - il miglior contemperamento possibile delle diverse esigenze;


Visti
- l'art. 50 comma 7 del d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di Polizia Urbana;


O R D I N A


per Via Emilia Ponente (nel tratto tra Via Triumvirato e Via Battindarno), Via Battindarno (nel tratto tra Via Emilia Ponente e Via Lemonia, nonche' da via della Barca a Via Borghese), Via della Barca (da Piazza Bonazzi a Via De Ambris) Piazza Giovanni XXIII, Via Leonardo da Vinci, Via Nullo Baldini, Via Tommaseo (fino al civ. 2/a e 2/b compresi) e Piazza Bonazzi, con decorrenza dal 17 luglio 2020 al 15 gennaio 2021, la seguente disciplina:


1. Orari
- per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto ed i produttori agricoli: la chiusura dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;
- per i laboratori artigianali del settore alimentare ad esclusione delle gelaterie: la chiusura dell’attività di vendita dalle ore 22.00 alle ore 07:00 del giorno successivo;


2. Detenzione bevande alcoliche refrigerate
- per tutti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, per i produttori agricoli e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza; il divieto non si applica ai laboratori artigianali alimentari nell'espletamento di servizi di consegna a domicilio unitamente al prodotto alimentare mentre rimane fermo il divieto di detenzione di bevande alcoliche nei locali di tali esercizi negli spazi e locali accessibili al pubblico;


3. Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico.

D I S P O N E


- che, per la salvaguardia della libertà di iniziativa economica, nell’ equo contemperamento con gli altri interessi generali perseguiti, i titolari degli esercizi commerciali, medie strutture di vendita del settore alimentare e misto e laboratori artigianali alimentari ricompresi nelle vie e strade sopra identificate possono usufruire di deroghe alla sola disciplina in materia di orari fissata al punto 1 nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:


a) impegno a non detenere nei locali dell'esercizio e di non vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;


b) non avere procedimenti sanzionatori comunali in corso e di essere in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti all’ esercizio dell’ attività;


La fruizione delle deroghe avviene attraverso l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata suap@pec.comune.bologna.it nella quale rilasciare le autodichiarazioni ai sensi del D.p.r. 445/00 di cui alle lettere a) e b) ed indicando l'orario di apertura che si intende adottare;


- di dare atto che i titolari delle attività che hanno già ottenuto le deroghe ai sensi dei provvedimenti adottati continuano a fruirne senza dover ripresentare le comunicazioni previste;


La violazione di cui al punto 1 comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 50 comma 7, d.lgs. 267/2000;


La violazione di cui al punto 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta € 400,00) ai sensi degli articoli 13 e 14 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento p.g. n° 22142/2011; è inoltre disposto il sequestro amministrativo delle bevande alcoliche detenute nel sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività. L’Autorità amministrativa competente può disporre la misura accessoria della confisca.


La violazione di cui al punto 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento da euro 100,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta € 200,00) ai sensi dell'art. 14, comma 9, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento p.g. n° 22142/2011. E’ disposto il sequestro amministrativo delle cose servite a commettere la violazione. L’Autorità amministrativa competente può disporre la misura accessoria della confisca. Prima della contestazione della violazione l'agente accertatore diffida il trasgressore a sanare la stessa interrompendo nell'immediatezza il comportamento che l'ha determinata. Qualora il soggetto diffidato non provveda nell'immediatezza, l'agente accertatore contesta la violazione.


L'accertata inosservanza delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.p.r. 445/00 di cui alle lettere a) e b) sopra richiamate comporta l'automatico obbligo di chiusura dalle ore 21:00 e sino alle 07:00 (esercizi di vicinato e medie strutture afferenti al settore alimentare) e chiusura dalle ore 22.00 alle ore 07:00 (laboratori artigianali alimentari) per tutto il restante periodo di validità dell'ordinanza, oltre alla suddetta sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 500.


Dispone che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia;


La presente ordinanza, in considerazione del numero dei destinatari, non rende possibile la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate, risultando la stessa particolarmente gravosa.


Dispone quindi che la presente ordinanza venga
- pubblicata all’ Albo Pretorio informatico per 15 giorni;
- pubblicata sul sito istituzionale.
- comunicata:
al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Via Enzo Ferrari, n. 42 - Bologna;
alla Questura di Bologna
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno;


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.




F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola



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