Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 1606972022
Unità di riferimento Direzione Generale
Data sottoscrizione 04/apr/2022
Oggetto MISURE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO ALL'EVENTO MANIFESTAZIONE PER LA PACE IN PIAZZA MAGGIORE IL 5 APRILE 2022.


Testo dell'atto

IL SINDACO


Premesso
- che martedì 5 aprile 2022 si terrà l’evento “Manifestazione per la pace”, organizzato dalla società Estragon per manifestare contro la guerra in Ucraina che comprende lo svolgimento di un concerto nel contesto di Piazza Maggiore, per il quale si prevede un notevole afflusso di persone;
- che, così come accaduto in occasione di altre manifestazioni con un notevole afflusso di persone, gli avventori sono soliti acquistare bevande effettuando il consumo in strada, abbandonando i relativi contenitori su area pubblica senza particolari precauzioni, causando così inconvenienti igienico sanitari, incontrollata diffusione dei contenitori di vetro o lattina nonché degrado ambientale;
- che più volte il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica ha richiesto al Comune l'emanazione ordinanza sindacale finalizzata al divieto di vendita per asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, in bottiglie di vetro o lattine;

Rilevato
- che l'abbandono dei contenitori di vetro e delle lattine nei luoghi pubblici determina l'incontrollata diffusione di materiali che deturpano il suolo pubblico, comportandone il degrado e il loro improprio utilizzo come oggetti contundenti, inoltre, può renderli strumenti atti ad offendere;
- che la presenza di ostacoli quali tavolini e sedie nella zona di esodo della manifestazione può causare problemi relativi alla sicurezza;

Ritenuto
, pertanto, necessario stabilire, pertanto, per la giornata di martedì 5 aprile 2022, dalle ore 16.00 fino al termine della manifestazione:
a) il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina;
b) il divieto di effettuare la somministrazione all'interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina;
I divieti di cui alle lettere a) e b) si applicano alle attività ubicate all'interno del perimetro di sicurezza individuato con linea rossa nella planimetria allegato 1, costituente parte integrante della presente ordinanza e, inoltre, nelle vie de' Pignattari, Archiginnasio, Clavature, Pescherie Vecchie, D'Azeglio fino all'intersezione con via Farini, in Piazza del Nettuno e in Piazza Re Enzo;
c) il divieto di introdurre nell’area dedicata alla manifestazione (Allegato n.1) qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante;
d) il divieto di occupare l’area pubblica con arredi mobili - dehors - all'interno del perimetro di sicurezza individuato con linea rossa nella planimetria allegata costituente parte integrante della presente ordinanza e nella zone di Via Archiginnasio e Piazza Maggiore da Via degli Orefici a Via dell’Archiginnasio; tali arredi dovranno essere rimossi o, eccezionalmente, impilati e/o accatastati creando il minimo ingombro possibile e, in ogni caso, dovranno essere resi inutilizzabili e inaccessibili dal pubblico;

Visti
- l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del 1 febbraio 2011, P.G. n. 18657/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

nella giornata di martedì 5 aprile 2022, dalle ore 16.00 fino al termine della manifestazione:

a) il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina;
b) il divieto di effettuare la somministrazione all'interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina;
I divieti di cui alle lettere a) e b) si applicano alle attività ubicate all'interno del perimetro di sicurezza individuato con linea rossa nella planimetria allegato 1 costituente parte integrante della presente ordinanza e, inoltre, nelle vie de' Pignattari, Archiginnasio, Clavature, Pescherie Vecchie, D'Azeglio fino all'intersezione con via Farini, in Piazza del Nettuno e in Piazza Re Enzo;

c) il divieto di introdurre nell’area dedicata alla manifestazione (Allegato n.1) qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante;

d) il divieto di occupare l’area pubblica con arredi mobili - dehors - all'interno del perimetro di sicurezza individuato con linea rossa nella planimetria allegata costituente parte integrante della presente ordinanza e nella zone di Via Archiginnasio e Piazza Maggiore da Via degli Orefici a Via dell’Archiginnasio; tali arredi dovranno essere rimossi o, eccezionalmente, impilati e/o accatastati creando il minimo ingombro possibile e, in ogni caso, dovranno essere resi inutilizzabili e inaccessibili dal pubblico;

La violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 300,00 - provvedimento p.g. n. 78920/2011), ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Locale e da chiunque altro spetti farla osservare.
DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni, pubblicata sul sito istituzionale e diffusa attraverso gli organi di informazione;

- che la presente ordinanza sia comunicata, altresì:
- alla Prefettura di Bologna;
- alla Questura di Bologna;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- alla PL;
- al Quartiere Santo Stefano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.







F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore


Documenti allegati - parte integrante

File Name
5 aprile.pdf


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