Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 471692021
Unità di riferimento Sport
Data sottoscrizione 01/feb/2021
Oggetto EMERGENZA COVID-19. UTILIZZO A PORTE CHIUSE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AL CHIUSO, COMPRESE LE PALESTRE SCOLASTICHE


Testo dell'atto

IL SINDACO

Visti:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;

- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

- il DPCM 24 ottobre 2020, segnatamente l’art. 1 comma 9, lettere e); f); g) che dispone ulteriori limiti allo svolgimento dell’attività sportiva al fine del contenimento della pandemia Covid-19;

- il DPCM 3 novembre 2020, segnatamente l’art. 1 comma 9, lettere d); e); f); g) che dispone ulteriori limiti allo svolgimento dell’attività sportiva al fine del contenimento della pandemia Covid-19;

- Il DPCM 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze legate all’emergenza sanitaria, segnatamente l'ordinanza sindacale P.G. n. 438133/2020 del 28 ottobre 2020 e P.G. n. 490991/2020 del 24 novembre 2020;

Considerato che:



- negli impianti sportivi al chiuso la probabilità di diffusione del virus Covid-19 è maggiore che all'aperto;
- con l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale ed internazionale è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

- la Città di Bologna, risultata particolarmente colpita dalla pandemia, sta registrando in questi giorni una lieve stabilizzazione dei casi giornalieri di casi Covid-19 positivi e che, pertanto, è ancora necessario regolamentare l'attività sportiva svolta al chiuso in vista di una ripresa graduale delle attività sportive;

Verificato che negli impianti sportivi al chiuso, la cui attività è stata ulteriormente limitata
dopo l’entrata in vigore del DPCM del 24 ottobre 2020, del successivo DPCM 3 novembre
2020 e del DPCM 14 gennaio 2021, possono essere svolte solamente attività sportive praticate da atleti agonisti che svolgono attività riconosciuta dal Coni e dal Cip di preminente interesse nazionale;

Valutato:

- di consentire sull’intero territorio comunale l’utilizzo a porte chiuse degli impianti sportivi pubblici al chiuso e delle palestre scolastiche per lo svolgimento delle attività sportive entro i limiti stabiliti dal dPCM 14 gennaio 2021 nel pieno rispetto dei protocolli delle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva, nonché dai provvedimenti locali;

- di consentire negli impianti sportivi, che dispongono di adeguati spazi, di svolgere l’attività motoria e sportiva all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza creare assembramento, in aderenza alle linee guida definite dalle federazioni sportive, enti di promozione e discipline sportive associate;

Al fine di tutelare la salute pubblica;

Visti:

l’art. 50 D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
il Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
il Decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
il Decreto legge n. 125 de 7 ottobre 2020;
Il Decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020;
Il Decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021;
ORDINA

che, dal 1 febbraio fino al 5 marzo 2021

- è consentito sull’intero territorio comunale l’utilizzo a porte chiuse degli impianti sportivi pubblici al chiuso, comprese le palestre scolastiche, per lo svolgimento di attività sportive individuali e di squadra praticate da atleti agonisti che svolgono attività riconosciuta dal Coni e dal Cip di preminente interesse nazionale, nel pieno rispetto dei protocolli delle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva, nonché dai provvedimenti a carattere locale così come comunque definito alla lettera e) del comma 9 dell'art. 1 del dPCM 14 gennaio 2021;

- che gli atleti e tutti gli operatori sportivi potranno utilizzare gli impianti sportivi pubblici al chiuso, comprese le palestre scolastiche, solamente dopo essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone per la ricerca del virus Covid-19 il cui esito negativo non può essere antecedente 72 ore all'ingresso in palestra. Test che deve essere ripetuto, con esito negativo, ogni 15 giorni;

- di vietare, in tutti gli impianti sportivi pubblici, comprese le palestre scolastiche, l'utilizzo delle docce.


REVOCA

La propria ordinanza P.G. n. 490991/2020 del 24 novembre 2020;

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., l’applicazione delle sanzioni amministrative già previste a livello nazionale.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line;

che la presente Ordinanza sia comunicata a:

Prefetto
Questore
Comandante provinciale dei Carabinieri
Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Comandante Polizia Locale

Direttore del Settore sport
Direttori Quartieri


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.







F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola



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