Premesso che
• il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022 ha previsto, al fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
• il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;
Preso atto che
• il Comune di Bologna è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013;
• l’art. 5 del DPR n. 74 del 2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
Considerato che
• il suddetto contesto normativo evidenzia la finalità del conseguimento della massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda anche attraverso la limitazione del periodo di esercizio degli impianti termici;
• le temperature registrate a Bologna dalle stazioni meteorologiche di ARPAE Emilia- Romagna sono sensibilmente al di sopra della media stagionale;
Considerato altresì che
• Il Comune di Bologna è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell’aria e ha intrapreso da anni azioni volte a mitigare le emissioni climalteranti ed a migliorare l’adattamento del territorio rispetto alle pressioni negative dei cambiamenti climatici, anche attraverso l’approvazione del Piano d’Azione per l’energia sostenibile ed il Clima - PAESC del 2021;
• Bologna è tra le 100 città europee selezionate nella Cities Mission delle città intelligenti ed a impatto climatico zero entro il 2030;
• gli impianti termici a uso civile rappresentano una delle principale fonti di emissione di inquinanti atmosferici locali;
Ritenuto pertanto che
• le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l’art. 12 dell’Allegato 1 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 N. 1;
ORDINA
La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipandone l’accensione al 02/11/2022.
La presente ordinanza non si applica:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.