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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 4028062019
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Data sottoscrizione 13/set/2019
Oggetto MISURE AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 7 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 RELATIVE A VIA CESARE BOLDRINI E VIA AMENDOLA.


Testo dell'atto

IL SINDACO

Premesso

- che con ordinanza sindacale in data 14 luglio 2017 P.g. n. 254028 veniva prevista una disciplina specifica per Via Cesare Boldrini, nel tratto da Via Amendola a Piazza XX Settembre, in quanto detta area veniva interessata da fenomeni di degrado e inciviltà urbana, quali il consumo di alcolici per strada da parte di persone intente a bivaccare, abusivismo commerciale, e fenomeni di criminalità;

- che dette misure sono state oggetto di successive ordinanze, in considerazione del permanere della necessità di contrastare i suddetti fenomeni (Ordinanze P.g. nn. 275890/17, 319753/17, 370149/17, 411613/17, 449250/17, 80962/18, 122396/18; 165707/2018);

- che, inoltre, le medesime misure sono state estese alla Via Amendola, nel tratto compreso tra Via Boldrini e il Viale Pietramellara (P.g. nn. 523608/2018, 22523/2019), in quanto la zona risultava interessata dalle medesime situazioni di criticità già riscontrate nella adiacente via Boldrini;

Rilevato

- che, nell'area considerata, l'apertura fino a tarda notte delle attività commerciali favorisce fenomeni di inciviltà e illegalità notturna che alimentano il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti;

- che i medesimi fenomeni di degrado, legati al consumo di alcolici, al bivacco e all'abusivismo commerciale sono stati riscontrati anche in altre aree limitrofe, e, in ragione di ciò, le stesse prescrizioni sono state estese al tratto di Via Amendola compreso tra Via Milazzo e il Viale Pietramellara al fine di implementare e consolidare le condizioni di sicurezza e vivibilità dell'intera zona (ordinanza P.g. nn. 75719/2019; 124115/2019; 171522/2019; 228340/2019; 274223/2019; 322012/2019; 366269);

- che i provvedimenti presi hanno determinato un significativo miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità delle vie considerate;

Considerato che l'art. 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede in capo al Sindaco il potere di disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Ritenuto, dunque, opportuno emanare una nuova ordinanza contenente le medesime prescrizioni, in ragione del positivo riscontro delle misure adottate, e al fine di implementare le condizioni di sicurezza dell'area, nonché di consolidare il miglioramento dello stato di vivibilità dell'intera zona;

Visti

- l’art. 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e ss.mm.ii.;

- l’art. 12 Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
ORDINA

Nella via Boldrini, e nella via Amendola nel tratto compreso tra via Milazzo ed il Viale Pietramellara con decorrenza a partire dal 15 settembre 2019 e per 30 giorni, la seguente disciplina:

1. Orari
per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, i laboratori artigianali del settore alimentare: la chiusura dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;


2. Detenzione bevande alcoliche refrigerate
per tutti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

3. Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in luoghi pubblici o di uso pubblico.
DISPONE

- che, ai sensi dell'art. 50, comma 7bis.1 del d.lgs. 267/2000, la violazione delle prescrizioni sugli orari della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- che la violazione di cui al punto 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300,00 a Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 400,00) ai sensi dell'art. 14, comma 5, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento P.g. n. 22142/2011;

- che la violazione di cui al punto 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento da euro 100,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 200,00) ai sensi dell' art. 14, comma 9, del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e del provvedimento P.g. n. 22142/2011. E’ disposto il sequestro amministrativo delle cose servite a commettere la violazione. L’ Autorità amministrativa competente può disporre la misura accessoria della confisca. Prima della contestazione della violazione l'agente accertatore diffida il trasgressore a sanare la stessa interrompendo nell'immediatezza il comportamento che l'ha determinata. Qualora il soggetto diffidato non provveda nell'immediatezza, l'agente accertatore contesta la violazione.

- che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia;

Per la presente ordinanza, in considerazione del numero dei destinatari, non risulta possibile, essendo particolarmente gravosa, la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate.

Dispone quindi che la presente ordinanza venga
- pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- comunicata:

al Settore Polizia Locale e Protezione Civile Via Enzo Ferrari, n. 42 - Bologna;
alla Questura di Bologna
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Presidente del Quartiere Porto-Saragozza

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.





F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola



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