Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 3369802019
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Data sottoscrizione 23/lug/2019
Oggetto DISCIPLINA DEGLI ORARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 7 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER LE VIE BELVEDERE, SAN GERVASIO, NAZARIO SAURO E VIA PARIGI


Testo dell'atto

IL SINDACO


Premesso che

- l'area compresa tra via Belvedere, Via San Gervasio, Via Nazario Sauro è intensamente frequentata da avventori che sono soliti stazionare lungo la strada e sotto i portici, compromettendo la quiete dei residenti e la sicurezza della viabilità stradale;

- in ragione di tali circostanze, la zona è stata oggetto di specifiche limitazioni alla disciplina degli orari, volte a migliorare le condizioni di vivibilità e la qualità del riposo dei residenti;

- dette limitazioni sono state assunte in via sperimentale, e poi successivamente confermate con distinti provvedimenti sindacali (P.g. nn. 165568/2017, 207959/2017, 245943/2017, 251072/2017, 275871/2017, 308068/2017, 182172/2018, 249048/2018, 299003/2018, 337356/2018, 372427/2018), in ragione del positivo riscontro ottenuto;

Rilevato che

- la disciplina oraria introdotta con i provvedimenti richiamati aveva determinato un apprezzabile miglioramento della sicurezza e vivibilità dell'area, così come confermato negli incontri tenutisi a suo tempo tra il comitato di residenti e l'Amministrazione;

- l'inizio della stagione estiva ripropone i medesimi problemi derivanti dal significativo aumento del numero di avventori dediti a trascorrere le serate all'esterno dei locali, anche fino a tarda notte, con possibile pregiudizio per la quiete e la tranquillità dei residenti;

- anche l'area di Via Parigi, trovandosi nel medesimo contesto, risulta attualmente interessata da fenomeni di disturbo alla quiete e tranquillità dei residenti, legati alla presenza di locali molto frequentati;

Considerato che

- è stata definita una regolamentazione degli orari delle attività della zona, con ordinanza P.g. n. 290161/2019, finalizzata a garantire e tutelare il diritto al riposo dei residenti e la sicurezza dei cittadini e fruitori;

- nel medesimo provvedimento è stata prevista la possibilità di fruizione di orari di apertura più ampi, con l'assunzione dell'impegno, da parte dei titolari dei pubblici esercizi, a contribuire al miglioramento della vivibilità dell'area, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi che prevedono - in modo esemplificativo e non esaustivo:

. l'adozione di misure idonee ad evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale, e nelle scale del Mercato delle Erbe in Via Belvedere;
. la garanzia della pulizia e del decoro della zona antistante e limitrofa al rispettivo locale, nonché delle scale del Mercato delle Erbe in Via Belvedere;
. la non pubblicizzazione di offerte speciali sull'alcool e, al contempo, lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione sugli effetti dell’abuso di alcolici;
. il monitoraggio, su richiesta dell’Amministrazione e con spese a carico dei gestori, dell’inquinamento acustico nell’area;
. la segnalazione della possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche ai non clienti;
. l'impegno ad essere in regola con il pagamento dei tributi e dei canoni locali;

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare un nuovo provvedimento che preveda le medesime misure, al fine di consolidare gli effetti positivi riscontrati nella zona, definendo la seguente disciplina oraria per le attività ubicate nelle aree di Via Belvedere, Via San Gervasio, Via Nazario Sauro, Via Parigi:

per i pubblici esercizi di somministrazione
- domenica, lunedì e martedì, cessazione della somministrazione alle ore 00.00, chiusura dell'esercizio entro le ore 00.15, e apertura non prima delle ore 06.00 del giorno successivo;
- mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, cessazione della somministrazione alle ore 01.00, chiusura dell'esercizio entro le ore 01.15, e apertura non prima delle ore 06.00 del giorno successivo;

per tutti i dehors installati nelle medesime vie, indipendentemente dall'ubicazione del pubblico esercizio di pertinenza
- domenica, lunedì e martedì, chiusura della struttura alle ore 00.00, e apertura non prima delle ore 06.00 del giorno successivo;
- mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, chiusura della struttura alle ore 01.00, e apertura non prima delle ore 06.00 del giorno successivo;

per gli esercizi di vicinato
- chiusura dell'esercizio alle ore 22.00 e apertura non prima delle ore 06.00 del giorno successivo;

Ritenuto, altresì, opportuno

- per i pubblici esercizi di somministrazione, prevedere la possibilità di deroga alle fasce orarie previste a fronte della sottoscrizione dei richiamati accordi, e solo per le giornate del venerdì e del sabato, osservando il seguente orario:
. cessazione della somministrazione alle ore 2.00, chiusura dell'esercizio entro le ore 2.15 e apertura non prima delle ore 06.00 del giorno successivo;

- disporre, a partire dalle ore 00:00 per le giornate di domenica, lunedì, martedì e a partire dalle ore 01:00 per le giornate di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato che i titolari dei pubblici esercizi posti all'interno del "Mercato delle Erbe" vietino l'entrata e l'uscita degli avventori dall'ingresso del mercato delle Erbe posto su via Belvedere, facendo confluire gli avventori negli ingressi e nelle uscite su via Ugo Bassi e via San Gervasio, garantendo comunque la fruizione di tali accessi quali uscite di sicurezza per tutto l'orario di apertura del mercato;


Visti

- l’art. 50 comma 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - introdotto dal D. L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. N. 48/2017, e modificato dal D.L. 113/2018, convertito con modificazioni dalla L. 132/2018;
- l’art. 12 Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;
- l’art. 17 ter del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

ORDINA

a far data dal 24/07/2019 e per 30 giorni, per le attività ubicate nelle aree di Via Belvedere, Via San Gervasio, Via Nazario Sauro e Via Parigi, le seguenti fasce orarie:

per i pubblici esercizi di somministrazione
- domenica, lunedì e martedì, cessazione della somministrazione alle ore 00.00, chiusura dell'esercizio entro le ore 00.15, e apertura non prima delle ore 06.00 del giorno successivo;
- mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, cessazione della somministrazione alle ore 01.00, chiusura dell'esercizio entro le ore 01.15, e apertura non prima delle ore 06.00 del giorno successivo;

per tutti i dehors installati nelle medesime vie, indipendentemente dall'ubicazione del pubblico esercizio di pertinenza
- domenica, lunedì e martedì, chiusura della struttura alle ore 00.00, e apertura non prima delle ore 06.00 del giorno successivo;
- mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, chiusura della struttura alle ore 01.00, e apertura non prima delle ore 06.00 del giorno successivo;

per gli esercizi di vicinato
- chiusura dell'esercizio alle ore 22.00 e apertura non prima delle ore 06.00 del giorno successivo;
ORDINA ALTRESI'

a partire dalle ore 00:00 per le giornate di domenica, lunedì, martedì e a partire dalle ore 01:00 per le giornate di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, che i titolari dei pubblici esercizi posti all'interno del "Mercato delle Erbe" vietino l'entrata e l'uscita degli avventori dall'ingresso del mercato delle Erbe posto su via Belvedere, facendo confluire gli avventori negli ingressi e nelle uscite su via Ugo Bassi e via San Gervasio, garantendo comunque la fruizione di tali accessi quali uscite di sicurezza per tutto l'orario di apertura del mercato;
DISPONE

1. La deroga alle fasce orarie fissate per i pubblici esercizi di somministrazione nelle sole giornate di venerdì e sabato a fronte dell'assunzione degli impegni tramite la sottoscrizione degli accordi di cui in premessa, osservando il seguente orario:
- cessazione della somministrazione alle ore 02.00, chiusura dell'esercizio entro le ore 02.15 e apertura non prima delle ore 06.00 del giorno successivo;

2. L'applicazione, in caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza in materia di rispetto delle fasce orarie di apertura:

a) della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 50 comma 7bis.1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

b) della sospensione dell’attività ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nel caso in cui l'esercente di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande incorra, nel periodo di validità del presente provvedimento, in reiterate violazioni degli orari prescritti di chiusura dell'esercizio e/o orari di utilizzo e/o prescrizioni del dehors;

c) la comunicazione al Questore di inosservanza all’ordinanza ai sensi dell’art. 12 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, al fine dell’applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nel caso in cui il titolare dell’esercizio di vicinato alimentare incorra, nel periodo di validità del presente provvedimento, in reiterate violazioni degli orari di chiusura.

3. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni e sul sito istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.





F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola



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