Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 1395072021
Unità di riferimento Sport
Data sottoscrizione 29/mar/2021
Oggetto EMERGENZA COVID-19: ORDINANZA DI PROROGA DELLA SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' SPORTIVE E DELLE ATTIVITA' MOTORIE SVOLTE NELLE PALESTRE, NELLE PISCINE E NEI CENTRI SPORTIVI, PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE ALL'APERTO, INCLUSE QUELLE DI CUI ALL'ART 18 DEL DPCM 2 MARZO 2021


Testo dell'atto

IL SINDACO



Visto il dPCM 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 25 del 3 marzo 2021 recante “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei comuni ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna e nei comuni delle province di Modena e Reggio-Emilia”;

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute in data 12 marzo 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”;

Visto il Decreto legge n. 30 del 13 gennaio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

Richiamate tutte le proprie precedenti ordinanze legate all’emergenza sanitaria, segnatamente l'ordinanza sindacale P.G. n. 438133/2020 del 28 ottobre 2020, P.G. n. 490991/2020 del 24 novembre 2020, P.G. n. 94715/2021 del 26 febbraio 2021, P.G. n. 105923/2021 del 5 marzo 2021 e P.G. n. 128024/2021 del 18 marzo 2021;

Richiamata puntualmente la propria ordinanza in data 4 marzo 2021, P.G. n. 102146/2021 “Emergenza covid-19. utilizzo a porte chiuse degli impianti sportivi al chiuso, comprese le palestre scolastiche” che dispone che gli atleti e tutti gli operatori sportivi debbano sottoporsi ad un “tampone” per la ricerca del virus Covid-19 prima dell'ingresso in palestra e successivamente ogni 15 giorni;

Rilevato che insiste ancora sul territorio del Comune di Bologna una situazione epidemiologica particolarmente diffusiva dell’epidemia da Covid-19 permanendo pertanto i presupposti e le condizioni che hanno portato all’adozione dell’ordinanza P.G. n. 128024/2021 del 18 marzo 2021;

Considerate le peculiarità di palestre, piscine, centri e impianti sportivi, riguardo alla maggiore probabilità di diffusione del virus Covid-19;

Ritenuto pertanto necessario mantenere le misure di carattere organizzativo volte e rafforzare le azioni di contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l’eliminazione di potenziali rischi di contagio dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determinino il mancato rispetto delle misure di distanziamento;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell’art. 50 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che le attività motorie sportive possono essere svolte nei limiti definiti dagli artt. 17 e 18 del dPCM 2 marzo 2021, ulteriormente limitate sulla scorta dell’articolo 41, se in presenza di particolari situazioni pandemiche territoriali;

Al fine di tutelare la salute pubblica;

Visti:

l’art. 50 D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
il Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
il Decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
il Decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020;
Il Decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020;
Il Decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021;
Il Decreto legge n. 30 del 13 gennaio 2021
ORDINA

dal 30 marzo fino al 6 aprile 2021, salvo nuova disposizione

la proroga della sospensione, con effetto immediato, di tutte le attività sportive e delle attività motorie svolte nelle palestre, nelle piscine e nei centri sportivi, pubblici e privati, anche all’aperto, incluse quelle di cui all’art 18 del dPCM 2 marzo 2021. Ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per lo svolgimento da parte di atleti agonisti di attività riconducibili a eventi e/o competizioni di preminente interesse nazionale riconosciuti dal CONI e dal CIP conseguentemente ad una valutazione curata dal Settore Sport che terrà conto degli specifici protocolli sanitari adottati, della tipologia di attività praticata, della data di svolgimento degli eventi/competizioni e del numero di atleti impegnati nelle attività.

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., l’applicazione delle sanzioni amministrative già previste a livello nazionale.

STABILISCE INOLTRE CHE

sono fatte salve le deroghe allo svolgimento delle attività sportive adottate conseguentemente alle proprie ordinanze del 26 febbraio 2021 P.G. n 94715/2021, del 5 marzo 2021 P.G. n. 105923/2021 e del 18 marzo 2021 P.G. n. 128024/2021.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio online;
che la presente Ordinanza sia comunicata a:
Prefetto
Questore

Comandante provinciale dei Carabinieri
Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Comandante Polizia Locale
Direttore del Settore sport
Direttori Quartieri

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.





F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola



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