Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 164432022
Unità di riferimento Sport
Data sottoscrizione 13/gen/2022
Oggetto EMERGENZA COVID-19: MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA PERL'ACCESSO, SIA AL CHIUSO CHE ALL'APERTO, A PALESTRE, PISCINE, CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI


Testo dell'atto

IL SINDACO

Visti:

- i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e seguenti, segnatamente il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 con i quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;

- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;

- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;

- il Decreto Legge n. 44 del 01 aprile 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;

- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;

- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;

- il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;

- il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;

- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021, 12 ottobre 2021;

Viste inoltre le precedenti ordinanze sindacali legate all’emergenza sanitaria e alla tutela dei praticanti le attività sportive;

Considerato che:

- in città la cosiddetta “quarta ondata di coronavirus” sta facendo registrare in questi giorni una costante crescita della diffusione del virus;

- i dati di epidemiologici del gennaio 2022 mostrano un indice di contagio molto elevato e un tasso di incidenza dei casi positivi sulla popolazione in continua crescita;

- alla Regione Emilia-Romagna si applicano, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, le misure di cui alla cd. “zona gialla” nei termini di cui all'art. 9 bis, comma 2 bis, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, e successive modificazioni come disposto dal Ministro della Salute con propria ordinanza in data 7 gennaio 2022.

Considerate inoltre, precipuamente, le peculiarità di palestre, piscine, centri e impianti sportivi, riguardo alla maggiore probabilità di diffusione del virus Covid-19, nonché l’importanza di proseguire l’attività sportiva, garantendo il suo svolgimento in condizioni di sicurezza;

Valutato che:

- l’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in vigore;

- le caratteristiche dei luoghi di palestre, piscine, centri e impianti sportivi non consentono di garantire in modo continuativo il distanziamento e si rende quindi necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, adottare stringenti misure di contenimento alla diffusione del virus mediante ulteriori azioni di prevenzione e contrasto conseguenti all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Ritenuto pertanto necessario adottare misure a tutela dell’incolumità e della salute pubblica;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell’art. 50 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

Visti:

l’art. 50 co 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
il Decreto Legge n. 44 del 01 aprile 2021, convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;
il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;
il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;
il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;
il Decreto Legge n. 139 del 08 ottobre 2021 convertito in Legge n. 205 del 3 dicembre 2021;
il Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021;
il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021;
il Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021;
il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022;

ORDINA

dal 13 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, di consentire esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 c.d. “rafforzata”, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 (soggetti di età inferiore ai dodici anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute), l'accesso, sia al chiuso che all’aperto, a palestre, piscine, centri e impianti sportivi comunali.


La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.


DISPONE

che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio online;

che la presente Ordinanza sia comunicata a:

Prefetto
Questore
Comandante provinciale dei Carabinieri
Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Comandante Polizia Locale
Direttore del Settore sport
Direttori Quartieri

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.




F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore



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