Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 1107782020
Unità di riferimento Direzione Generale
Data sottoscrizione 12/mar/2020
Oggetto EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA


Testo dell'atto

I L S I N D A C O



Visti
- il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, RECANTE "misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
- il DPCM 1 marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell' Emilia Romagna dell'8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 10 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020


Richiamate le proprie ordinanze PG 105362 del 9 marzo 2020 e PG 108956 dell'11 marzo 2020;


Considerato che l'evolversi dell'emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da COVID-19 indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche (comprovsate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ) contenute nel DPCM del 9 marzo 2020;


Verificato che, nonostante le prescrizioni in essere, sono pervenute numerosissime segnalazioni circa comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni concernenti in particolare il divieto di ogni forma di assembramento emanate dalla autorità di Governo, con particolare riferimento a parchi e giardini;


Ritenuto, quindi, necessario, adottare provvedimenti di limitazione alla fruizione dei parchi e dei giardini pubblici, anche al fine di consentire alla polizia locale un'adeguata attività di controllo sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

Ritenuto, altresì, necessario, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.1, comma 6 del sopracitato DPCM dell'11
marzo, dare mandato al Direttore Generale, sentiti i dirigenti interessati, di individuare le attività comunali indifferibili da rendere in presenza, così da garantire omogeneità di comportamenti e parità di trattamento nei confronti dei cittadini e del personale comunale;

Sentito il Prefetto di Bologna;


Visto l'art. 50 del Decreto legislativo n. 267/2000

allo scopo di evitare l'ulteriore diffondersi del Covid 19 sul territorio comunale

ORDINA
dal 13 marzo fino al 3 aprile 2020

a) la chiusura dei parchi e giardini pubblici sottoindicati:

Quartiere Santo Stefano:
Giardini Margherita
Parco della Lunetta Gamberini
Giardino Belmeloro - San Leonardo
Giardino del Guasto
Parco della Montagnola
Giardini Piazza del Baraccano
Giardino Beltrame - Villa Teresa
Giardino Lavinia Fontana (via del Piombo)

Quartiere Porto - Saragozza:
Parco 11 Settembre 2001
Giardino Vittorio Melloni
Parco Baden Powell
Giardino Barone Rampante
Giardino adiacente Basilica di San Francesco
Giardino Otello Bignami (San Rocco)
Giardino del Cavaticcio
Giardino Pincherle
Giardino John Klemlen
Parco di Villa Cassarini
Parco di Villa delle Rose
Parco di Villa Spada
Giardino San Giuseppe
Giardino Graziella Fava
Giardino Ospedale Maggiore
Giardino Garibaldini di Spagna

Quartiere Navile:
Parco di Villa Angeletti
Dopolavoro Ferroviario
Giardino Primo Zecchi
Giardino Kolletzek

Quartiere Borgo Panigale – Reno:
Parco dei Pini
Area verde attrezzata via Chiarini

Quartiere Savena:
Giardino Centro Civico Corelli
Giardino Villa Paradiso


b) il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini), nonché dell’impiantistica sportiva a libera fruizione presente all’interno di parchi e giardini.
RACCOMANDA

- in tutte le aree verdi pubbliche (parchi, giardini, verde annesso a edifici pubblici e verde di arredo) diverse da quelle sopra indicate, il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM del 9 marzo 2020 in ordine al divieto di ogni forma di assembramento;
- in ogni zona della città il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ) contenute nel DPCM del 9 marzo 2020;



AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.

DISPONE

che il Direttore Generale del Comune di Bologna, sentiti i dirigenti interessati, individui le attività comunali indifferibili da rendere in presenza, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.1, comma 6 del DPCM dell'11 marzo, così da garantire omogeneità di comportamenti e parità di trattamento nei confronti dei cittadini e del personale comunale;



DISPONE altresì

- che la presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni;

- che la presente ordinaza sia comunicata a:

Prefettura di Bologna
Questura di Bologna;
Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
Area Sicurezza Urbana Integrata del Comune di Bologna
Presidenti dei Quartieri;
Direttori dei Quartieri.

Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.







F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola



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