Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 4092082019
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Data sottoscrizione 18/set/2019
Oggetto DISPOSIZIONI AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 RELATIVE ALLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E NON, DURANTE LE GIORNATE DI CAMPIONATO DI SERIE A - STAGIONE 2019/2020 - E ALTRE PARTITE DI CALCIO


Testo dell'atto

IL SINDACO



Premesso che
- la squadra di calcio cittadina "Bologna F.C. 1909 S.p.A." è iscritta al campionato di calcio di serie A per la stagione 2019/2020;

- in occasione delle partite di calcio che si disputeranno presso lo Stadio "Renato Dall'Ara” è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori e di tifosi sia della squadra locale che delle squadre ospiti;

- nel corso della stagione, si disputeranno, presso lo Stadio "Renato dall'Ara", altre partite di calcio, in occasione di altri tornei ed eventi sportivi;

Considerato che
- l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l’accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente previo parere favorevole del Questore”, oltre all’ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna;

- la vendita di bevande alcoliche e il loro abuso in occasione degli incontri calcistici che si tengono allo Stadio “Renato Dall’Ara”, possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Rilevato che è opportuno adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, al fine di impedire il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all'esterno dello Stadio Renato Dall'Ara;

Ritenuto, dunque, necessario, disporre, in occasione delle partite di calcio disputate a Bologna previste dal calendario del Campionato di serie A (stagione 2019/2020), dal calendario della Coppa Italia e degli eventuali incontri, anche amichevoli, delle squadre di calcio di ogni categoria e della nazionale italiana, in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate previste dai medesimi calendari di incontri, oltreché in occasione degli ulteriori eventi sportivi che si terranno presso lo Stadio "Renato Dall'Ara":

a) il divieto per le attività commerciali su area pubblica, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed i circoli privati posti nell'area, come individuata al punto 3) del dispositivo della presente ordinanza, di vendere, per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro;

b) il divieto per le attività commerciali in sede fissa e per gli esercizi artigianali alimentari posti nell'area, come individuata al punto 3) del dispositivo della presente ordinanza, di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro;

c) prevedere una graduazione delle misure sanzionatorie accessorie a carico delle suddette attività nel caso di reiterate violazioni ai divieti di cui sopra, nonché, per le attività posizionate nel perimetro dello Stadio “Renato Dall'Ara”, ai divieti posti dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con Determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010;

Visti:
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- la Legge 4 aprile 2007, n. 41 recante “Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche” ;
- l’art. 50 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali ;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del 1 febbraio 2011, P.G. n. 18657/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che

- dell’adozione della presente ordinanza sarà data informativa alle Organizzazioni del commercio e dell'artigianato di servizio;
ORDINA

1. È fatto divieto agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli privati, ai titolari delle attività autorizzate all’esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree, nonché alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante, di vendere per asporto bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio della partita a 1 (una) ora dopo la conclusione della partita nei giorni in cui si disputano allo Stadio “Renato Dall'Ara” le partite del Campionato di serie A (stagione 2019/2020), del calendario della Coppa Italia, gli eventuali incontri. anche amichevoli, delle squadre di calcio di ogni categoria e della nazionale italiana, tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate previste dai medesimi calendari di incontri, oltreché gli ulteriori eventi sportivi previsti, a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza, secondo il calendario fissato dalla Lega Calcio ovvero, in caso di modifiche dello stesso, nei giorni in cui effettivamente si disputeranno gli incontri;

2. L’ area nella quale sono previsti i divieti di cui ai punti 1 e 2 del presente dispositivo è individuata nel perimetro delimitato tra le Vie Saragozza (a partire dall'intersezione con Viale Pepoli), Porrettana, Caravaggio e dei Crocefissi - confine con il Comune di Casalecchio di Reno -, asse sud-ovest sino alla rotonda Romagnoli, Viale Gandhi, Via Tolmino, Via Sabotino, Viale Vicini, Viale Pepoli;

3. I divieti di cui ai punti 1 e 2 non si applicano agli esercizi e alle attività destinatari nel caso di effettuazione di servizi di consegna al domicilio del cliente;

4. il Settore dell'Amministrazione comunale competente per materia, previo parere favorevole del Questore, può autorizzare, limitatamente a particolari aree poste all'interno dell'impianto sportivo e nell'area riservata esterna, ricompresa nel perimetro dell'impianto, eventuali deroghe ai divieti previsti dalla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive n. 14/2010, aventi ad oggetto la vendita e somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi e la vendita delle altre bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro e plastica;

5. la presente ordinanza è portata ad esecuzione del Corpo di Polizia Locale e da chiunque altro spetti farla osservare.

6. Sanzioni:
a) nei confronti dei soggetti di cui ai punti 1 e 2, la violazione alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 300,00 - provvedimento P.G. n. 78920/2011), ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) qualora ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 le cui attività sono ricomprese nell'area individuata al punto 3 ed ai soggetti autorizzati alla vendita e somministrazione all’interno dell’impianto sportivo e nell’area riservata esterna ricompresa nel perimetro dell'impianto, vengano contestate due violazioni delle disposizioni della presente ordinanza e dei divieti posti dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, è applicata la sanzione della sospensione dell'attività per due giorni, individuati dall'Amministrazione tra quelli in cui è prevista una partita di campionato;
c) qualora venga contestata un’ulteriore violazione si applica la sanzione della sospensione dell'attività per tutte le giornate di campionato successive e, comunque, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di sospensione;

7. Nei confronti di chiunque eserciti attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa si applicano, altresì, le sanzioni previste dagli artt. 41 e 42 del vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere;
DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio per 15 giorni e diffusa attraverso gli organi di informazione;

- che la presente ordinanza sia comunicata - compatibilmente con il periodo di chiusura estiva delle attività - a tutti i titolari delle attività commerciali ed artigianali del settore alimentare, ricompresi nelle zona sopra indicata, fermo restando che la procedura di comunicazione nei confronti dei singoli esercenti presso le aree indicate ha mero valore informativo, ai fini della conoscenza dell'atto;

- che la presente ordinanza sia comunicata:
all'Area Sicurezza Urbana Integrata - Via Enzo Ferrari, 42 Bologna;
alla Questura di Bologna;
al Comando Provinciale dei Carabinieri;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Presidente del Quartiere Porto-Saragozza;
al Direttore del Quartiere Porto-Saragozza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. E' ammesso, altresì, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.






F.to LA VICE SINDACO
Marilena Pillati



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