Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 3441132024
Unità di riferimento Economia
Data sottoscrizione 21/mag/2024
Oggetto MISURE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PARATA CELEBRATIVA DEL BOLOGNA FC DEL 22/05/2024


Testo dell'atto

I L S I N D A C O



Premesso:
-che in data 22 maggio 2024 si terrà la parata celebrativa del Bologna F.C. per il quale si prevede un notevole afflusso di persone;

-che, così come accaduto in occasione di altre celebrazioni con un notevole afflusso di persone, gli avventori sono soliti acquistare bevande effettuando il consumo in strada, abbandonando i relativi contenitori su area pubblica senza particolari precauzioni, causando così inconvenienti igienico sanitari, incontrollata diffusione dei contenitori di vetro o lattina nonché degrado ambientale;

Rilevato:
-che l'abbandono dei contenitori di vetro e delle lattine nei luoghi pubblici determina l'incontrollata diffusione di materiali che deturpano il suolo pubblico, comportandone il degrado e il loro improprio utilizzo come oggetti contundenti, inoltre, può renderli strumenti atti ad offendere;
-che la presenza di tavolini e sedie nelle immediate vicinanze nell’area di stazionamento dell’ “autobus celebrativo” può essere di ostacolo all’affluenza del pubblico e causare problemi di sicurezza, pertanto si ritiene necessaria la sospensione nella giornata del 22 maggio dalle ore 19:00 fino al termine dei festeggiamenti, di tutti i dehors presenti nelle vie/piazze:
- Piazza Maggiore
- Via De’Pignattari (limitatamente al pubblico esercizio del civico 1/C)

Considerato:
- che pertanto, per prevenire pericoli e degrado appare opportuno stabilire, dalle ore 19:00 e fino al termine delle celebrazioni, il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina alle attività ubicate nelle seguenti vie/piazze:

- via A. Costa
- via S. Isaia
- piazza Malpighi
- via Marconi
- via dei Mille
- via Indipendenza
- via Rizzoli
- piazza re Enzo
- piazza Maggiore

il divieto si estende nei primi 100 metri dalle vie/piazze limitrofe a quelle sopra indicate;

Visti:
- l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del 1 febbraio 2011, P.G. n. 18657/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
O R D I N A

1) nella giornata di martedì 22 maggio 2024, dalle ore 19:00 fino al termine delle celebrazioni:

il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina alle attività ubicate nelle seguenti vie/piazze:

- via A. Costa
- via S. Isaia
- piazza Malpighi
- via Marconi
- via dei Mille
- via Indipendenza
- via Rizzoli
- piazza re Enzo
- piazza Maggiore

il divieto si estende nei primi 100 metri dalle vie/piazze limitrofe a quelle sopra indicate;

2) la sospensione nella giornata del 22 maggio dalle ore 19:00 fino al termine dei festeggiamenti, di tutti i dehors presenti nelle vie/piazze:
- Piazza Maggiore
- Via De’Pignattari (limitatamente al pubblico esercizio del civico 1/C)

La violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €500,00 a € 5000,00 (pagamento in misura ridotta euro 1.000,00), ai sensi dell’articolo 50, comma 7bis.1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Locale e da chiunque altro spetti farla osservare.

D I S P O N E

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni, pubblicata sul sito istituzionale e diffusa attraverso gli organi di informazione;

- che la presente ordinanza sia comunicata, altresì:
- alla Prefettura di Bologna;
- alla Questura di Bologna;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- alla Polizia Locale;
- al Quartiere Santo Stefano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.






F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore



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