Premesso che:
- la Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente, che sarà abrogata a decorrere dal 12/12/2026, pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenerne la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- la Direttiva UE 2024/2881 “Qualità dell’aria ambiente e aria più pulita in Europa”, in vigore dal 10/12/2024, stabilisce standard aggiornati di qualità dell’aria nell’Unione europea, da rispettare entro il 2030;
- i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l'ozono (O3);
- gli obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria.
Visti:
- il Piano Aria Integrato Regionale 2030 (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, che all'articolo 10 regolamenta le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio.
Visti in particolare:
gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR 2030:
- l’art. 15 “Altre misure di contenimento delle emissioni”;
- l'art. 16 “Misure emergenziali”;
- l’art. 17 “Misure locali e ulteriori misure finalizzate al contenimento del numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10”;
- l’art. 21 “Misure per il risparmio energetico e contenimento delle emissioni”;
- l’art. 22 “Regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile”;
- l’art. 33 “Divieto di abbruciamenti dei residui vegetali”.
Visto inoltre:
- l’art. 42 “Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell'aria“, comma 2, della LR n. 16 del 18 luglio 2017, che definisce le sanzioni dovute all’inosservanza dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione. Sono esclusi dall’applicazione della sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.
Preso atto:
- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, con riferimento specifico al materiale particolato PM10, e della successiva lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 13 marzo 2024 della Commissione europea (Procedura d'infrazione n. 2014/2147).
Considerato che:
- la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta ad adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario continuare ad agire sia sulle fonti di PM10 primario sia sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo;
- in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO2, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020, nel 2022 e nel 2024.
Verificato che:
- il Comune di Bologna, compreso nella zona Agglomerato di Bologna, è tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030 e successivi atti attuativi;
- la popolazione residente nel Comune di Bologna alla data del 31/12/2024 è pari a 392.791 abitanti.
Considerato che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2024 superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi/m3 di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), con la sola eccezione dell'anno 2023, e del valore limite annuale di NO2 (40 microgrammi/m3), fissati dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010.
Preso atto che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria.
Ritenuto opportuno disporre come misura locale aggiuntiva il divieto assoluto di utilizzo di impianti di riscaldamento domestico a biomassa in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, ai sensi dell’art. 17 delle NTA del PAIR 2030, da adottarsi nel caso in cui si verifichino nell’anno solare 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in almeno una stazione posta sul territorio comunale.
Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata.
Richiamati:
- l’art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- il D.P.R. n. 412/1993;
- il D. Lgs 152/06 “Testo unico in materia Ambientale”;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- il Regolamento Comunale d’Igiene per tutela della salute e dell'Ambiente, PG 39451/2002;
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, PG 18657/2011.
In sostituzione della precedente ordinanza PG n. 650330/2024;
ORDINA
1. in tutto il territorio comunale nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026:
1.1 il divieto, nelle unità immobiliari comunque classificate (categorie da E1 a E8 ai sensi dell'art. 3 del DPR 412/1993) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
1.2 il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, della Legge 103 del 10/08/2023 di conversione del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69;
1.3 il divieto di abbruciamento, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
1.4 al divieto di cui al punto 1.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030, per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”, nei seguenti casi:
a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo.
L'abbruciamento deve essere sempre comunicato, come previsto dalla normativa vigente, consultabile alla pagina web regionale:
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti.
In particolare, l’abbruciamento deve essere comunicato:
- in via prioritaria tramite l’apposito applicativo web;
- inviando un’e-mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it;
- telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051.
1.5 Per ulteriori informazioni in merito agli Abbruciamenti di residui vegetali può essere consultata la pagina web regionale: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti.
2. durante la stagione termica 2025-2026, in tutto il territorio comunale:
2.1 l'obbligo di mantenimento delle temperature fino a un massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a un massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole, i luoghi che ospitano attività sportive, nonché gli edifici in cui il riscaldamento viene interamente generato attraverso fonti di energia rinnovabile non emissiva (es. solare termico, fotovoltaico, energia geotermica, pompe di calore).
3. le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:
3.1 il divieto di installare nuovi generatori a biomassa legnosa per riscaldamento a uso civile con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “5 stelle”;
3.2 l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
3.3 l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.
4. in tutto il territorio comunale, nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026 l'adozione delle seguenti misure emergenziali:
Nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale del Comune di Bologna, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:
4.1 è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e il divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale del PAIR 2030.
Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso l’apposito Bollettino (https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali), gli organi di informazione e pubblici avvisi.
5. nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026 nel caso in cui sia stato superato, durante l'anno solare di riferimento, per almeno 25 volte il valore limite giornaliero di PM10 in almeno una stazione posta sul territorio comunale, si applica la seguente misura locale aggiuntiva:
5.1 divieto assoluto di utilizzo di impianti di riscaldamento domestico a biomassa in presenza di impianto di riscaldamento alternativo.
L’eventuale attivazione di tale misura sarà comunicata attraverso i canali istituzionali.
AVVERTE
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981.
Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:
1. l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 1.2 è punita con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento di Polizia Urbana;
2. l'inosservanza della disposizione di cui ai punti 1.3 e 1.4 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;
3. l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 3.3 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 e a carico del titolare dell'esercizio commerciale, ai sensi dell’art. 42 comma 2 della LR n. 16/2017.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
Fatte salve le competenze e le funzioni di altri enti (Regione, ASL ecc), all'esecuzione della presente Ordinanza è tenuta la Polizia Locale.
DISPONE INOLTRE
che il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza ed agli enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.
F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore