Premesso:
che il D.Lgs. 02.01.2018, n.1 - con il quale è stato adottato il "Codice della Protezione Civile" - ha raccolto, coordinato e semplificato, in un quadro organico e coerente, la normativa di Protezione Civile, richiamando, all'art. 1, le finalità a cui concorre il Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito con Legge 24.02.1992, n. 225, i principi fondamentali in materia di Protezione Civile e, all'art.3, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile riconosciute al Sindaco in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, "limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni";
che il citato D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 all'art. 12, definisce le funzioni dei Comuni nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile e, in particolare, pone in capo a questi l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi, l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, le attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
Considerato:
che il bollettino il ARPAE (079/2026) emesso in data odierna alle ore 12 prevede per la zona di allerta C2 un’allerta arancione per criticità temporali, prevista per la sola giornata di oggi 21 luglio;
Atteso:
che in eventi meteorologici intensi esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento degli eventuali utilizzatori dei parchi, giardini e aree verdi in conseguenza di eventuali crolli degli alberi che potrebbero verificarsi;
che ciò rende necessario un intervento cautelativo di messa in sicurezza delle persone;
Ritenuto:
di dover tutelare la pubblica incolumità vietando immediatamente e fino a cessata emergenza, all'interno di un numero ristretto di aree verdi, parchi e giardini cittadini e collinari, la permanenza delle persone e la rimozione di tutto ciò che non è autorizzato nonché di vietare le attività sportive all'aperto inibendo l'uso delle stesse nelle zone in cui sono presenti alberature;
che, in caso vi sia un'organizzazione che provveda alla gestione di eventi di pubblico spettacolo, spetta a questi garantire in toto la sicurezza per l'utenza;
Rilevato:
che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., può adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
Visti:
- il Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile) che riconosce il Sindaco come autorità territoriale di protezione civile;
- l’articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), ed i poteri da questo riconosciuti al Sindaco;
- l’articolo 6 della L.R. Emilia-Romagna n.1 del 07.02.2005;
- il Piano di protezione civile del Comune di Bologna;
ORDINA
dalle ore 17,00 di oggi 21 luglio alle ore 12,00 di domani 22 luglio 2026 i seguenti divieti :
1. è vietato permanere nelle aree verdi, parchi e giardini della città;
2. a parziale rimodulazione di quanto sopra esposto, le manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate in sede di Commissione di Pubblico Spettacolo si potranno comunque svolgere, con la raccomandazione che gli organizzatori garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza per l’utenza;
3. si raccomanda a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui è presente qualsiasi alberatura stradale, tensostrutture, impalcature, delimintazioni di cantieri e strutture pubblicitarie.
È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e che la presente Ordinanza sia comunicata a:
- Prefetto;
- Questore;
- Comandante provinciale dei Carabinieri;
- Comandante provinciale della Guardia di Finanza;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Comandante Polizia Locale;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
La violazione della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, in relazione alla Delibera di Giunta P.G. n. 377798/2022, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 500,00 con l'importo del pagamento in misura ridotta pari a euro 300,00 (trecento).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso oppure, in via alternativa, Ricorso Straordinario entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.