Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 5737312026
Unità di riferimento Area Sicurezza Urbana Integrata e Protezione Civile
Data sottoscrizione Jul 9, 2026
Oggetto OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E NON, IN OCCASIONE DELLA PROIEZIONE DELLA PARTITA DEI MONDIALI DI CALCIO FIFA 2026 TRA FRANCIA E MAROCCO PRESSO PIAZZA LUCIO DALLA


Testo dell'atto


I L S I N D A C O


Premesso:
- che, in occasione della partita dei Mondiali di Calcio FIFA 2026 Francia-Marocco, è prevista in data 09/07/2026 la proiezione dell’incontro in Piazza Lucio Dalla;
- che, così come accaduto in occasione di altre manifestazioni con un notevole afflusso di persone, gli avventori sono soliti acquistare bevande effettuando il consumo in strada, abbandonando i relativi contenitori su area pubblica senza particolari precauzioni, causando così inconvenienti igienico sanitari, incontrollata diffusione dei contenitori di vetro o lattina nonché degrado ambientale;
- che si rende necessaria l'emanazione ordinanza sindacale finalizzata al divieto di vendita per asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, in bottiglie di vetro o lattine;

Rilevato:
- che l'abbandono dei contenitori di vetro e delle lattine nei luoghi pubblici determina l'incontrollata diffusione di materiali che deturpano il suolo pubblico, comportandone il degrado;
- che, inoltre, l'uso improprio di contenitori di vetro e lattine come oggetti contundenti può trasformarli in strumenti atti a offendere.

Considerato:
- che pertanto, per prevenire pericoli e degrado, appare opportuno stabilire il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina alle attività ubicate nelle seguenti vie/piazze:
Piazza Lucio Dalla
Piazza dell’Unità
Via A. Fioravanti
Via De’ Carracci
Via N. Dall’Arca
Via M. De Maria
Via A. Di Vincenzo
Via L. Serra
Via G. Matteotti
Via F. Albani
Via L. Costa
Via E. Sirani
Via P. Tibaldi
Via Del Rosaspina
Via F. Bolognese
Via M. Colonna
Via Gobetti da Rotonda Langer fino alla intersezione con Rotonda Gozzadini


Visti:
- l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del 1 febbraio 2011, P.G. n. 18657/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
O R D I N A

dalle ore 20:00 del 09/07/2026 fino alle ore 03:00 del 10/07/2026:

il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina alle attività ubicate nella seguenti Piazze/Vie:
Piazza Lucio Dalla
Piazza dell’Unità
Via A. Fioravanti
Via De’ Carracci
Via N. Dall’Arca
Via M. De Maria
Via A. Di Vincenzo
Via L. Serra
Via G. Matteotti
Via F. Albani
Via L. Costa
Via E. Sirani
Via P. Tibaldi
Via Del Rosaspina
Via F. Bolognese
Via M. Colonna
Via Gobetti da Rotonda Langer fino alla intersezione con Rotonda Gozzadini

Si precisa che quanto disposto dalla presente ordinanza si applica a tutti le attività autorizzare alla vendita di bevande anche per asporto a prescindere dal titolo che ne legittima la vendita.


La violazione della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi della Delibera di Giunta P.G. n. 377798/2022 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 500,00 con l'importo del pagamento in misura ridotta pari a euro 300,00 (trecento). La presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Locale e da chiunque altro spetti farla osservare.
D I S P O N E

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni, pubblicata sul sito istituzionale e diffusa attraverso gli organi di informazione;

- che la presente ordinanza sia comunicata, altresì:
- alla Prefettura di Bologna;
- alla Questura di Bologna;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- alla Polizia Locale;
- al Quartiere Navile.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.





F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore



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