Dettaglio Interventi Straordinari di Emergenza

| Home |  

Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 7143842025
Unità di riferimento Economia
Data sottoscrizione 02/ott/2025
Oggetto DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E NON, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI UEFA EUROPA LEAGUE DEL 02/10/2025 BOLOGNA FC - FRIBURGO


Testo dell'atto

I L S I N D A C O


Premesso che:
- in data 02/10/2025 è previsto presso lo Stadio "Renato Dall'Ara” lo svolgimento dell'incontro calcistico Bologna fc- Friburgo;
- in tale occasione è prevedibile un considerevole afflusso in città di tifosi sia della squadra locale che della squadra ospite;

Considerato che la vendita di bevande alcoliche e il loro abuso in occasione degli incontri calcistici che si tengono allo Stadio “Renato Dall’Ara”, possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Rilevato che:
- il comitato di ordine pubblico e sicurezza ha ritenuto opportuno adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, al fine di impedire il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all'esterno dello Stadio Renato Dall'Ara;

Ritenuto dunque necessario disporre in occasione dell'incontro calcistico Bologna fc - Friburgo del 02/10/2025 i seguenti divieti:
  • il giorno 02/10/2025, dalle ore 10:00 alle ore 15:00, in tutto il centro storico (area interna ai viali, viali compresi), divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina;
  • il giorno 02/10/2025, dalle ore 10:00 alle ore 15:00, in tutto il centro storico (area interna ai viali, viali compresi), divieto di somministrazione in contenitori diversi da quelli in plastica o in carta;

Il divieto si applica, nelle zone sopra individuate, a tutte le tipologie di attività di seguito elencate:
- attività commerciali su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree;
- attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- circoli privati;
- attività commerciali in sede fissa;
- laboratori artigianali alimentari;

Visti
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- la Legge 4 aprile 2007, n. 41 recante “Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche” ;
- l’art. 50 comma 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolari, ipoteri attribuiti al Sindaco;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del 1/02/2011 (P.G.n.18657/2011) e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente regolamento comunale “Fiere e Mercati”
O R D I N A

in occasione dell'incontro calcistico Bologna fc - Friburgo del 02/10/2025 i seguenti divieti:
  • il giorno 02/10/2025, dalle ore 10:00 alle ore 15:00, in tutto il centro storico (area interna ai viali, viali compresi), divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina;
  • il giorno 02/10/2025, dalle ore 10:00 alle ore 15:00, in tutto il centro storico (area interna ai viali, viali compresi), divieto di somministrazione in contenitori diversi da quelli in plastica o in carta

Il divieto si applica, nelle zone sopra individuate, a tutte le seguenti attività: alle attività commerciali su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree, alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli privati, alle attività commerciali in sede fissa, ai laboratori artigianali alimentari;

La violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5000,00 (pagamento in misura ridotta euro 1.000,00), ai sensi dell'articolo 50, comma 7 bis.1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
D I S P O N E

- che il divieto non si applica agli esercizi e alle attività destinatari nel caso di effettuazione di servizi di consegna al domicilio del cliente;
- che il Settore dell'Amministrazione comunale competente per materia, può autorizzare, limitatamente a particolari aree, la somministrazione di bevende alcoliche e non;
- che il Corpo di Polizia Locale e chiunque altro spetti farla osservare, darà esecuzione alla presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga affissa all'Albo pretorio per 15 giorni e pubblicata sul portale Internet del Comune di Bologna;
- che dell’adozione della presente ordinanza sia data informativa alle Organizzazioni del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative;

che la presente ordinanza sia comunicata:
all'Area Sicurezza Urbana Integrata - Via Enzo Ferrari, 42 Bologna;
alla Questura di Bologna;
al Comando Provinciale dei Carabinieri;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Quartiere Porto-Saragozza;
al Quartiere Santo Stefano.


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. E' ammesso, altresì, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.




F.TO LA VICE SINDACA
Emily Marion Clancy



| Home |