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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 4958642026
Unità di riferimento Area Sicurezza Urbana Integrata e Protezione Civile
Data sottoscrizione Jun 22, 2026
Oggetto DIVIETO DI BALNEAZIONE SULLE ASTE DEI FIUMI LAVINO, RENO, NAVILE, SAVENA


Testo dell'atto

IL SINDACO



Visti
- il DPR 470/82 e s.m.i. “Attuazione della Direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione”
- il successivo D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
- il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione ”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 20 Aprile 2026, N. 561 “Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii. per la stagione balneare 2026 in Emilia-Romagna”, che individua le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare 2026;


Considerato
- che la Deliberazione della Giunta Regionale 20 Aprile 2026, N. 561 stabilisce che le acque superficiali interne della Regione Emilia-Romagna, allo stato attuale, sono da intendersi come non destinate alla balneazione;
- che anche le acque dei corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale di Bologna (in particolare i corsi d’acqua Lavino, Reno, Savena, Navile) risultano non balneabili, e che per questa ragione, attualmente, non viene svolta alcuna attività di monitoraggio specifico in tal senso;
- che dato il possibile superamento dei parametri sanitari sono possibili danni alla salute dei bagnanti per ingestione e contatto dermico;
- che analogamente sono presenti possibili rischi di annegamento, dovuti a piccoli vortici, correnti di fondo o piene improvvise;


Ritenuto
- che sia necessario emettere ordinanza valida su tutto il territorio comunale atta a specificare il divieto alla balneazione lungo i corsi d’acqua presenti;
- che si rende necessaria l’ apposizione di idonea cartellonistica ed informazione al pubblico di tale divieto ai sensi degli artt. 5 e 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii.;
- necessario diffondere in modo quanto più evidente ai cittadini la criticità relativa alla balneabilità delle acque sul territorio comunale, prevedendo segnalazioni e cartellonistica in ubicazioni facilmente accessibili nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, secondo le indicazioni del DPR 470/1982 e dal D.Lgs. 116/2008;


Viste
inoltre le seguenti leggi:
- la Legge 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile;
- l'art. 50 comma 5 e art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- la legge 689/ 1981 e ss.mm.ii.;


Per i motivi sopra richiamati di incolumità pubblica e per criticità di natura igienico-sanitaria

O R D I N A


E' vietata in via permanente la balneazione, in via preventiva, per motivi di incolumità pubblica e per motivi igienico-sanitari, in tutti i tratti dei fiumi e corsi d'acqua del territorio comunale di Bologna: Lavino, Reno, Savena, Navile, fino ad emanazione di diverso provvedimento


A V V E R T E


che la mancata osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie compresa tra € 25,00 e € 500,00;

R E V O C A


la precedente ordinanza P.G. N.: 169561/2012 sottoscritta in data 11 luglio 2012;
D I S P O N E


la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
- Polizia Locale della Città Metropolitana;
- Comune di Zola Predosa;
- Comune di Anzola Emilia;
- Comune di Casalecchio di Reno;
- Comune di Sasso Marconi;
- Comune di Pianoro;
- Comune di San Lazzaro di Savena;
- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;
- Questura di Bologna;
- Azienda USL di Bologna;
- A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- Regione Emilia-Romagna - Assessorato regionale Politiche per la Salute;
- agli uffici dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene le rispettive competenze;

I N C A R I C A



il Corpo di Polizia Locale, nonché i restanti Agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, della vigilanza del rispetto della presente ordinanza e della eventuale comminazione delle previste sanzioni ai trasgressori;


Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, pubblicazione sul sito internet del Comune, nonché mediante affissione all’Albo Pretorio Informatico del Comune fino al 30 settembre 2026.


Dalla data della sua adozione, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al TAR Emilia Romagna di Bologna entro 60 (sessanta) giorni dalla sua emissione o ricorso straordinario al Presidente del Consiglio ai sensi del D.L. 19/2026.





F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore



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