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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 1945642026
Unità di riferimento Salute Benessere e Autonomia della Persona
Data sottoscrizione Mar 19, 2026
Oggetto ORDINANZA PER REGOLARE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLE NUTRIE MEDIANTE CATTURA NELLE AREE URBANE DI BOLOGNA


Testo dell'atto

IL SINDACO


PREMESSO

che la nutria (Myocastor coypus) è un roditore di media taglia, tipico degli ambienti acquatici, originario del Sud America, introdotto in Italia nei primi decenni del Novecento a fini di allevamento commerciale per la produzione di pellicce;

che tali allevamenti, spesso condotti con modalità inadeguate, hanno favorito nel tempo ripetute immissioni nell’ambiente naturale, accidentali o volontarie, le quali hanno progressivamente determinato un ingresso della specie sull’intero territorio nazionale;

che la presenza del fitto reticolo idrografico che caratterizza il territorio emiliano romagnolo, il clima idoneo, l’ampia disponibilità alimentare e l’assenza di predatori naturali della nutria, possono favorire l’insediamento di popolazioni di nutrie in diversi contesti urbani della regione;

che negli ultimi decenni l’areale della nutria in Italia si è espanso nella Pianura Padana, con diversi esemplari insediatisi anche nell’area urbana della città metropolitana di Bologna;

che nello specifico, sono giunte segnalazioni relative a recenti avvistamenti di esemplari di nutria non solo lungo l’alveo del Canale Navile, ma anche sugli argini del laghetto del Parco dei Giardini, presso i cantieri di Via Bassani e presso gli insediamenti di Via Cristoforo Colombo;

che le nutrie sono note per le loro attività di scavo di nicchie, cunicoli e gallerie presso gli argini di fiumi e laghi che possono compromettere la stabilità e la consistenza dei terreni;

RITENUTO

che sono pervenute diverse segnalazioni da parte di cittadini e di operatori del settore che segnalano nutrie nel contesto urbano, con un incremento significativo osservato nell’ultimo periodo in particolare nell’area del Quartiere Navile, con progressiva diffusione nel contesto residenziale, determinando criticità connesse al traffico urbano, potenziali incidenti stradali, possibili criticità di natura igienico-sanitaria e danni a infrastrutture tecnologiche, nonché possibili atteggiamenti difensivi riconducibili alla presenza di madri con piccoli e di maschi territoriali;

che il laghetto del Parco dei Giardini, in Via dell'Arcoveggio, costituisce il punto focale del parco, ospitando numerose specie di volatili e pesci, rappresentando quindi un luogo di aggregazione e svago dove i frequentatori del parco possono trascorrere il tempo godendo della quiete e delle suggestioni del luogo;

che risulta necessario intervenire nel controllo degli esemplari di nutria presenti al fine di evitare attività di scavo che potrebbero compromettere le sponde del lago;

che gli esemplari possono nidificare anche nel contesto residenziale intorno, a seguito dello sviluppo numerico della colonia;

che sono presenti altri esemplari in Quartiere Navile, nel pieno del contesto urbano, in particolare presso Via Giorgio Bassani e Via Cristoforo Colombo;

che secondariamente sono state segnalate altre situazioni al confine con il Comune di Casalecchio, lungo il canale della Chiusa, in Via Panfili, ove una famiglia di nutrie si è stabilita all'interno di una struttura residenziale;

che la presenza di tali esemplari in zone altamente frequentate e prossime ad abitazioni e strade offre inoltre una condizione di potenziale pericolo anche per la circolazione stradale, per gli incidenti che potrebbero verificarsi fra questi ed i veicoli in transito;

che le popolazioni di nutria possono essere controllate e/o eradicate solo tramite interventi antropici, quali interventi di cattura e soppressione o interventi sperimentali alternativi all'abbattimento, come quelli di cattura, sterilizzazione e rilascio in ambiente;

CONSIDERATO

che sono stati svolti - tramite un'associazione animalista dal 2023 in poi - interventi di cattura, sterilizzazione e rilascio in ambiente di esemplari di nutrie, lungo l’asta del Canale Navile, in quanto tali interventi sono contemplati in via sperimentale all’interno del “Piano di Controllo della Nutria 2021-2026”, predisposto dalla Regione Emilia Romagna;

che tali interventi costituiscono interventi ecologici ai sensi della normativa 157/1992, relativa al contenimento della fauna selvatica;

che nonostante l’impegno profuso, la presenza della nutria si sta spostando a diverse centinaia di metri dal Canale Navile, all’interno di contesti residenziali;

che si desume che tali interventi di sterilizzazione non sono stati in grado di contrastare efficacemente la diffusione degli esemplari in contesto residenziale;

che tale considerazione viene confermata anche dal parere di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), riportato dal Piano di Controllo della Nutria 2021-2026, che stabilisce che : “l’eventuale applicazione di metodi di sterilizzazione può essere attuata al di fuori del presente piano di controllo e nell’ambito di un attento schema sperimentale che identifichi un’idonea area di studio e si basi su uno schema di attività ed un disegno di campionamento che permettano un’analisi statistica dei risultati conseguiti”;

che le criticità idrauliche del Comune di Bologna hanno fatto emergere la necessità di contenere i rischi alluvionali, rafforzando e difendendo le opere di difesa esistenti, quali ad esempio gli argini, i quali non devono essere indeboliti da attività fossorie / scavatorie della nutria;

che tale esigenza è suffragata da diversi documenti elaborati dalla Regione Emilia Romagna in materia di Protezione Civile;

che considerato il contesto sopra descritto, risulta opportuno procedere tramite puntuali interventi di cattura e soppressione nelle aree residenziali e ricreative del Comune;

VISTA LA NORMATIVA:

il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all’eradicazione rapida di tali specie.

la Convenzione ONU sulla diversità biologica (1992) recepita dalla Comunità Europea con Decisione del Consiglio 93/626/CEE che vieta di introdurre specie esotiche o se del caso ne chiede il controllo o l’eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie”;

l’art 19 della suddetta Legge n 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” prevede per le Regioni la facoltà di adottare piani di limitazione delle specie di fauna selvatica per la gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la gestione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto I.S.P.R.A. abbia verificato l’inefficacia di metodi ecologici; i piani devono essere attuati dalle guardie venatorie, dipendenti dalle amministrazioni provinciali, che possono avvalersi di proprietari o conduttori di fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonchè di guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;

Il Decreto-legge n. 91/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, ed in particolare l'art. 11, comma 12 bis, ha modificato lo status della nutria escludendola, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge n. 157/1992, modificando in tal senso l'art. 2, comma 2.

Il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 , n. 230, “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive” prevede che le specie esotiche e invasive non possono essere detenute in confinamento o trasportate, tranne nel caso in cui vi sia specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 8 del decreto medesimo;

l’art 16 della L. R. n 8/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” modificato dalla L.R. n 1/2016 a norma della quale, i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati all’art 19 della legge statale o da operatori all’uopo espressamente autorizzati e selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 536/2015 “Linee guida per il contenimento della nutria” approvata ai sensi della L.R. n. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale”, ed in particolare dell'art. 12, comma 2, che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, ha demandato ai Comuni l’attivazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti quale la nutria;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 546 del 19/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano regionale di controllo della nutria, per il periodo 2021-2026, con l’emissione di un protocollo sperimentale in sinergia tra Città metropolitana di Bologna, Comuni di pianura, Atc, organizzazioni agricole, organizzazioni dei cacciatori e Consorzio della Bonifica Renana;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 1025 del 19/06/2023 con la quale sono state stanziate risorse per l’abbattimento delle specie infestanti aliene, tra cui la nutria, in cui è stato specificato che "Dato atto che le attività di sorveglianza e manutenzione svolte con continuità dai soggetti preposti alla gestione della rete idrografica naturale e artificiale (Autorità idrauliche) evidenziano che la prevenzione degli eventi calamitosi è strettamente legata al contenimento numerico delle specie fossorie (nutria, volpe, tasso e istrice) che impattano negativamente a causa della costruzione di tane nelle opere di difesa arginale e/o spondali dei corsi d’acqua, aumentando sensibilmente il rischio di allagamenti dovuti al cedimento di tali strutture";

ATTESO

che l’art. 32 della legge n. 833/1978, assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;

che è attribuita al Sindaco provvedere, tramite lo strumento dell’ordinanza di cui all’art. 54, co. 4, TUEL, alla prevenzione ed eliminazione dei pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

che il Decreto ministeriale 13 giugno 2023, relativo al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, nei richiami normativi in premessa, cita il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», e, in particolare, gli articoli 50 e 54, relativi al potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco” e all’ultimo capoverso del punto 1.1. dispone che “Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per i Sindaci di esercitare il potere di ordinanza su interventi di controllo e rimozione della fauna in ambito urbano al ricorrere dei presupposti indicati agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

che in ambito urbano, la decisione riguardante gli interventi di cattura o di abbattimento, spetta all’autorità di pubblica sicurezza locale, il Sindaco, che li promuove ed autorizza ai sensi del punto 4 lettera F dell’allegato alla DGR n 546/2021;

che, data la prossima scadenza del piano regionale di controllo delle nutrie scade il 31 dicembre 2026, si ritiene necessario che nel 2027 venga emanato un atto i cui contenuti siano rispondenti al nuovo piano;

DATO ATTO

che si rende necessario provvedere a risolvere le problematiche sopra indicate, individuando efficaci strumenti di controllo della presenza di questo animale alloctono sul territorio.


ORDINA

ai fini della prevenzione di criticità di vario ordine, ampiamente riportati nel piano di controllo delle nutrie elaborato dalla Regione Emilia Romagna, di intervenire con cattura e soppressione delle nutrie:

presso il Parco dei Giardini e nell’immediato intorno;
presso le aree di cantiere in via Giorgio Bassani e nell’immediato intorno;
nelle aree prossime al Canale di Reno in Via Pio Panfili e immediato interno;
nelle restanti aree urbane che verranno via via segnalate;

mediante le azioni e le procedure di controllo di seguito riportate:


1) nei centri abitati o agglomerati urbani, in caso di formazione di famiglie di nutrie, l’esecuzione di interventi atti alla cattura con gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura a vivo, quale metodo selettivo ed efficace da esercitare per tutto l’anno; tali gabbie devono essere predisposte con apertura singola o doppia (ai due estremi) con meccanismo a scatto collegato a esca alimentare (mela o granturco), preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura della Città Metropolitana di Bologna o dagli operatori di ditte specializzate nel settore e appositamente incaricate. La cattura mediante gabbie-trappola identificabili dovrà essere effettuata solamente:
dagli agenti della Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna e dai suoi coadiutori abilitati;
dai Carabinieri Forestali;
dagli Agenti di Polizia Locale dei Comuni muniti di licenza di caccia;
dal personale degli Enti delegati alla tutela delle acque ma già abilitati dalla Città Metropolitana di Bologna o dalla Regione Emilia Romagna;
dalle imprese di disinfestazione o pest control, appositamente indicate, che hanno l’obbligo di operare con personale in possesso di attestato di coadiutore abilitato , nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal “Piano regionale per il controllo della Nutria (Myocastor coypus) vigente;
2) le gabbie-trappola attive devono essere controllate almeno una volta al giorno, al fine di non provocare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare l’eventuale presenza di specie non bersaglio;
3) le specie non bersaglio dovranno essere prontamente liberate;
4) nel caso di cattura di specie esotiche invasive, dovranno essere seguite le disposizioni previste dalle norme vigenti;
5) l’utilizzo delle gabbie date in concessione deve essere svolto con diligenza senza cederle a terzi non autorizzati dalla Città Metropolitana di Bologna, alla quale va comunicato ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento, oltre alla denuncia tempestiva di tali episodi all’Autorità di Pubblica Sicurezza per il relativo seguito di competenza;
6) la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura;
7) l’attività di cui al punto precedente deve essere effettuata da personale appositamente formato, il trasporto deve essere fatto con la massima diligenza;
8) gli esemplari di nutrie abbattuti devono essere smaltiti mediante procedure di legge;
9) gli esecutori degli interventi di cui sopra dovranno attenersi agli obblighi informativi stabiliti dalla Regione Emilia Romagna e richiesti dal Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna;
10) in aggiunta alle procedure dei punti da 1 a 9 sopra riportati, è data possibilità - a titolo sperimentale - di intervenire mediante cattura e successiva sterilizzazione e spostamento delle nutrie in altra località, ad opera di associazioni animaliste interessate; le associazioni animaliste, per manifestare il proprio interesse a eseguire quanto sopra esposto, devono presentare specifico progetto sperimentale di gestione non cruenta (cattura, sterilizzazione, tracciamento e ricollocamento) al Comune e alla Polizia Locale Città Metropolitana; tale progetto dovrà essere eseguito con oneri a carico dei proponenti, certificazione dei siti di destinazione e protocollo di tracciabilità degli esemplari; l'approvazione di tali progetti è subordinata al parere vincolante della AUSL e della Polizia Locale Città Metropolitana; i siti di destinazione dovranno essere autorizzati in deroga, dalle autorità competenti, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 230/2017; le attività di trasporto devono essere rispettose di tutte le tutele per il benessere animale;
11) qualora l’attività di cui al punto precedente sia autorizzata, questa deve svolgersi ad opera dell’associazione animalista interessata, entro 15 giorni dalla segnalazione pervenuta al Comune; in caso in cui l’intervento di cattura e spostamento non avvenga entro tale tempistica, si procederà a eseguire gli interventi di cui ai punti da 1 a 9.

Il presente atto ha validità fino al 31 dicembre 2027.



DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;


la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
- Polizia Locale della Città Metropolitana;
- Regione Emilia Romagna, Settore attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura;
- Regione Emilia Romagna, Settore agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Bologna Ferrara;
- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;
- Questura di Bologna;
- Arma dei Carabinieri - Gruppo Carabinieri Forestale - Bologna;
- Arma dei Carabinieri - Comando Provinciale CC - Bologna;
- Ambito Territoriale di Caccia Bologna;
- Comando Polizia Locale di Bologna;
- Servizio Veterinario dell'Azienda USL;
- Consorzio della Bonifica Renana;
- uffici dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene le rispettive competenze;

AVVERTE

- che le violazioni alla presente ordinanza determinano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 commisurata proporzionalmente alla gravità delle inosservanze riscontrate, oltre l'obbligo comunque di operare gli interventi necessari alla rimozione del problema;


- che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale Città Metropolitana e di Polizia Locale del Comune, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo o/e su segnalazione degli incaricati dal Comune al servizio di lotta alla nutria;

VIETA

a tutti i cittadini di somministrare alle nutrie alimenti, di qualsiasi tipo e natura;



COMUNICA

- che la presente ordinanza entri in vigore al momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio e sia valida fino all’assunzione di ulteriori diversi provvedimenti da parte dell’Organo adottante;


- che nel caso in cui il Comune sia costretto ad operare in via sostitutiva di soggetti inadempienti, si procederà successivamente al recupero delle spese sostenute attraverso azione risarcitoria;

COMUNICA INOLTRE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:


- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla data di notificazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.





F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore



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