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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 9685452025
Unità di riferimento Salute Benessere e Autonomia della Persona
Data sottoscrizione 31/dic/2025
Oggetto DIVIETI E NORME COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE OBBLIGATORIAMENTE PER LA PRESENZA DI LUPO NELL'AREA COLLINARE DI BOLOGNA


Testo dell'atto

IL SINDACO



PREMESSO
che sono giunte diverse segnalazioni relative a recenti avvistamenti di un esemplare di lupo nelle aree collinari di Bologna e segnatamente nei pressi del Parco collinare di Villa Ghigi;
che, sebbene il lupo sia per natura una specie schiva che tende a evitare il contatto con l'uomo, in alcuni recenti episodi l'esemplare ha manifestato una ridotta diffidenza, in particolare in presenza di cani;
che il Parco di Villa Ghigi e le aree limitrofe sono abitualmente frequentate da persone accompagnate da animali d'affezione e che la presenza di tale esemplare e di un possibile incontro può determinare situazioni di disagio o potenziali interazioni indesiderate, compromettendo al contempo la tranquillità di chi frequenta il parco;
che l'atteggiamento confidente di tale esemplare può determinare potenziali criticità, sia per le interazioni con le persone e l'attività umana, sia per le possibili interazioni con animali domestici;

RITENUTO
che, al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo, in particolare a danno delle persone e degli animali d’affezione, si rende opportuno disporre specifiche prescrizioni, nonché promuovere l’informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza circa le corrette condotte da adottare in caso di avvistamento o presenza di lupi, così da garantire la tutela della sicurezza pubblica;
che sono necessarie prescrizioni anche ai fini della tutela dell’esemplare stesso per salvaguardarne il naturale comportamento e l’indole selvatica, prevenendo l’instaurarsi di un’eccessiva confidenza all’ambiente antropizzato, che può determinarne il progressivo avvicinamento al contesto urbano e favorire situazioni di pericolo;
che l’eventuale accesso a residui alimentari di origine antropica può, nel tempo, compromettere l’istinto e le capacità di ricerca autonoma del cibo, con possibili ripercussioni negative sia sullo stato di salute dell’animale e sulle sue dinamiche di selvaticità, sia sui rischi diretti o indiretti per le persone e i propri animali d’affezione;
che tale situazione non comune comporta la necessità di rimarcare obblighi già presenti in regolamenti comunali, nonché inserire specifici obblighi e ulteriori norme comportamentali aggiuntive da rispettare, utili per il caso in oggetto e in generale per la restante fauna selvatica;

TENUTO CONTO
che il Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia - elaborato a suo tempo dal Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare - definisce gli strumenti di governo della conservazione e gestione del lupo;
che risulta necessario evitare la potenziale trasmissione di patologie derivanti dal contatto tra animali domestici e selvatici, come specificato nel Piano sopracitato;
che i lupi compiono spostamenti quotidiani regolari nell’ordine di decine di chilometri nell’ambito delle attività di ricerca del cibo e di utilizzo del proprio territorio, pertanto si rende necessario adottare un provvedimento esteso all’intera area collinare del Comune di Bologna;
che la Polizia locale metropolitana ha predisposto un monitoraggio intensivo volto all'attuazione di eventuali interventi dissuasivi sui comportamenti dell'animale;

ATTESO
che il Sindaco, quale ufficiale di governo, in ragione dei dettami di cui agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e l’igiene pubblica, l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI
 gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
 il Regolamento di tutela della fauna urbana del Comune di Bologna;
 il Regolamento comunale gestione rifiuti urbani, raccolta differenziata e igiene ambientale del Comune di Bologna;
su proposta proveniente dal Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana, U.O. Comando, pervenuta e registrata con nostro PG 957714/2025;
VIETA

alla popolazione residente e ai frequentatori dell’area collinare:
1. qualsiasi comportamento che possa attirare esemplari di lupi nel contesto urbano e, più in generale, che possa attirare la fauna selvatica, e in particolare :
qualsiasi attività di deposito incontrollato di qualsiasi fonte alimentare che possa costituire elemento di attrazione per i lupi;
qualsiasi abbandono di rifiuti organici, al di fuori degli appositi contenitori o pattumelle per la raccolta dei rifiuti urbani;
ORDINA
2. di utilizzare sempre il guinzaglio nella conduzione dei cani in tutte le aree aperte e comunque di non lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare in aree accessibili al lupo;
3. di non eseguire la somministrazione di cibo agli animali domestici in luoghi aperti e non protetti, nonché all’esterno delle abitazioni;
4. di eseguire – a parziale rimodulazione del punto precedente - la massima sorveglianza nell’alimentazione dei soli gatti delle colonie feline situate in area collinare, rimuovendo il cibo non consumato al termine del pasto dei gatti medesimi;
ORDINA ALTRESÌ

di adottare i seguenti comportamenti:
 segnalare tempestivamente alle Autorità competenti (Carabinieri Forestali tel. 112 e Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna, osservatorio.lupo@cittametropolitana.bo.it, tel 051 6599 599) qualsiasi avvistamento o comportamento anomalo di esemplari di lupo;
 non alimentare intenzionalmente le restanti specie di animali selvatici;
 non tentare di avvicinare esemplari di lupo o, più in generale, animali selvatici in caso di avvistamento;
DISPONE

di dare la massima diffusione alla presente ordinanza, invitando la popolazione residente e i frequentatori dell’area a prestare particolare attenzione, soprattutto durante le ore serali e notturne, e ad evitare comportamenti che possano attirare esemplari di lupo;
RICORDA

che l'esposizione del rifiuto organico e del rifiuto non differenziabile nel sistema di raccolta porta a porta deve essere eseguito usando le pattumelle assegnate ad ogni singola utenza per ogni frazione merceologica e nei giorni ed orari previsti, così come disposto dal vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
SPECIFICA

quanto segue
1. la presente ordinanza ha efficacia immediata e validità di 3 mesi, eventualmente prorogabile con ulteriori atti;
2. verrà affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune di Bologna;
3. permane comunque, anche dopo il termine di validità del presente atto, il divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici;
DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
- Polizia Locale del Comune;
- Polizia Locale della Città Metropolitana;
- Comune di Casalecchio di Reno;
- Comune di Sasso Marconi;
- Comune di Pianoro;
- Regione Emilia Romagna, Settore attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura;
- Regione Emilia Romagna, Settore agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Bologna Ferrara;
- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;
- Questura di Bologna;
- Arma dei Carabinieri - Gruppo Carabinieri Forestale - Bologna;
- Arma dei Carabinieri - Comando Provinciale CC - Bologna;
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale;
- Ambito Territoriale di Caccia Bologna;
- Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Bologna;
- Hera, Servizio Gestione Rifiuti;
- agli uffici dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene le rispettive competenze;
DISPONE INOLTRE

che per la violazione ai dettami della presente Ordinanza si proceda secondo i dettami del Codice di procedura penale per violazione dell'art. 650 del c.p., fatta eccezione per il divieto di alimentazione agli animali selvatici e abbandono di cibo incustodito per il quale si dovrà procedere secondo i dettami dei Regolamenti del Comune di Bologna, all'art. 7 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, con applicazione di sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla data di notificazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.





F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore



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