Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 49111  /  2018
O.d.g. (Nr. / Anno) 222  /  2018
Data seduta 26/02/2018
Data esecutività 26/02/2018
Unità di riferimento Segreteria Generale
Oggetto CAAB S.C.P.A.: APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE AI SENSI DEL D.LG. N. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017.


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione
IL CONSIGLIO

Premesso che:

- il Comune di Bologna detiene n. 14.485.819 azioni del Centro Agro Alimentare Bologna - CAAB S.c.p.a., pari all'80,04% del capitale sociale;

- con atto P.G. n. 308244/2017, O.d.G. n. 312/2017, il Consiglio comunale di Bologna ha approvato il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie, ex art. 24 d.lgs. n. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), in cui è stato confermato il mantenimento della partecipazione nella società CAAB s.c.p.a.;

- il d.lgs. n. 175/2016, come modificato dal d.lgs. n. 100/2017, pone a carico delle società in controllo pubblico l'obbligo di adeguare i propri statuti ad alcune specifiche disposizioni ivi contenute, oltre all'eventualità di adottare discrezionalmente misure organizzative e di governo societario per rispondere al meglio alle esigenze dei soci pubblici rispetto al sistema di diritto comune;

Viste
- la convocazione dell'assemblea straordinaria tramite P.E.C. P. G. n. 430021/2017, al cui ordine del giorno era previsto:
1. Modifiche dello statuto sociale: delibere conseguenti;
2. Varie ed eventuali

- la revoca di tale assemblea, tramite P.E.C. P.G. n. 447473/2017, per l'impossibilità di tutti i soci di completare l'iter di approvazione del testo proposto;

Atteso che, in vista della una nuova convocazione assembleare da parte del Consiglio di Amministrazione prevista per il 28 febbraio p.v., i soci pubblici hanno valutato il testo di statuto su cui apportare le modifiche richieste dal d.lgs. n. 175/2016, giungendo alla formulazione allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante, redatta in recepimento alle disposizioni normative in merito alle società in controllo pubblico;

Richiamato il d.lgs. n. 175/2016, come modificato dal d.lgs. n. 100/2017, che impone alle società in controllo pubblico l'integrazione dello statuto sociale e, in particolare:
- art. 11. co. 2 e 3: di norma l'organo amministrativo deve essere monocratico, salvo diversa decisione assunta dall'assemblea dei soci che evidenzi specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e di contenimento dei costi;
- art. 11, co. 9: l'organo amministrativo, laddove collegiale, non può prevedere deleghe di gestione a più di un amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- art. 11, co. 9: è eslusa la presenza di un vicepresidente, se non con funzioni sostitutive del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- art. 11, co. 9: in relazione a tutti gli organi societari è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti di tali organi;
- art. 11, co. 9: è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società di capitali;
- art. 11, co. 4: Nella scelta degli amministratori, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;

Preso atto che il d.lgs. n. 175/2016, come modificato dal d.lgs. n. 100/2017, contiene regole di carattere generale, ancorchè da non inserire in statuto, cui le società controllate devono sottostare, in particolare:
- art. 3, co. 2: nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto prevede, in ogni caso, la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, mentre nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;
- art. 6. co. 1: nei casi in cui la società svolga servizi con diritti speciali o esclusivi, occorre operare la separazione contabile delle attività commerciali;
- art. 6, co. 2: le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario. In tal senso, la scienza aziendalistica indica che per definire un programma di valutazione di crisi d’impresa occorre partire dall’analisi della situazione dell’impresa in relazione a determinati indicatori;
- art. 6, co. 4: al Consiglio di Amministrazione è fatto obbligo di predisporre annualmente una relazione sul governo societario, da allegare al bilancio e da pubblicare contestualmente ad esso;
- art. 9, co. 7: il d.lgs. n. 175/2016 prevede che le nomine ex art. 2449 c.c. acquistano efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione dell'atto da parte della società. In considerazione agli adempimenti legati alla nomina, da compiere in assemblea, quali la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e di inconferibilità ex d.lgs. n. 39/2013 da parte degli amministratori e la presentazione dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci, si deve ritenere che la comunicazione alla società della nomina da parte del socio pubblico venga effettuata in assemblea;
- art. 11, co. 1: la norma richiama l'applicazione dell'art. 5, co. 9, d.l. n. 92/2012 secondo il quale i componenti degli organi di governo delle società controllate non devono essere in quiescenza lavorativa e, se in quiescenza, non possono ricevere emolumenti per l'incarico ricoperto, salvo rimborsi entro importi predeterminati dall'assemblea dei soci. La norma si applica, con formulazione più stringente, anche ai dirigenti;
- art. 11, co. 5: quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci;
- art. 11, co. 6: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico;
- art. 11, co. 8: gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;
- art. 11, co. 11: nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- art. 11, co. 12: coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori;
- art. 11, co. 13: le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto;
- art. 11, co. 14: viene mantenuto in capo alle società controllate l'obbligo di applicare il d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
- art. 22, alle società in controllo pubblico viene richiesta la massima trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti ex d.lgs. n. 33/2013;

Ritenuto di poter adeguare lo statuto della società CAAB s.c.p.a. alle prescrizioni normative richieste per le società in controllo pubblico, vengono recepite le seguenti modifiche:
> Art. 2: viene aggiornato l'oggetto sociale tramite l'indicazione più puntuale delle attività svolte dalla società;
> Art. 19: viene disposto il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti di tali organi, ex art. 11, comma 9, d.l.gs. n. 175/2016;
> Art. 19: viene sancito il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società di capitali, ex art. 11, comma 9, d.lgs. n. 175/2016, coordinato con l'art. 31 relativo alla Commissione di Mercato, istituita ai sensi dell'art. 9, l. RER n. 1/1998, ora configurata quale soggetto esogeno alla società;
> Art 19: considerata la procedura necessaria all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni in società ed enti, è stata inserita un'esplicita autorizzazione da parte dell'assemblea su tale tema;
> Art. 21: viene statuita una formulazione alternativamente monocratica o collegiale dell'organo amministrativo, ex art. 11, comma 2, d.lgs. n. 175/2016;
> Art. 22: vengono confermate le nomine dirette dell'organo amministrativo e il rispetto della parità di genere nella composizione complessiva di esso, verificando l'inesistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità dei candidati;
> Art. 23: viene inserito un nuovo art. 23 relativamente agli effetti della cessazione dell'organo amministrativo e alla decadenza dello stesso, quale conseguenza dell'introduzione di un organo amministrativo alternativo;
> Art. 27 le deleghe di amministrazione vengono limitate ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzate dall'assemblea, ex art. 11, comma 9, d.lgs. n. 175/2016;
> Art. 27: viene introdotto uno specifico comma relativo alla Commissione di Mercato, organismo esogeno all'organizzazione societaria, che può presentare all'organo amministrativo proposte e pareri di sua competenza;
> Art. 27: viene specificato l'obbligo, in capo all'organo amministrativo, di assicurare il livello di trasparenza richiesto dalle norme vigenti in tema;
> Art. 30: viene eliso il diritto di nomina della Regione Emilia Romagna in virtù della volontà di dismettere la propria partecipazione, espressa nel Piano di Revisione straordinaria adottato con deliberazione n. 1419 del 25/09/2017 e, conseguentemente, viene attribuito all'assemblea dei soci tale diritto;

- ulteriori modifiche statutarie vengono apportate per coordinare il testo ai principali interventi, per aggiornarlo o per elidere previsioni ridondanti e, in particolare, nell'ambito dei controlli interni dell'Ente locale, ex art. 147 quater T.U.E.L.:
> Art. 19: tra le competenze dell'assemblea viene aggiunta l'approvazione del bilancio previsionale proposto dall'organo amministrativo, in linea con quanto previsto per le altre società in controllo del Comune di Bologna, e con le esigenze di controllo ex art. 147 quater, d.lgs. n. 267/2000;
> Art. 33: viene richiesto all'organo amministrativo di predisporre un bilancio preconsuntivo entro il mese di settembre di ogni anno;

Dato atto
- che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- che é stata preventivamente trasmessa, per opportuna informazione, al Collegio dei Revisori;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Segreteria Generale, nonché la dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Su proposta del Settore Segreteria Generale

Sentite le Commissioni Consiliari competenti
DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche relative allo statuto della società Centro Agroalimentare di Bologna – CAAB s.c.p.a., allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco, o suo delegato, ad esprimersi in senso favorevole e conforme al punto precedente nell'assemblea straordinaria, all'uopo convocata dalla società, e di apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto;

Infine, con votazione separata,
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l'effettiva partecipazione e l'espressione del voto nell'assemblea, all'uopo convocata, al rappresentante del Comune di Bologna.




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STATUTO CAAB_allegatodeliberaCC.pdf