Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 441117  /  2017
O.d.g. (Nr. / Anno) 4  /  2018
Data seduta 04/04/2018
Data esecutività 04/04/2018
Unità di riferimento Piani e Progetti Urbanistici - Dipartimento Riqualificazione Urbana - Servizi per l'Edilizia
Oggetto VARIANTE NORMATIVA 2018 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO IN SEGUITO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L.R. 12/2017 ALLA DISCIPLINA EDILIZIA ED ESTENSIONE DELLE MISURE PER LA RIGENERAZIONE URBANA. ADOZIONE.


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:


I L C O N S I G L I O

Premesso che:

il Comune di Bologna ha approvato il Piano Strutturale Comunale (Psc) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (Rue), di cui alla L.R. 20/00, rispettivamente, con deliberazione consiliare O.d.G. n. 133 del 14 luglio 2008 (in vigore dal 10 settembre 2008) Pg.n 148289/2008 e O.d.G. n. 137 del 20 aprile 2009 (in vigore dal 20 maggio 2009) Pg.n. 83079/2009;


il Rue è stato oggetto di successive varianti specifiche, nonché della variante normativa di adeguamento alle modifiche introdotte nel D.P.R. 380/2001 e nella L.R. 15/2013 approvata con P.G.n. 78340/2015 OdG 201/2015 del 20/04/2015 ; è stata altresì recentemente adottata con deliberazione P.G.n. 370602/2017 OdG 377/2017 del 30/10/2017 la variante normativa all'art. 32 comma 3 per il rafforzamento delle norme a tutela dell'esercizio cinematografico, pubblicata sul BUR n. 308 del 15/11/2017 e di cui è in corso il periodo di deposito;


Preso atto che:


il 1 luglio 2017 è entrata in vigore la legge regionale 12/2017 di riordino della disciplina edilizia che tiene conto delle recenti disposizioni statali di riforma della L. n. 241/1990 (in tema di conferenza dei servizi e di concentrazione dei regimi amministrativi), delle modifiche introdotte al Testo Unico DPR 380/2001 e del decreto legislativo n. 222/2016 che ha effettuato, in materia edilizia, la ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione;


oltre alla propria legislazione, la Regione Emilia Romagna ha adeguato anche gli Atti di Coordinamento tecnico approvati in attuazione della L.R. n. 15/2013, in particolare con la deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28/6/2017 ha dato attuazione alle intese ed agli accordi della Conferenza Unificata relativamente alla uniformazione dell'attività edilizia, approvando lo schema di regolamento edilizio tipo e le definizioni tecniche uniformi ed assegnando ai Comuni il termine del
28 dicembre per adeguare le proprie disposizioni regolamentari, mentre la modulistica edilizia unificata e l'elenco delle disposizioni statali e regionali sull'attività edilizia aventi diretta applicazione in Regione, con il medesimo provvedimento approvate, sono direttamente operanti già dal 1 luglio ;

Richiamata la propria deliberazione P.G. n. 429342/2017 OdG 443 del
4/12/2017 immediatamente esecutiva con cui è stato pertanto adeguato, in via semplificata, il vigente RUE in recepimento dello "schema di regolamento edilizio-tipo" e delle definizioni tecniche uniformi DTU approvate dalla Regione ;

Considerato che:


- la L.R. 12/2017 ha introdotto alcune modifiche, discendenti dalla normativa nazionale, alla disciplina degli interventi edilizi, in particolare per la definizione di ristrutturazione edilizia per cui si e’ reso necessario intervenire nella parte Terza del RUE precisando i tipi di intervento ammessi per alcuni ambiti del territorio per garantirne la tutela secondo quanto stabilito dal PSC nelle linee di indirizzo;

- in relazione agli obiettivi di tutela del paesaggio rurale e di contenimento della dispersione insediativa si e’ ritenuto opportuno qualificare l’intervento di ristrutturazione limitandolo al rispetto della sagoma e sedime dell’edificio esistente, fatti salvi alcuni modesti accorpamenti ad edifici esistenti o spostamenti in ragione della presenza di aree in dissesto o di possibile evoluzione dello stesso o per interferenze con infrastrutture esistenti;

- In linea con la norma nazionale ora la legislazione regionale qualifica come "nuova costruzione" gli interventi di demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per cui, preso atto della nuova definizione, viene ammessa la nuova costruzione nelle aree tutelate ex articolo 136 del D.lgs. 42/2004 limitatamente agli interventi di cui sopra; tale previsione di “nuova costruzione” e’ comunque coerente con quanto prevede il PSC agli articoli 28,29,30 che rinvia al Rue per disciplinare gli interventi sugli edifici esistenti indicando quale priorità il recupero del patrimonio edilizio esistente, poiché mantiene possibili interventi già ammessi dal Rue in base alla precedente disciplina edilizia della ristrutturazione;
- si e’ rivisto l’art. 80 per adeguare i compiti della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio in base al quanto previsto dalla L.R 12/2017 che ha escluso le autorizzazioni paesaggistiche semplificate ma ha sottoposto alla valutazione della stessa anche le CILA e, in coerenza con tale estensione, vengono sottoposte a parere anche le SCIA relative ad opere interne e non solo esterne;

- si è intervenuti sulle dotazioni prevedendo, agli art. 115 e 116, che nel caso di interventi di cambio d'uso che determinino aumento di carico urbanistico all'interno di comparti oggetto di piani attuativi approvati dal 1989 in poi, il reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richiesto tenga conto delle dotazioni reperite o monetizzate precedentemente, e che anche nel caso di interventi soggetti a POC e PUA vengano realizzate le dotazioni minime di PE come già previsto per gli interventi diretti.
- a seguito del coordinamento del RUE con le DTU, operato con la deliberazione consiliare P.G.n 429342/2017 sopra richiamata, si rende opportuno precisare alcuni termini quali il Caposaldo, l’Edificio Esistente e l’Altezza;

Ritenuto altresì opportuno intervenire anche sulle norme per incentivare il miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità degli edifici esistenti di cui all’art. 56, al fine di cercare di coniugare gli obiettivi di tutela, declinati dal RUE secondo i principi stabiliti dall’art. A-7 comma 3 della L.R. 20/2000, con la sostenibilità e la rigenerazione urbana che la normativa nazionale e regionale qualificano di pubblico interesse; si e’ pertanto estesa l’applicazione degli incentivi volumetrici anche agli ambiti storici denominati “quartieri giardino”,”tessuti compatti” e “ specializzati” con l’obbligo di rispettare il carattere insediativo dell’ambito definito dalla relativa norma, al fine di rendere gli ampliamenti compatibili con il contesto e con i caratteri insediativi storici da tutelare;

Preso atto che sono divenuti operativi i limiti di cui alla L.R 5/2013 modificata dall’art. 48 della L.R. 18/2016 all’apertura ed esercizio di sale gioco, sale scommesse e installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito entro 500 metri dai siti sensibili a seguito dell’approvazione da parte della Giunta della Regione Emilia Romagna della deliberazione n. 831 del 12 giugno 2017 contenente le modalità applicative della previsione legislativa, pertanto l’articolo 32 comma 6 viene modificato con il rinvio alla disciplina regionale;

Atteso che il testo della Variante è stato illustrato agli Ordini ed ai Collegi Professionali nonché al Tavolo economico Metropolitano, che riunisce 22 associazioni imprenditoriali, al fine di acquisirne i contributi in un ottica di partecipazione e condivisione degli obiettivi;

Valutato che si rende necessario ed opportuno apportare agli articoli del RUE le modifiche sopra sinteticamente indicate meglio descritte e motivate nella Relazione tecnica illustrativa a firma del Direttore del Settore Piani e Progetti Urbanistici, Arch. Francesco Evangelisti, responsabile del procedimento, allegata quale parte integrante alla presente deliberazione, alla quale si rinvia;


Dato atto che le modifiche al testo del corpo normativo sono state rappresentate nel testo con diverse colorazioni secondo la legenda riportata;


Reso noto

che degli elaborati del RUE è stata realizzata copia in formato digitale nella versione originale, che viene con il presente provvedimento approvata, quale passaggio indispensabile per la sua diffusione, anche attraverso il sito web del PSC del Comune di Bologna e dei servizi internet del Sistema Informativo Territoriale (SIT), espressamente dedicati alla consultazione ed alla distribuzione in formato digitale dei documenti costituenti il RUE;

che si rende necessario attribuire efficacia amministrativa al formato digitale degli elaborati del RUE, posto parte integrante al presente provvedimento, per un loro completo utilizzo e disponibilità;


Preso atto che il 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017 recante la disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio; la nuova legge, che abroga la L.R. 20/2000, consente tuttavia, nelle more della predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici dalla stessa disciplinati e che sostituiranno PSC, POC e RUE, di adottare e completare ai sensi della Legge 20 richiamata il procedimento di approvazione di varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali;


Rilevato che :
- la variante rientra tra le varianti puntuali ammesse dalla norma poichè apporta modifiche normative al fine di adeguare quanto già previsto dal RUE alle definizioni degli interventi come risultanti dalla legislazione nazionale e regionale senza innovare in modo sostanziale su quelli ammessi dallo strumento, e amplia, in Ambiti puntuali, le misure già presenti nel RUE finalizzate a conseguire gli obiettivi della riqualificazione, in continuità con gli obiettivi del riuso e della rigenerazione urbana che la nuova legislazione regionale dichiara di interesse pubblico;
- la presente variante si configura inoltre come modifica di tipo esclusivamente normativo e non presenta il contenuto di disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato e, pertanto, può essere adottata ed approvata dal Consiglio Comunale secondo le procedure di cui al comma 1 dell’art. 33 della L.R. 20/2000;

- per quanto concerne la valutazione di sostenibilità prevista dall’art. 5 della L.R. 20/2000, le modifiche proposte non comportano alcun effetto significativo sull’ambiente in quanto non modificano l’assetto generale, le scelte localizzative, i dimensionamenti e le caratteristiche degli insediamenti o delle opere contenuti nel Piano Strutturale Comunale già valutato nell’ambito del relativo procedimento di Valsat e di cui al Parere Motivato della Provincia, pertanto la presente variante al RUE non risulta da assoggettare alla valutazione ambientale di cui all’art. 5 della L.R. 20/2000;


Dato atto altresì che é stata acquisita l'attestazione di conformità prevista dall'art. 19 della LR 20/00 come modificata dalla LR 15/2013 "Carta Unica e tavola dei vincoli", espressa dal Responsabile del Settore Piani e Progetti Urbanistici;


Dato atto
che:
in merito al presente provvedimento, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento sul Decentramento, sono stati acquisiti i seguenti pareri: P.G.n. 23712/2018 del Quartiere Navile, P.G.n. 20990/2018 del Quartiere Porto-Saragozza, P.G.n. 26204/2018 del Quartiere San Donato- San Vitale, P.G.n. 17274/2018 del Quartiere Borgo Panigale-Reno, P.G.n. 28182/2018 del Quartiere Santo Stefano, P.G.n. 29533/2018 del Quartiere Savena;
i predetti pareri sono tutti favorevoli, ed in merito alle indicazioni fornite si provvederà a rispondere in sede di approvazione della variante ;

che, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 33/2013 la presente deliberazione è pubblicato sul sito http://dru.iperbole.bologna.it/ nella sezione Trasparenza - Pianificazione e Governo del Territorio - Strumenti urbanistici e varianti;

Richiamati:

- la legge regionale 30/7/2013, n. 15 e s. m. e i.;

- la legge regionale 24/3/2000, n. 20, ed in particolare gli artt. 29 e 33;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato da DL 174/2012 è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Piani e Progetti Urbanistici, dal Responsabile del Settore Servizi per l'Edilizia e dal Capo Dipartimento Riqualificazione Urbana, e la dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Su proposta dei Settori Piani e Progetti Urbanistici e Servizi per l'Edilizia, congiuntamente al Dipartimento Riqualificazione Urbana;


Sentite le competenti Commissioni consiliari

D E L I B E R A

1. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 33 della Legge regionale n. 20/2000 e successive modificazioni, la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (Rue), così come definito nel documento coordinato con evidenza delle abrogazioni, sostituzioni e modifiche che costituisce parte integrante della presente deliberazione unitamente alla relazione illustrativa parimenti allegata;
2. DI DARE ATTO che è posto in atti al presente provvedimento il testo integrato con le modifiche di cui al punto precedente - Rue consolidato;
3.DI ATTRIBUIRE efficacia amministrativa alla copia su supporto informatico degli elaborati costituenti la Variante di cui trattasi, riproducibile e non modificabile, parte integrante del presente provvedimento, per un loro completo utilizzo e disponibilità;
4. DI DARE ATTO che si procederà alle forme di pubblicazione e alle acquisizioni dei pareri richiesti per legge;
5. DI DARE ATTO che dalla data di adozione della presente variante opera il regime di salvaguardia di cui all’art. 12 della L.R. 20/2000 con la precisazione che rimangono escluse dal parere della CQAP le varianti non essenziali, se relative ad opere interne, di titoli presentati e depositati prima del 1 luglio 2017, data di entrata in vigore della L.R. 12/2017, per il solo periodo di validità triennale del titolo.

Infine, con votazione separata;


D E L I B E R A


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.





Documenti allegati - parte integrante

File Name
20180301_RUE_var2018_RelArtmod.pdf
20180301_RUE_variante2018_testocoordinato.pdf