La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione
Premesso che:
- il Comune di Bologna è socio della società mista Bologna Servizi Cimiteriali srl (BSC srl), con una quota di euro 20.000, pari al 51% del capitale sociale, mentre SPV spa è socio privato con una partecipazione del 49% al capitale sociale, a seguito di gara aggiudicata con determinazione dirigenziale P.G. n. 295665/2012, e con efficacia dell'acquisto della partecipazione in data 1.08.2013;
- con atto P.G. n. 308244/2017, O.d.G. n. 312/2017, il Consiglio comunale di Bologna ha approvato il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie, ex art. 24 d.lgs. n. 175/2016, in cui è stato confermato il mantenimento della partecipazione nella società Bologna Servizi Cimiteriali s.r.l.;
- il d.lgs. n. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come modificato dal d.lgs. n. 100/2017, pone a carico delle società in controllo pubblico e, in particolare, a partecipazione mista pubblico-privata l'obbligo di adeguare i propri statuti ad alcune specifiche disposizioni ivi contenute, oltre all'eventualità di adottare discrezionalmente misure organizzative e di governo societario per rispondere al meglio alle esigenze dei soci pubblici rispetto al sistema di diritto comune;
Vista la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci di BSC s.r.l., agli atti P.E.C. P.G. n. 423311/2017, per la data del 21 dicembre 2017 in unica convocazione, il cui o.d.g. prevede:
1) Proposta di modifica dello statuto societario per adeguamento al decreto legislativo 175/2016: provvedimenti conseguenti;
2) Varie ed eventuali.
Considerato il testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, proposto dal Consiglio di Amministrazione della società in recepimento alle disposizioni normative stabilite dal d.lgs. n. 175/2016 in merito alle società in controllo pubblico a partecipazione mista pubblico-privata;
Preso atto che il T.U.S.P. contiene regole di carattere generale, ancorchè da non inserire in statuto, cui le società controllate devono sottostare, in particolare:
- art. 3, co. 2: nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto prevede, in ogni caso, la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, mentre nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;
- art. 6. co. 1: nei casi in cui la società svolga servizi con diritti speciali o esclusivi, occorre operare la separazione contabile delle attività commerciali;
- art. 6, co. 2: le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario. In tal senso, la scienza aziendalistica indica che per definire un programma di valutazione di crisi d’impresa occorre partire dall’analisi della situazione dell’impresa in relazione a determinati indicatori;
- art. 6, co. 4: al Consiglio di Amministrazione è fatto obbligo di predisporre annualmente una relazione sul governo societario, da allegare al bilancio e da pubblicare contestualmente ad esso;
- art. 9, co. 7: il d.lgs. n. 175/2016 prevede che le nomine ex art. 2449 c.c. acquistano efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione dell'atto da parte della società. In considerazione agli adempimenti legati alla nomina, da compiere in assemblea, quali la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e di inconferibilità ex d.lgs. n. 39/2013 da parte degli amministratori e la presentazione dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci, si deve ritenere che la comunicazione alla società della nomina da parte del socio pubblico venga effettuata in assemblea;
- art. 11, co. 1: la norma richiama l'applicazione dell'art. 5, co. 9, d.l. n. 92/2012 secondo il quale i componenti degli organi di governo delle società controllate non devono essere in quiescenza lavorativa e, se in quiescenza, non possono ricevere emolumenti per l'incarico ricoperto, salvo rimborsi entro importi predeterminati dall'assemblea dei soci. La norma si applica, con formulazione più stringente, anche ai dirigenti;
- art. 11, co. 5: quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci;
- art. 11, co. 6: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico;
- art. 11, co. 8: gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;
- art. 11, co. 11: nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- art. 11, co. 12: coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori;
- art. 11, co. 13: le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto;
- art. 11, co. 14: viene mantenuto in capo alle società controllate l'obbligo di applicare il d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
- art. 22, alle società in controllo pubblico viene richiesta la massima trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti ex d.lgs. n. 33/2013;
Considerato, altresì, che per le società a partecipazione mista pubblico-privata il T.U.S.P. stabilisce ulteriori eventuali modifiche e specifiche deroghe alla disciplina civilistica:
a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa ;
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;
c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;
d) eventuali patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purchè entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.
Ritenuto di poter adeguare lo statuto della società BSC srl alle modifiche normative non sostanzialmente incidenti sulle risultanze della gara a doppio oggetto svoltasi nell'anno 2012, Deliberazione P.G. n. 252389/2011 e Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva P.G. n. 295665/2012, nonchè sugli accordi parasociali sottoscritti tra i soci secondo il testo agli atti di gara, vengono recepite le seguenti modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione:
> Art. 11 bis: vengono esplicitamente indicati gli organi della società e vengono inserite le previsioni dell'art. 11, comma 9, lett. c) e lett. d);
> Art. 12: viene prevista esplicita autorizzazione da parte dell'assemblea per l'acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti, ferma restando l'applicazione di quanto richiesto dal dlgs. n. 175/2016 relativamente alla costituzione, all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni da parte del Comune di Bologna;
> Art. 20: viene aggiunta l'eventuale gestione monocratica della società ex art. 11, comma 2, d.lgs. n. 175/2016 e viene confermato il principio dell'equilibrio di genere, come richiesto dall'art. 11, comma 4, d.lgs. n. 175/2016;
> Art. 22: viene abrogata la previsione di un Vicepresidente, ex art. 11, comma 9, d.lgs. n. 175/2016 e, nelle disposizioni in cui tale figura veniva richiamata, viene sostituita con il Consigliere più anziano di età presente alla riunione;
> Art. 27: il rilascio di deleghe da parte del Consigli di Amministrazione viene limitato ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 11, comma 9, d.lgs. n. 175/2016;
- ulteriori modifiche statutarie vengono apportate per coordinare il testo ai principali interventi, per aggiornarlo o per elidere previsioni ridondanti e, in particolare, si stabilisce:
> Art. 29: a carico dell'organo amministrativo l'obbligo di presentare ai soci un bilancio preconsuntivo entro il mese di settembre di ogni anno, affinchè possano verificare il mantenimento degli equilibri di bilancio e il rispetto degli indirizzi da essi formulati;
> Art. 30: la riformulazione della previsione relativa all'accantonamento e alla destinazione degli utili, in modo da rendere maggiormente comprensibile il meccanismo di ripartizione stabilito nelle condizioni di gara e di contratto;
Dato atto
- che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- che é stata preventivamente trasmessa, per opportuna informazione al Collegio dei Revisori;
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, dlgs n. 267/2000, così come modificato dal DL. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Segreteria Generale, nonché la dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;
Sentita l'Area del Benessere di Comunità;
Su proposta del Settore Segreteria Generale
Sentite le Commissioni Consiliari competentiDELIBERA
- DI APPROVARE le modifiche relative allo statuto di Bologna Servizi Cimiteriali srl, allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- DI AUTORIZZARE il Sindaco, o suo delegato, ad esprimersi in senso favorevole e conforme al punto precedente nell'assemblea straordinaria all'uopo convocata dalla società e di apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto;
Infine, con votazione separata,DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l'effettiva partecipazione e l'espressione del voto nell'assemblea al rappresentante del Comune di Bologna.