Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 395967  /  2019
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  109   /  2019
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  92   /  2019
Data seduta 09/09/2019
Data esecutività 10/09/2019
Unità di riferimento Servizi per l'Edilizia - Piani e Progetti Urbanistici
Oggetto RECEPIMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE N.186/2018 ED IN ESECUZIONE DELL'ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 624/2019.


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:


IL CONSIGLIO

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata “DAL n.186/2018”), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”) e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro il 30 settembre 2019, data oltre la quale la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell’applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell’Area dell’insediamento all’aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall’art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all’interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell’Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori “A”, sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore “A” medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc.…);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d’opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all’art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l’atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l’intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n.624 del 29 aprile 2019 recante “Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione”;

PRESO ATTO che lo schema di delibera comunale è stato predisposto dalla Regione al fine anche di assicurare un'omogeneità di lettura e interpretazione dei provvedimenti comunali da parte dei cittadini e pertanto lo schema deve essere utilizzato dalle Amministrazioni Comunali per il recepimento della nuova disciplina del contributo di costruzione ;

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:
  • in merito al punto 1.2.3. della DAL n.186/2018 (relativo all’eventuale scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:

confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Bologna la prima Classe; essendo infatti Bologna comune capoluogo non è possibile assumere differenti determinazioni
  • in merito al punto 1.2.11. (relativo alla possibilità di variare i valori unitari di U1 e U2 fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

variare i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B limitatamente alla funzione commerciale al dettaglio e artigianato di servizio di seguito riportata e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata in fondo all’Allegato 1 e al punto 2 dell’ Allegato 2,

per le ragioni di seguito indicate: si è applicata la maggiorazione del 15% in considerazione degli impatti che queste funzioni generano sul territorio in termini di utilizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti e della importante quantità di valore aggiunto generato dalle stesse e parzialmente riutilizzabile per la realizzazione di opere di interesse pubblico (attrezzature e spazi collettivi)

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati
Funzioni
U1
(€/mq)
U2
(€/mq)
U1+U2
(€/mq)
Funzione residenziale
85,00
110,00
195,00
Funzione commerciale al dettaglio
e Funzione produttiva limitatamente all’artigianato di servizio (casa, persona)
97,75
126,50
224,00
Funzione turistico-ricettiva
85,00
110,00
195,00
Funzione direzionale
85,00
110,00
195,00
Funzione produttiva
24,00
7,00
31,00
Funzione commerciale all’ingrosso
24,00
7,00
31,00
Funzione rurale
24,00
7,00
31,00

  • in merito al punto 1.3.1. (relativo alla possibilità di ridurre il parametro “Area dell’insediamento all’aperto” (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:
ridurre il valore AI per le attività sportive di seguito elencate rispettivamente delle percentuali indicate: 50% per le attività sportive riconosciute dalle relative federazioni e svolte in strutture all’aperto (quali per esempio campi da calcio e calcetto, campi da tennis, campi da paddle, campi da golf, ecc...);

per le ragioni di seguito indicate: si tratta di attività riconducibili alle attrezzature collettive che si intende agevolare in considerazione degli effetti positivi che le attività sportive hanno sulla salute e la socialità,

in merito ai punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12. (relativi alla possibilità, all’interno del territorio urbanizzato, di ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:

non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;

per le ragioni di seguito indicate: si ritiene equa e adeguata alla realtà comunale la proposta regionale,
  • in merito al punto 1.4.3. (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative), si ritiene di:
stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: 50% per gli interventi relativi a strutture socioassistenziali ed educative

per le ragioni di seguito indicate: si intende con questa riduzione agevolare ulteriormente l’offerta di servizi alle persone svolte da strutture non pubbliche, integrative dell’offerta pubblica, come stabilito per il punto 1.3.1
  • in merito al punto 1.4.4. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di edilizia residenziale sociale, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:

stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: 20%.

per le ragioni di seguito indicate: in considerazione del fatto che si tratta di edilizia che mira a soddisfare la domanda abitativa di individui e nuclei familiari che non sono in grado di accedere agli alloggi nel libero mercato,
  • in merito al punto 1.4.5. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le microaree familiari di cui all’art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 “Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti”), si ritiene di:

non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione
per le ragioni di seguito indicate: ritenendo adeguate le misure già adottate dal Comune di Bologna per l’inclusione sociale e il miglioramento delle condizioni di vita di tali comunità;
  • in merito al punto 1.4.6. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in aree ecologicamente attrezzate), si ritiene di:
stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: 20%

per le ragioni di seguito indicate: l’agevolazione vuole stimolare la realizzazione di tali aree o la trasformazione dei distretti produttivi esistenti,
  • in merito al punto 1.4.7. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di tettoie destinate a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:
stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: 30%

per le ragioni di seguito indicate: per sostenere le attività produttive del territorio facilitando la realizzazione di spazi accessori a quelli di lavoro
  • in merito al punto 1.4.8. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l’attuazione delle ulteriori misure di qualità edilizia definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell’edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:
non applicare ulteriori riduzioni;

per le ragioni di seguito indicate: gli strumenti urbanistici del comune prevedono già incentivi volumetrici per l’applicazione di ulteriori misure di qualità edilizia
  • in merito al punto 1.6.3. (relativo alla possibilità di aumentare o ridurre la percentuale del 7% destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:

confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
per le ragioni di seguito indicate: è stato recentemente deliberato il Regolamento relativo alla corresponsione del 7% alle confessioni religiose, verificando in tale occasione l’attualità e l’opportunità delle incentivazioni già previste,
  • in merito al punto 3.7. (relativo alla possibilità di variazione di valori unitari di Td e Ts fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;

per le ragioni di seguito indicate: si ritiene equa e adeguata alla realtà comunale la proposta regionale,
  • inoltre, in relazione alla possibilità di introdurre ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:

non introdurre ulteriori coefficienti;

per le ragioni di seguito indicate: si ritiene equa e adeguata alla realtà comunale la proposta regionale in quanto Bologna non è specializzata in attività produttive particolarmente impattanti sotto il profilo del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti o per l’alterazione dei luoghi ;
  • in merito al punto 3.8. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale), si ritiene di:

non apportare variazioni relative alle Frazioni;

per le ragioni di seguito indicate: nel territorio comunale non vi sono frazioni ,
  • in merito al punto 4.2. (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del contributo straordinario (CS) per gli interventi all’interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale), si ritiene di:
prevedere la corresponsione del CS all’interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale

per le ragioni di seguito indicate: in considerazione dei forti impatti che queste funzioni generano sul territorio in termini di utilizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti e della importante quantità di valore aggiunto generato dalle stesse e parzialmente riutilizzabile per la realizzazione di opere di interesse pubblico (attrezzature e spazi collettivi),
  • in merito al punto 5.1.5. relativo all’indicazione del costo medio della camera in strutture alberghiere:

si definisce il seguente costo medio della camera: € 96,00 calcolato nel modo di seguito indicato: media pesata del prezzo medio delle camere riferito agli anni 2017 e 2018 estrapolato da: servizio Statistico della Regione Emilia Romagna, consuntivo Italian Hotel Monitor e media annuale dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell’osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
  • in merito al punto 5.2.1. (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di ridurre i valori “A” da applicare nel calcolo della QCC secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, nel caso in cui il valore “A” medio del Comune superi i 1.050,00 euro (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:

stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori “A” (nell’osservanza della percentuale massima indicata nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018):


FasciaIntervallo dei valori “A”Percentuale massima
di riduzione comunale
del valore “A”
Valore A minimo
1da € 1.050,00 a € 1.400,005%€ 1.050,00
2da € 1.400,00 a € 1.750,007%€ 1.400,00
3da € 1.750,00 a € 2.100,0010%€ 1.750,00
4superiore di € 2.100,0010%€ 2.100,00
per le ragioni di seguito indicate: introdurre una gradualità in considerazione della rilevante novità del nuovo metodo di calcolo introdotto dalla Regione,
  • In merito al punto 5.5.2. (relativo alla possibilità di stabilire la quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:
fissare le seguenti percentuali:
10% per la funzione turistico-ricettiva
10% per la funzione commerciale
7% per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale

per le ragioni di seguito indicate: per agevolare l’insediamento dell’uso terziario a supporto delle attività produttive,
  • in merito al punto 6.1.6. (relativo alla modalità di rendicontazione delle spese sostenute delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;
  • In merito ai punti 6.2.1. e 6.2.2. (relativi alle modalità di versamento della quota del contributo di costruzione), si ritiene di:


  • - ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d’opera,
    - stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di primaria compagnia, rinviando alle Disposizioni Tecniche Organizzative allegate al R.U.E. le disposizioni di dettaglio su condizioni e modalità, rateizzazione e tempistiche.

DATO ATTO che, nell’osservanza di quanto previsto dall’atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell’ Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, recante “Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione”, per consentirne una più agevole e univoca lettura;

- si è provveduto a predisporre il “Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”, costituente l’ Allegato 2 parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell’efficacia di ogni disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l’individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l’Allegato 3, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC vigente;

RITENUTO infine di rivalutare la tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali, in attuazione di quanto previsto al punto 6.5. della DAL n.186/2018, attraverso la predisposizione dell’ Allegato 4, parte integrante della presente delibera consiliare;

RITENUTO che le presenti disposizioni sono assunte nelle more dell'approvazione del Piano Urbanistico Generale, che ai sensi della L.R. 24/2017 deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022, in base al quale si procederà ad una loro revisione e aggiornamento;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326”;
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;

DATO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente ritenendo tuttavia, in base allo stato attuale di conoscenza, adeguate le attuali previsioni di bilancio; si provvederà ad eventuali adeguamenti che si rendessero necessari una volta divenuto pienamente operativa la nuova disciplina anche in riferimento alla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dal D.L.n.174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dai Responsabili dei Settori Servizi per l’Edilizia, Piani e Progetti Urbanistici e Ambiente e Verde, e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dei Settori Servizi per l’Edilizia, Piani e Progetti Urbanistici e Ambiente e Verde, congiuntamente al Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;
D E L I B E R A

1) DI RECEPIRE la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:

a) nell’allegato Allegato 1, recante “Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) nell’allegato Allegato 2, recante “Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI DARE ATTO che il presente atto comporta il venir meno dell’efficacia di ogni disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.

3) DI APPROVARE, al fine di semplificare e rendere univoca l’individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l’Allegato 3, parte integrante della presente delibera, recante la “Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione”;

4)DI ASSUMERE ai fini dell’applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PSC vigente;

5) DI APPROVARE la “Tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali”, adeguata ai criteri generali fissati al punto 6.5. della DAL n. 186/2018, di cui all’Allegato 4, parte integrante della presente delibera consiliare;

6) DI DISPORRE che la disposizioni di cui al presente provvedimento sono adottate nelle more dell'approvazione del Piano Urbanistico Generale di cui alla L.R. 24/2017 ;

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente ritenendo tuttavia, in base allo stato attuale di conoscenza, adeguate le attuali previsioni di bilancio; si provvederà ad eventuali adeguamenti che si rendessero necessari una volta divenuto pienamente operativa la nuova disciplina anche in riferimento alla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

8) DI PUBBLICARE integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);

9) DI TRASMETTERE copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all’immediata pubblicazione sul BURERT dell’avviso dell’avvenuta approvazione;

10) DI DARE ATTO che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 7.

Infine, con votazione separata,
D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.


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