Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 50563  /  2021
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  9   /  2021
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  7   /  2021
Data seduta 01/02/2021
Data esecutività 02/02/2021
Unità di riferimento Area Economia e Lavoro
Oggetto ULTERIORE PROROGA DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO STRAORDINARIO PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL’APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- in data 30 Gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da Coronavirus Covid-19 emergenza internazionale di salute pubblica raccomandando la Comunità stessa circa la necessità di applicare misure adeguate;

- in data 31 Gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo "Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

- che con D.L. 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, è stata disposta la limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

- con D.P.C.M. del 26 aprile 2020, a far data dal 4 maggio, è stata avviata la fase 2 della emergenza Coronavirus e i Pubblici Esercizi sono stati autorizzati ad effettuare l’asporto;

- con ordinanza n. 82 del 17 maggio 2020, la Regione Emilia Romagna ha stabilito la riapertura al pubblico degli esercizi di somministrazione dal 18 maggio p.v.;

- il D.L del 19 maggio 2020, c.d. “Rilancio”, ha previsto all’art. 181, misure a sostegno delle imprese di pubblico esercizio consistenti nell'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020 e nella semplificazione dell'iter procedurale per il rilascio di nuove concessioni;

Rilevato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. 207720/2020 del 26/05/2020 è stato approvato il “Piano straordinario per l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione;

- il suddetto Piano Straordinario prevedeva, in coerenza con il D.L “Rilancio”, la sospensione e deroga di singole disposizioni di cui al “Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione” al fine di consentire l’utilizzo di maggiori spazi, in particolar modo all’aperto, agli esercenti attività di pubblico esercizio di somministrazione;

- con deliberazione DG/PRO/2020/142, P.G. N.: 210926/2020 la Giunta Comunale ha definito i criteri operativi per l'attuazione del suddetto Piano Straordinario;

- l’art. 109 del D.L. 104/2020, c.d. decreto Agosto, ha esteso fino al 31 dicembre 2020 la durata delle misure previste a favore delle imprese di pubblico esercizio ai sensi dell’art. 181, già fissata al 31 ottobre dal DL n. 34/2020;

- con deliberazione N. P.G.: 436018/2020 il Consiglio Comunale ha proceduto a prorogare le misure previste dal Piano straordinario per l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione" fino al 31/12/2020;

Considerato che:

- l’articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha ulteriormente prorogato il termine di cui all'art. 181 del d.l. 34/2020 del 31 dicembre 2020 alla data del 31 marzo 2021, stabilendo, nel dettaglio, l’esonero dal pagamento del canone di cui all’art.1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- con deliberazione P.G. n. 12647/2021 del 12/01/2021, il Consiglio Comunale ha disposto la proroga delle deroghe al “Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristori annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione” previste dal “Piano straordinario per l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione” fino al 31 gennaio 2021;

- con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale si è riservato di disporre un’ulteriore proroga per il periodo successivo, in parallelo con le misure nazionali citate in premessa, previa valutazione dell’andamento effettivo delle occupazioni straordinarie e conseguente aggiornamento dell’ambito ed estensione delle deroghe, nonché degli indirizzi e dei criteri operativi;

Considerato altresì che:

- le misure fino ad ora adottate sono state accolte favorevolmente dagli operatori economici e, alla luce dell'andamento dell'epidemia, permane tuttora di assoluta importanza consentire, laddove possibile, l’utilizzo di maggiori spazi e lo svolgimento di attività all’aperto da parte degli esercenti attività di pubblico esercizio di somministrazione, al fine di scongiurare un aggravarsi della situazione epidemiologica e di dare ausilio al comparto economico cittadino;

- al fine di perseguire un miglior contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nell’uso dello spazio pubblico, inerenti al sostegno al settore economico della somministrazione e al rispetto del distanziamento fisico per finalità sanitarie, nonché a garanzia dell'economicità dell'azione amministrativa, si ritiene opportuno confermare sino al 31 marzo 2021 le disposizioni sin qui adottate;



- nel contempo, a seguito di un periodo attuativo di ormai quasi otto mesi, si sta procedendo ad una attenta valutazione e verifica dell’andamento effettivo delle occupazioni straordinarie al fine di definire l'aggiornamento dell’ambito ed estensione delle deroghe, nonché degli indirizzi e dei criteri operativi, e perseguire un miglior contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nell’uso dello spazio pubblico;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno, per le ragioni di pubblico interesse di cui sopra,

- disporre un’ulteriore proroga delle deroghe al “Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristori annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione” previste dal “Piano straordinario per l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione”, in parallelo con le misure nazionali citate in premessa, e pertanto fino al 31 marzo 2021;

- confermare parimenti integralmente gli indirizzi e le ulteriori misure stabiliti dalla deliberazione di Consiglio comunale DC/2020/58 PG 207720/2020 del 26/05/2020 e i criteri operativi definiti dalla deliberazione di Giunta comunale DG/2020/118 PG 210926/2020 del 28/05/2020, come integrati con Delibera di Consiglio N. P.G. 436018/2020, con proroga dell’efficacia fino al 31 marzo 2021.



- riservarsi fin d’ora di disporre un’ulteriore proroga per il periodo successivo, in parallelo con le misure nazionali citate in premessa, nonché, all'esito della valutazione dell’andamento effettivo delle occupazioni straordinarie, di aggiornare l’ambito ed estensione delle deroghe, gli indirizzi e i criteri operativi, al fine di perseguire un miglior contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nell’uso dello spazio pubblico, inerenti al sostegno al settore economico della somministrazione, al rispetto del distanziamento fisico per finalità sanitarie tanto dei clienti quanto dei passanti, alle esigenze dei residenti e all’accessibilità di pedoni, biciclette e persone con disabilità.

Precisato che:

- al fine di consentire un ottimale utilizzo dello spazio pubblico nel rispetto del distanziamento e garantendo il passaggio e/o la sosta in sicurezza, potranno essere valutate ulteriore misure quali pedonalizzazioni temporanee in determinate fasce orarie del periodo estivo, anche per lo svolgimento di attività culturali, previo confronto con i cittadini residenti e fatto salvo lo spazio definito dal relativo indirizzo per il transito di pedoni, bici e persone con disabilità;

- potrà inoltre essere valutato un ulteriore aumento dello spazio a disposizione delle attività di somministrazione e ristorazione fuori dal centro storico, garantendo, come fatto in questi mesi, il corretto equilibrio tra i diversi fruitori dello spazio pubblico quali i pedoni, i ciclisti e le persone con disabilità;

Ritenuto inoltre, a seguito di una prima valutazione e verifica dell’andamento effettivo delle occupazioni straordinarie negli scorsi mesi, di modificare e integrare alcuni indirizzi consiliari di cui alla citata deliberazione di Consiglio comunale DC/2020/58 PG 207720/2020 del 26/05/2020, nei termini di seguito esposti:

- il seguente indirizzo è così riformulato: “al fine di assicurare l’accessibilità e fruibilità dello spazio pubblico per tutti i cittadini e di garantire la effettiva possibilità di rispetto del distanziamento fisico sia per i clienti delle attività economiche che per tutti gli altri fruitori, in ogni caso le occupazioni temporanee e straordinarie devono salvaguardare il transito dei pedoni, delle biciclette e delle persone con disabilità, devono lasciare uno spazio non inferiore a 2 metri, incrementato, nelle aree a più alta presenza di dehors e/o a più elevati flussi pedonali, a 2,5 metri, e non possono interessare piste, corsie e attraversamenti ciclabili”;

- è aggiunto di seguito il seguente indirizzo: “per le medesime finalità di cui al punto precedente, limitatamente alle aree a più alta presenza di dehors o a più elevati flussi pedonali, le occupazioni straordinarie devono essere collocate prioritariamente sulla sede stradale e, solo in caso di impossibilità, in tutto o in parte sui marciapiedi o sotto i portici, ferme restando le occupazioni ordinarie concesse ai sensi del Regolamento";

- il competente Settore provvederà d'ufficio, entro i successivi 40 giorni dall’approvazione del presente atto, a individuare le occupazioni straordinarie oggetto di revisione per conformarle alle modifiche o integrazioni degli indirizzi introdotte in questa sede, e, previo confronto con i concessionari interessati, a modificare e adeguare l'area concessa, per ragioni di interesse pubblico; gli operatori economici non sono tenuti a presentare domande nuove o modificate;

Inteso inoltre stabilire che:

- la proroga delle misure di cui trattasi non potrà essere concessa a soggetti che siano stati destinatari di due o più accertamenti della violazione delle misure di contenimento alla diffusione del virus COVID-19 da parte della Polizia Locale o di altre Forze dell’ordine;



- in caso di violazione delle predette misure, le concessioni straordinarie sono sospese per tre giorni alla prima violazione, sono sospese per sette giorni alla seconda violazione e sono dichiarate decadute alla terza violazione e in tal caso non possono essere nuovamente richieste;

Visti:
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, c.d. “Decreto Rilancio”;


- il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d “Decreto Agosto”;
- la L. 18 dicembre 2020, n.176;
- il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”,
- le proprie deliberazioni DC/PRO/2020/72, DC/2020/58, P.G. N.: 207720/2020 e DC/PRO/2020/125, DC/2020/109, N. P.G.: 436018/2020 e DC/PRO/2020/152, DC/2021/2, N. P.G.: 12647/2021, e DC/PRO/2020/152, P.G. n. 12647/2021;
- la deliberazione di Giunta DG/PRO/2020/142, DG/2020/118, P.G. N.: 210926/2020

Dato infine atto che:

- il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell’Ente in relazione alle minori entrate da canoni per le concessioni di occupazione di suolo pubblico già considerate negli strumenti di bilancio al Capitolo E34760-000 "COSAP - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TEMPORANEA - GETTITO DI COMPETENZA";

- della presente deliberazione è stata data preventiva informazione all'U.I. Entrate;

- della necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Preso atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile dell’Area Economia e Lavoro;

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 si richiede e prende atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari;

Su proposta dell’Area Economia e Lavoro

Sentite le Commissioni Consiliari competenti

D E L I B E R A

1. DI PROROGARE ulteriormente le deroghe al “Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristori annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione” previste dal “Piano straordinario per l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione”, in parallelo con le misure nazionali citate in premessa, e pertanto fino al 31 marzo 2021;

2. DI CONFERMARE parimenti integralmente gli indirizzi e le ulteriori misure stabiliti dalla deliberazione di Consiglio comunale DC/2020/58 PG 207720/2020 del 26/05/2020 e i criteri operativi definiti dalla deliberazione di Giunta comunale DG/2020/118 PG 210926/2020 del 28/05/2020, come integrati con Delibera di Consiglio N. P.G. 436018/2020, con proroga dell’efficacia fino al 31 marzo 2021, con le seguenti modifiche e integrazioni:


- il seguente indirizzo è così riformulato: “al fine di assicurare l’accessibilità e fruibilità dello spazio pubblico per tutti i cittadini e di garantire la effettiva possibilità di rispetto del distanziamento fisico sia per i clienti delle attività economiche che per tutti gli altri fruitori, in ogni caso le occupazioni temporanee e straordinarie devono salvaguardare il transito dei pedoni, delle biciclette e delle persone con disabilità, devono lasciare uno spazio non inferiore a 2 metri, incrementato, nelle aree a più alta presenza di dehors e/o a più elevati flussi pedonali, a 2,5 metri, e non possono interessare piste, corsie e attraversamenti ciclabili;”
- è aggiunto di seguito il seguente indirizzo: “per le medesime finalità di cui al punto precedente, limitatamente alle aree a più alta presenza di dehors o a più elevati flussi pedonali, le occupazioni straordinarie devono essere collocate prioritariamente sulla sede stradale e, solo in caso di impossibilità, in tutto o in parte sui marciapiedi o sotto i portici, ferme restando le occupazioni ordinarie concesse ai sensi del Regolamento";

3. DI STABILIRE che il competente Settore provvederà d'ufficio, entro i successivi 40 giorni dall’approvazione del presente atto, a individuare le occupazioni straordinarie oggetto di revisione per conformarle alle modifiche o integrazioni degli indirizzi introdotte in questa sede, e, previo confronto con i concessionari interessati, a modificare e adeguare l'area concessa, per ragioni di interesse pubblico; gli operatori economici non sono tenuti a presentare domande nuove o modificate;

4. DI RISERVARSI fin d’ora di disporre un’ulteriore proroga per il periodo successivo, in parallelo con le misure nazionali citate in premessa, nonché, all'esito della valutazione dell’andamento effettivo delle occupazioni straordinarie, di aggiornare l’ambito ed estensione delle deroghe, gli indirizzi e i criteri operativi, al fine di perseguire un miglior contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nell’uso dello spazio pubblico, inerenti al sostegno al settore economico della somministrazione, al rispetto del distanziamento fisico per finalità sanitarie tanto dei clienti quanto dei passanti, alle esigenze dei residenti e all’accessibilità di pedoni, biciclette e persone con disabilità



5. DI STABILIRE CHE:
- la proroga delle misure di cui trattasi non potrà essere concessa a soggetti che siano stati destinatari di due o più accertamenti della violazione delle misure di contenimento alla diffusione del virus COVID-19 da parte della Polizia Locale o di altre Forze dell’ordine;
- in caso di violazione delle predette misure, le concessioni straordinarie sono sospese per tre giorni alla prima violazione, sono sospese per sette giorni alla seconda violazione e sono dichiarate decadute alla terza violazione e in tal caso non possono essere nuovamente richieste;

Infine, con votazione separata
D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.


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