Atto della Giunta

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 93875  /  2019
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DGPRO  /  43   /  2019
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DG  /  28   /  2019
Data seduta 26/02/2019
Data esecutività 28/02/2019
Unità di riferimento Segreteria Generale - Mobilità Sostenibile e Infrastrutture
Oggetto AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA STAZIONE AUTOLINEE DI BOLOGNA E DEL SISTEMA TARIFFARIO DEI PEDAGGI.


Testo dell'atto

LA GIUNTA


Premesso che
- il Comune di Bologna è socio, unitamente alla Città metropolitana di Bologna, della società Autostazione di Bologna S.r.l. per una quota pari a euro 105.043, pari al 66,89% del capitale sociale, attualmente fissato in euro 157.043,00;
- con Delibera di Consiglio Comunale P.G. n. 73183/2009, O.d.g. n. 124/2009, del 15/04/2009, esecutiva dal 27/04/2009 "Trasformazione della natura giuridica della società Autostazione S.P.A. IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ' LIMITATA E OMOLOGAZIONE DELLA MEDESIMA AL MODELLO <<IN HOUSE PROVIDING>>, CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA, CONGIUNTAMENTE ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA E NUOVA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ONEROSO DA PARTE DEL COMUNE DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA XX SETTEMBRE A BOLOGNA. AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 28 DELLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244", è stata approvata la bozza della Convenzione tra Comune, Provincia di Bologna e società Autostazione, per la definizione delle modalità di gestione del servizio affidato alla società, le modalità della partecipazione del Comune alla definizione degli strumenti regolatori e dei criteri di definizione delle tariffe del servizio di Autostazione, di competenza della Provincia, nonché le modalità per l’esercizio da parte dei due Enti del controllo sulla società, con allegati, quali parti integranti, il Regolamento per l'esercizio della stazione autolinee di Bologna (sub- Allegato B alla Convenzione) e le tariffe dei pedaggi in vigore dal 01/01/2009 (sub- Allegato C alla Convenzione);
- in data 22 gennaio 2010 è stata sottoscritta la suddetta Convenzione comprensiva dei relativi allegati parti integranti tra Comune, Provincia di Bologna e società Autostazione di Bologna S.r.l.;
- con Delibera di Giunta Comunale P.G. n. 133729/2016 del 10/05/2016 "Autostazione di Bologna S.r.l.: approvazione del Budget 2016", è stato approvato, in accordo con la Città Metropolitana di Bologna, un prolungamento dell'orario di apertura giornaliero del terminal dell'Autostazione alle 24 ore con l'applicazione della tariffa serale alla fascia oraria notturna che va dalle ore 20.30 alle ore 4,00 del mattino, in quanto compatibile con la Convenzione citata;

Rilevato che
- l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori, ha approvato con Delibera n. 56/2018, le misure volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni ubicate nei pressi di stazioni ferroviarie, porti, aeroporti e metropolitane, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze degli enti locali, per facilitare lo sviluppo dei servizi autobus a medio lunga percorrenza;
- l'Autorità di Regolazione dei Trasporti richiede alle Società di gestione delle Autostazioni l'invio entro il 28 febbraio 2019 di un Prospetto Informativo dell'Autostazione - PIA – (Misura 1 e Misura 2 dell'Allegato A della Delibera n. 56/2018), che include condizioni economiche eque e non discriminatorie di accesso alle Autostazioni secondo i nuovi criteri (Misura 4 dell'Allegato A della Delibera n. 56/2018)
- la Misura 4 dell'Atto di regolazione citato prevede che le autostazioni fissino condizioni economiche di accesso all'infrastruttura da parte dei vettori che si basino sullo sfruttamento efficiente della capacità infrastrutturale, sui costi operativi netti sostenuti, sulla qualità ed efficienza dei servizi erogati e sugli eventuali investimenti coperti da finanziamenti pubblici o soggetti privati;
- la società Autostazione di Bologna S.r.l. ha incaricato la società STEER DAVIES GLEAVE di predisporre un apposito studio per la determinazione delle nuove tariffe (pedaggi alle autolinee per attività di carico/scarico passeggeri) di Autostazione, tenendo conto dei principi e dei criteri approvati con la Delibera n. 56/2018 da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- il consiglio di amministrazione, sulla base della Relazione predisposta dalla società STEER DAVIES GLEAVE, ha rideterminato le tariffe dei pedaggi da applicare ai vettori di linea per il periodo 01/05/2019-30/04/2020 (Allegato c) alla Convenzione) e predisposto un nuovo Regolamento per l'esercizio dell'Autostazione di Bologna al fine di adeguarne il contenuto alle Misure introdotte dall'Autorità stessa (Allegato b) alla convenzione); gli Allegati suindicati sono parte integrante della presente deliberazione;

Constatato che
il nuovo sistema tariffario proposto dal consiglio di amministrazione della società, prevede:
- l'accorpamento delle tariffe provinciali e regionali;
- l'eliminazione della tariffa agevolata per quelle autolinee (nazionali ed internazionali) che effettuano fermata di carico e scarico di passeggeri a Bologna con lo stesso mezzo. In particolare in tal caso il nuovo piano tariffario prevede che le autolinee paghino una sola volta la nuova tariffa unitaria;
- la riduzione delle tariffe notturne, conseguita anche nell'ottica dell'ottimizzazione dell'utilizzo della capacità di Autostazione.

Preso atto che
ai sensi dell'art. 28 comma 2 e dell'art. 39, comma 4 della Legge Regionale n. 30/1998 la competenza, in merito all'istituzione e all'affidamento della gestione delle Autostazioni con traffici di ambito sovracomunale, inclusa la determinazione dei criteri di regolazione delle tariffe, è in capo alla Città metropolitana;

Constatato inoltre che
il nuovo Regolamento per l'esercizio dell'Autostazione di Bologna, prevede:
- l'apertura dell'Autostazione 24 ore su 24, che aveva già ricevuto parere positivo dei soci, come richiamato in premessa;
- l'accesso al parcheggio per la sosta dei servizi dei pullman turistici è subordinata alla disponibilità di spazio e al costo che viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito web dell'Autostazione;
- i gestori/vettori hanno l'obbligo di comunicare le corse in ritardo con determinate modalità, al fine di poter garantire la corretta informazione al pubblico e la migliore operatività della Società;
- norme di circolazione nell'Autostazione, prevedendo in caso di comportamenti difformi, oltre alla rimozione del veicolo con spese a carico del trasgressore, anche il pagamento di penali;
- il controllo da parte degli addetti della società Autostazione per il rispetto degli obblighi dei gestori del servizio/vettori, riferiti principalmente agli orari comunicati ed esposti al pubblico e al tempo di sosta consentita ai capilinea;
- rispetto dell'utilizzo delle infrastrutture, delle attrezzature e degli impianti dell'autostazione di proprietà o in concessione alla Società deve essere effettuato con la massima diligenza da parte dei gestori/vettori, i quali sono responsabili dei danni arrecati all'Autostazione dai loro mezzi o dal loro personale.
- l'introduzione di ulteriori obblighi con riferimento in particolare al rispetto dei contenuti del modello di organizzazione gestione e controllo di cui al D.Lgs 231/2001, idoneo a prevenire taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della Società dagli amministratori o dai dipendenti, del Codice Etico/Comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della trasparenza e della corruzione, tutti pubblicati sul sito web della Società nella sezione trasparenza; è prevista altresì una norma generale di chiusura che prevede per i gestori del servizio/vettori l'accettazione del regolamento e di tutte le clausole in esso contenute;
- l'Autostazione non risponde dei danni o furti arrecati da terzi a persone, cose, veicoli in sosta o in transito all'interno dell'autostazione, potendo procedere alla rimozione di ogni veicolo non autorizzato parcheggiato all'interno degli spazi in gestione alla Società, con oneri e spese a carico del trasgressore;
- il riferimento al trattamento delle informazioni ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Regolamento Europeo n. 679/2016, nonché la previsione che la pubblicazione di tutti i dati pubblici dei gestori del servizio/vettori e delle relative linee e corse sono disponibili nel sito della Società web alla sezione trasparenza.

Dato atto che ai sensi dell'art. 4 della Convenzione esistente tra Comune di Bologna, Provincia di Bologna e Autostazione di Bologna S.r.l. relativa al servizio di gestione del terminale di Bologna citata in premessa, il Comune e la Provincia di Bologna hanno convenuto che successive ed eventuali modifiche ai criteri di determinazione delle tariffe, che il Comune e la Provincia stessi o il consiglio di amministrazione della società Autostazione di Bologna S.r.l. avessero ritenuto opportuno introdurre, avrebbero dovuto essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 13.2, lett. o) del vigente statuto, con il voto favorevole di entrambi i soci e senza necessità di modificare la Convenzione vigente;

Vista la convocazione dell'assemblea ordinaria della società Autostazione di Bologna S.r.l. per il giorno 28 Febbraio 2019, ricevuta via pec, P.G. n. 44900/2019 del 29/01/2019, avente tra i punti all’ordine del giorno, la proposta di modifica del Regolamento per l'esercizio della Stazione Autolinee di Bologna e del Sistema Tariffario dei pedaggi e la relativa documentazione esplicativa;

Dato atto inoltre che:
- è in corso di approvazione in sede di Consiglio metropolitano di Bologna la revisione del Sistema Tariffario dei pedaggi ed il Regolamento per l'esercizio della Stazione Autolinee di Bologna;
- le valutazioni e le proposte della società Autostazione di Bologna S.r.l. per la revisione del sistema tariffario, sono state condivise con la Città metropolitana di Bologna, fermo restando che, per quanto riguarda i riflessi economico-finanziari relativi all’applicazione delle nuove tariffe, gli stessi saranno approfonditi in sede di istruttoria per l'approvazione del budget 2019 della società Autostazione di Bologna S.r.l.;

Dato atto che è stata data opportuna informazione al Capo Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio e al Capo Dipartimento Cultura e Promozione della Città in quanto tenuti ai controlli interni ex art. 147 quater, ai sensi della delibera di Giunta P.G. n. 495338/2018;

Preso atto che è stata data informazione del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto inoltre l'atto di delega PG.116387/2017;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Segreteria Generale e dal Responsabile del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, nonché della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Su proposta del Settore Segreteria Generale e del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture congiuntamente al Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio

A voti unanimi e palesi
DELIBERA

- DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Regolamento per l'esercizio dell'Autostazione di Bologna, allegato b) alla Convenzione tra Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna e società Autostazione di Bologna S.r.l. relativa al servizio di gestione del terminale di Bologna e le nuove tariffe in vigore dal 01/05/2019 al 30/04/2020, allegato c) alla Convenzione medesima;
- DI AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Sindaco o suo delegato ad esprimere voto favorevole nell'assemblea dei soci in ordine alla proposta di deliberazione proposte dal Consiglio di Amministrazione.


Inoltre, con votazione separata, all'unanimità
D E L I B E R A


- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l'effettiva partecipazione e l'espressione del voto in assemblea al rappresentante del Comune.



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