Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 348639  /  2019
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  78   /  2019
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  88   /  2019
Data seduta 29/07/2019
Data esecutività 10/08/2019
Unità di riferimento Piani e Progetti Urbanistici
Oggetto NULLAOSTA AL RILASCIO A BOLOGNA FIERE S.P.A. DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PADIGLIONE 37, E CONTESTUALE DEMOLIZIONE DEL PADIGLIONE 35, NELL’AMBITO DEL QUARTIERE FIERISTICO, IN DEROGA ALLE DISTANZE E ALLE ALTEZZE PREVISTE DAL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) IN VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALL'AMBITO IN TRASFORMAZIONE N. 140 - QUARTIERE FIERISTICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE P.G. N. 352728/2015.


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE:

con nota P.G. n. 106077/2019 Bologna Fiere S.p.a. avanzava una richiesta di Permesso di Costruire, con procedimento unico ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 in capo all’U.I. Attività Produttive e Commerciali, per l’edificazione del Padiglione n. 37, con copertura ad assetto variabile (chiudibile), sull’area libera n. 48, e contestuale demolizione del prospiciente Padiglione 35 ormai vetusto e non più idoneo agli standard fieristici attualmente richiesti;

detta superficie verrà utilizzata prevalentemente come struttura semiaperta rendendosene necessaria la chiusura, con funzione di area logistica per gli allestitori e parcamento dei mezzi afferenti al Quartiere Fieristico, solo per pochi giorni all’anno; detta scelta progettuale vuole garantire le necessità di Bologna Fiere di disporre di un’area altamente dinamica che possa seguire le richieste del mercato e quindi avere la flessibilità di modificarsi nel tempo secondo il calendario fieristico e le relative esigenze;

nel mese di maggio 2019 Bologna Fiera ha inviato all'Amministrazione comunale uno studio di compatibilità ambientale, conservato agli atti del Settore Piani e Progetti, a supporto della riqualificazione e dell'ampliamento del Quartiere Fieristico dal quale emergono, seppure in forma preliminare e schematica, gli scenari di sviluppo del Polo Fieristico bolognese in un ordine temporale di breve - medio termine (2020, 2022, 2024) coerente con i contenuti del vigente accordo territoriale sulla Fiera, approvato con deliberazione P.G. n. 191267/2001 del 13/12/2001, e funzionale alla futura revisione degli strumenti urbanistici vigenti;

il nuovo Padiglione oltre a connettere tra di loro altri padiglioni, conclude il percorso al primo livello, che risulta oggi incompleto e inadeguato alla fruizione degli spazi espositivi in essere, e ha valenza di connessione urbana nord/sud tra il parcheggio Michelino e piazza “Fiera District” in coerenza con l’assetto futuro auspicato da Bologna Fiere nello studio di cui sopra;

da quanto pervenuto emergono, inoltre, ulteriori esigenze di ampliamento e riqualificazione del Polo Funzionale Fieristico in ragione delle attuali e mutate necessità organizzative in relazione alle nuove prospettive di sviluppo ed espositive, sempre in coerenza con obiettivi di miglioramento della qualità urbana ed ambientale dell'attività fieristica e annesse esigenze in tema di mobilità e trasporto;

CONSIDERATO CHE:
l'attuale assetto del Quartiere Fieristico discende dall'attuazione del Piano Particolareggiato approvato con deliberazione consigliare O.d.G. n. 206/2006, P.G. n. 213263/2006 del 23/10/2006, e dalla relativa convenzione, nonchè dal Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante, approvato con deliberazione di Giunta progr. n. 272 del 17/11/2015, P.G. n. 352728/2015, la cui convenzione attuativa è stata stipulata in data 15 dicembre 2015 a ministero del notaio dott. Federico Rossi (rep. n. 75192, fascicolo n. 32851);

le norme di attuazione del PUA vigente prevedono per il Quartiere Fieristico una capacità edificatoria massima consentita di mq 200.000 di SU;

il Piano non è prescrittivo nell'allocare le SU sui singoli padiglioni;

l'intervento richiesto rimane nell’ambito della capacità edificatoria massima prevista dal Piano, la cui dislocazione risulta modificata in conseguenza del fatto che il predetto intervento recupera mq 9.508 di Su dalla demolizione del padiglione 35 e attribuisce al padiglione 37 una Su di mq.10.123;

la proposta progettuale, debitamente integrata con le richieste degli uffici comunali competenti, rispetta le norme igieniche, sanitarie, di accessibilità e di sicurezza e gli altri limiti inderogabili delle disposizioni statali e regionali, oltre che i parametri urbanistico-edilizi previsti dal Piano particolareggiato approvato e sua variante, ma, stante il diverso posizionamento del nuovo padiglione su area di sedime ad oggi libera, deroga alle distanze e alle altezze previste dal Piano;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

l'art. 20 della L. R. 15/2013 e ss.mm.ii. "Semplificazione della disciplina edilizia", riprendendo quanto già previsto dall'art. 14 del D.P.R. 38072001, prevede il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale; la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie, di accessibilità, e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare - oltre le destinazioni d'uso ammissibili e la densità edilizia - le altezze e la distanza tra i fabbricati e dai confini stabiliti dagli strumenti di pianificazione urbanistica;

la giurisprudenza ha evidenziato che per “edificio di interesse pubblico”, ai fini del rilascio del titolo edilizio in deroga, "deve intendersi ogni manufatto edilizio idoneo, per caratteristiche intrinseche o per destinazione funzionale, a soddisfare interessi di rilevanza pubblica" (Cons. St., sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6136), e che “non è necessario che l’interesse pubblico attenga al carattere pubblico dell’edificio o al suo utilizzo, ma è sufficiente che coincida con gli effetti benefici per la collettività che potenzialmente derivano dalla deroga, in una logica di ponderazione e contemperamento calibrata sulle specificità del caso" (Consiglio di Stato, Sez. I 05.06.2015 n. 2761);

Il Comune di Bologna detiene una quota delle azioni della società Bologna Fiere S.p.a. e con deliberazione consiliare P.G. n. 50487/2016 è stato confermato il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, già espresso nel 2009 "in ragione della rilevanza strategica rappresentata dall'attività della società per l'economia del territorio e per il volano che la Fiera costituisce per i processi di internazionalizzazione" ;

la configurazione che si intende far assumere al nuovo padiglione e che richiede la deroga alle distanze ed alle altezze, è funzionale alla necessità di ottenere dimensioni e soluzioni per continuare ad ospitare alcune fiere, di livello internazionale, in cui vengono esposti macchinari ingombranti per dimensioni ed altezze (es. la fiera per attrezzature e macchine agricole EIMA);

l'organizzazione di eventi fieristici pertanto soddisfa un interesse di carattere generale ed i relativi impianti concorrono a realizzare un effetto promozionale del territorio con l'offerta qualificata di esposizioni di grande richiamo e pertanto può ritenersi sussistente il carattere di interesse pubblico dell'edificio oggetto di intervento;

PRESO ATTO CHE:

è in corso l'iter istruttorio ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo alla richiesta in oggetto e sono stati richiesti i pareri del Settore Ambiente ed Energia, dell’U.I. Autorizzazioni Sismiche, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’U.I. Salute e Tutela Ambientale, in atti al Settore Piani e Progetti;

VERIFICATI i vincoli e le tutele di legge oltre a quelli di cui agli strumenti urbanistici in essere;

RITENUTO che sussistano le ragioni di pubblico interesse per esprimere il nullaosta al rilascio del permesso di costruire il padiglione 37 all'interno del Quartiere Fieristico e contestuale demolizione del padiglione 35 in deroga alle distanze tra fabbricati ed alle altezze previste dalle norme di attuazione del PUA approvato;

PRESO ATTO che la deroga alle distanze ed altezze è funzionale solo ad una diversa distribuzione dei volumi rientrando l’intervento nella medesima destinazione d'uso del Piano e nel limite massimo di capacità edificatoria previsto dal PUA; detta diversa distribuzione dei volumi non comporta in sé un incremento del valore degli edifici e non rende necessario il calcolo del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lett. d ter del D.P.R. 380/2001;

VISTA l'istruttoria tecnica in atti al Settore Piani e Progetti Urbanistici;

VISTI gli artt. 20 della L.R. n. 15/2013 e 14 del D.P.R. n. 380/01;

DATO ATTO CHE:



- ai sensi dell' art. 39 del D.Lgs n. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata sul sito www.comune.bologna.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio;

- la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Piani e Progetti Urbanistici e della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Su proposta del Settore Piani e Progetti Urbanistici congiuntamente al Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente;



Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA


1. DI CONCEDERE alla società Bologna Fiere S.p.a. nulla-osta, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 20 della L.R. n. 15/2013 e per le motivazioni sopra descritte, al rilascio di permesso di costruire richiesto con l'istanza P.G. n. 106077/2019 per realizzare la costruzione del padiglione 37 e contestuale demolizione del padiglione 35 del Quartiere Fieristico in deroga alle distanze tra fabbricati ed alle altezze degli stessi previste dalle norme tecniche di attuazione del PUA approvato con deliberazione di Giunta Progr. n. 272 del 17/11/2015, P.G. n. 352728/2015;


2. DI PRENDERE ATTO che la deroga alle distanze ed altezze è funzionale solo ad una diversa distribuzione dei volumi e non comporta un incremento del valore degli edifici, stante il fatto che con la demolizione del padiglione 35 vengono recuperati mq 9.508 di Su e alla costruzione del padiglione 37 viene attribuita una Su di progetto pari a mq. 10.123; l’intervento rimane compreso nel limite massimo di SU previsto dalle norme di attuazione del PUA che non sono prescrittive nell'allocare le SU sui singoli padiglioni, pertanto non si rende necessario calcolare il contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lett. d ter del D.P.R. n. 380/2001.


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