Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 327345  /  2019
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  100   /  2019
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  74   /  2019
Data seduta 15/07/2019
Data esecutività 16/07/2019
Unità di riferimento Piani e Progetti Urbanistici
Oggetto ESPRESSIONE DI PARERE AI FINI DELL'INTESA, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 383/1994, PER L'AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA "ERIO BERTARINI" SITA IN VIA TANARI.


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO

Premesso che:

con nota PG 161230/2019 dell’8 aprile 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le OO.PP Lombardia – Emilia Romagna Sede Coordinata di Bologna, ha convocato la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.3 del Dpr 18 aprile 1994 n.383 per l’esame del progetto definitivo per l'ampliamento della Caserma della Guardia di Finanza "Erio Bertarini" sita in via Tanari a Bologna;

nell'ottica di razionalizzare gli immobili in uso alla Guardia di Finanza l'ampliamento della Caserma in questione, descritto negli allegati in atti, consentirà di trasferirvi il II gruppo di Bologna, che oggi utilizza la Caserma "M.O. Giorgio Barbasini" di Viale Masini 3 la quale è stata conferita nel Fondo Immobili Pubblici;

il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio, sviluppato a gradoni per 4 piani, funzionalmente collegato agli edifici esistenti, da destinare ad uso 3a attività direzionali in strutture complesse, in cui si insedieranno gli uffici del II Gruppo della Guardia di Finanza, un magazzino, il canile e il corpo cinofilo ;

gli immobili sono compresi nella Situazione del Psc "Saffi", in Ambito di sostituzione misto n. 41 “Ex Scalo Ravone” disciplinato dall'articolo 19 del Quadro normativo del Psc e dall'articolo 73 del Rue; il Poc Rigenerazione di Patrimoni Pubblici programma nelle aree limitrofe - scheda “N-2D Ravone” - la realizzazione di un ampio intervento da attuarsi mediante Piano urbanistico attuativo che comporterà la sostituzione del patrimonio edilizio, ovvero il suo eventuale recupero (parziale o totale), con realizzazione di residenze, attività direzionali e commerciali, parcheggi e un nuovo parco urbano.

l'articolo 45 comma 6 del Rue consente sulle attrezzature di cui all’articolo 10 della L.R. 15/13 - pur non cartografate come nel caso in esame - interventi di adeguamento e/o di nuova costruzione per Vt non superiore a 7.000 mc una tantum, mentre nuove costruzioni eccedenti tali limiti devono essere programmate nel Poc;

Dato atto che il progetto, come risulta dall'istruttoria tecnica del Settore Piani e Progetti U.I Gestione Urbanistica in allegato al presente provvedimento, risulta compatibile con i vincoli e le tutele che interessano l'area oggetto degli interventi ( foglio 13, scala 1:5.000) della Tavola dei Vincoli approvata in data 13 aprile 2015 con deliberazione consiliare OdG 200/2015, e nelle successive fasi di progettazione e realizzazione occorrerà tenere conto delle prescrizioni derivanti dalle schede di vincolo vigenti, oltre al fatto che in sede di Conferenza dei Servizi dovrà essere acquisito il nullaosta dell'ente ferroviario in relazione al vincolo derivante da una adiacente infrastruttura ferroviaria, seppur dismessa, e il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara in relazione alla media potenzialità archeologica dell'area ;

Verificato che dall'istruttoria tecnica sopra richiamata risulta che il progetto non è conforme ai vigenti strumenti urbanistici comunali per i seguenti motivi :
- l'incremento volumetrico previsto è pari a 7.508 mc, superiore pertanto ai 7.000 mc ammessi una tantum dal RUE per l'adeguamento delle attrezzature;
- non è previsto il reperimento delle dotazioni pubbliche richieste dal RUE ( parcheggi pubblici PU 40% della SU, Verde Pubblico 60% della SU) nè la relativa monetizzazione;
- minore reperimento delle dotazioni di parcheggi pertinenziali rispetto a quanto richiesto dall'art. 115 del RUE;
- non pieno raggiungimento dei livelli prestazionali di eccellenza per quanto riguarda i requisiti ambientali degli edifici come previsti dalle Schede di Dettaglio ( dE7.1,dE8.4,dE9.1,dE10.2) e richiesti dall'art. 45 comma 2.3 del Rue per gli interventi di ampliamento e ristrutturazione delle attrezzature esistenti;
- minore distanza tra edifici rispetto a quanto dettato dall'art. 24 del Rue che nel caso di specie avrebbe richiesto una distanza di 19,75 m, mentre quella da progetto è pari a 18,24;


Considerato che;
- si tratta di un incremento di lieve entità funzionale all'adeguamento di una attrezzatura pubblica al fine di insediarvi anche un gruppo della Guardia di Finanza collocato in altro edificio ;
- è possibile derogare al reperimento delle dotazioni pubbliche di parcheggio poiché l'area presenta adeguate condizioni di accessibilità e comunque le aree interne al comparto sono interdette al pubblico così come lo sarà il nuovo edificio;
- per la particolare conformazione del lotto e per la presenza di edifici, non oggetto di intervento, prospicienti lo spazio pubblico, risulta impossibile reperire la quota dovuta di verde pubblico (1.248 mq) in aree idonee all'interno del comparto;
- i 123 posti auto pertinenziali disponibili, cui si aggiungono 21 stalli per le biciclette, soddisfano comunque la quota minima di cui alla Legge 122/89 che richiede 1 mq per la sosta ogni 10 mc di volume;
- per quanto riguarda i requisiti ambientali degli edifici per i quali non si raggiungono i livelli di eccellenza di cui alle Schede tecniche di dettaglio dE9.1 Risparmio e riuso delle acque, dE10.2 Riutilizzo dei materiali inerti da costruzione e demolizione, dE8.4 Permeabilità dei suoli e microclima, i progettisti hanno dimostrato l'impossibilità tecnica a realizzare quanto necessario per raggiungere tali livelli e che le soluzioni adottate sono comunque le migliori per avvicinarsi agli obiettivi previsti;

Considerato altresì che, per quanto riguarda la distanza tra edifici :
si ritiene applicabile la distanza minima pari a 10 m prevista dall'art. 9 del Dm 1444/1968 in relazione alle "zone omogenee F" cui l'area - per quanto cartografata in "Ambito di sostituzione" - è riconducibile trattandosi di zona destinata ad opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale;
inoltre l'adiacente comparto Ravone , ai sensi del Poc Rigenerazione di Patrimoni Pubblici che lo disciplina, è soggetto a Piano urbanistico attuativo per i quali, ai sensi dell'art. 24 comma 2 ultimo capoverso del Rue, non si applicano i requisiti di distanza tra edifici, pertanto la distanza minima di 10 m troverà applicazione anche per gli edifici fronteggianti che saranno previsti dal Pua che attuerà la capacità insediativa prevista dal relativo Poc;

Preso atto che il Settore Piani e Progetti Urbanistici, convocato alla Conferenza dei Servizi richiamata in premessa, ha acquisito i contributi dei Settori Ambiente e Verde e Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, come risulta dalla istruttoria tecnica allegata parte integrante alla presente deliberazione;

Ritenuto di poter esprimere il parere favorevole alla localizzazione dell'opera di interesse statale non conforme agli strumenti urbanistici comunali, parere da depositare alla Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R 18 aprile 1994 n.383 ai fini dell'intesa prevista dalla legislazione vigente nel caso di opere non conformi agli strumenti urbanistici ;

Ritenuto che il parere sul progetto sia favorevole nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni progettuali meglio dettagliate nell'istruttoria tecnica sopra richiamata:

Dato atto che:

la presente deliberazione è pubblicata sul sito web del Settore Piani e Progetti Urbanistici all'indirizzo http://www.comune.bologna.it/urbanisticaedilizia nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio;

la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore del Settore Piani e Progetti Urbanistici ;

Visti il D.P.R. n. 616/1977, il D.P.R. n. 383/1994;

Visto altresì la determinazione dirigenziale P.G.n. 125850/2016 con cui il Direttore del Settore Piani e Progetti Urbanistici ha attributo le deleghe di firma in caso di temporanea assenza o impedimento ;

Preso atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18/8/2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Piani e Progetti Urbanistici e della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Su proposta del Settore Piani e Progetti Urbanistici, congiuntamente al Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;
DELIBERA

1. DI DARE ATTO della non conformità dei lavori in oggetto alle prescrizioni del Regolamento Urbanistico Edilizio;

2. DI ESPRIMERE, ai sensi del D.P.R. n. 383/1994, parere favorevole alla localizzazione della Caserma Guardia di Finanza "Erio Bertarini" sita in Via Tanari, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni progettuali indicate nella istruttoria tecnica del Settore Piani e progetti urbanistici U.I. Gestione Urbanistica, allegata parte integrante del presente provvedimento;

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione e l'allegato documento alla Città Metropolitana, competente per l'intesa, e al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna ai fini del prosieguo dei lavori della Conferenza dei Servizi di cui in premessa;

Infine, con votazione separata;

DELIBERA


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.




      Documenti allegati - parte integrante