Atto della Giunta

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 249913  /  2020
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DGPRO  /  148   /  2020
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DG  /  138   /  2020
Data seduta 23/06/2020
Data esecutività 25/06/2020
Unità di riferimento Area Nuove Cittadinanze e Quartieri
Oggetto APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLE CASE DI QUARTIERE.


Testo dell'atto

LA GIUNTA


Premesso che:

- con deliberazione di Giunta P.G. N.: 223432/2019 N. Repertorio: DG/2019/89 è stato avviato il Percorso verso le Case di Quartiere per un welfare di comunità e approvati gli indirizzi ai fini della definizione delle procedure amministrative necessarie alla trasformazione in Case di Quartiere degli attuali Centri Sociali autogestiti dalle persone anziane;
- con successiva delibera DG/PRO/2020/17 la Giunta ha dettato ulteriori indirizzi per la costituzione delle case di quartiere, in particolare relativi alla governance, alla stipula delle convenzioni e all'attività di somministrazione; .

Dato atto che:

- i percorsi amministrativi definiti dal Comune per l'individuazione dei soggetti gestori delle case di quartiere e per la costruzione condivisa del progetto di gestione sono stati ultimati o sono attualmente in corso di conclusione e che pertanto occorre definire il rapporto convenzionale per la costituzione delle singole case di quartiere;

Ritenuto opportuno fornire, considerato il carattere cittadino del progetto "case di quartiere", uno schema tipo di convenzione in grado di garantire al contempo uniformità di impostazione e possibilità di adattamento alle specifiche caratteristiche di ciascuna casa di quartiere;

Ritenuto altresì opportuno precisare che gli elementi fondamentali che reggono l'impostazione dello schema di convenzione sono i seguenti:
1. La casa di quartiere rappresenta la sede in cui, in applicazione del principio di sussidiarietà, il gestore e le realtà coinvolte attivamente nella gestione creeranno occasioni affinchè la comunità possa soddisfare bisogni di socialità ed esprimere potenzialità individuali e collettive;
2. Il rapporto con il quartiere è improntato ai principi di collaborazione, trasparenza e ascolto;
3. La cittadinanza concorre attivamente al processo complessivo di gestione attraverso l'assemblea civica della casa di quartiere;
4. Sono previste sedi di coordinamento, a livello di quartiere e a livello cittadino, in cui le case di quartiere potrannno confrontarsi al fine di promuovere l'identità del progetto e l'interlocuzione efficace con il Comune;
5. Il gestore non riceve alcun compenso per la gestione della casa di quartiere. La sostenibilità finanziaria sarà garantita dalle entrate che le attività previste nella casa, nel rispetto delle normative vigenti, saranno in grado di generare;
6. La manutenzione ordinaria degli spazi e gli oneri per le utenze sono in carico al gestore;
7. Sono state previste disposizioni specifiche relative alla situazione determinata dall'emergenza da Covid-19.

Dato atto:

- che lo schema di convenzione per la costituzione delle Case di Quartiere come delineato nel presente atto è stato condiviso in apposite sedute della Conferenza dei
Presidenti dei consigli di quartiere;

- che i Quartieri, in fase di sottoscrizione delle convenzioni, potranno prevedere, in accordo con le associazioni assegnatarie delle Case di Quartiere, l'attuazione di progetti specifici ai quali destinare risorse finanziarie: in tal caso la sottoscrizione delle convenzioni sarà subordinata alla verifica della disponibilità delle risorse finanziarie negli strumenti di programmazione e all'adozione degli atti conseguenti da parte dei direttori dei quartieri;

Dato atto altresì che del contenuto del presente atto è stata data informazione al Forum del Terzo Settore in quanto associazione maggiormente rappresentativa degli enti del Terzo Settore;

Vista la richiesta del Consiglio di Quartiere San Donato-San Vitale (Delibera P.G. N.: 212204/2020 N. O.d.G.: 15/2020 del 04/06/2020) di inserire l’immobile sito a Bologna in Piazza
Giovanni Spadolini n. 3, identificato al Catasto Fabbricati di Bologna al Foglio 124, Particella 362, Sub 8 (Cod. Inv. B74), all’interno del progetto cittadino denominato "Case di Quartiere per un welfare di comunità";

Visti:

- il Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento alle disposizioni attinenti ai rapporti tra Enti del Terzo Settore e amministrazioni pubbliche;
- la delibera del Consiglio Comunale O.d.G. n. 3/2008 del 4/2/2008 P.G. n. 224172/2007 “Modifica ed integrazione degli elementi essenziali delle convenzioni tra i Quartieri Cittadini ed i Centri Sociali autogestiti dalle persone anziane";
- gli articoli 23 e 24 del Regolamento generale in materia di Servizi Sociali del Comune di Bologna;

Preso atto ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Nuove Cittadinanze e Quartieri;

- che la presente deliberazione approva uno schema di convenzione e non comporta, in questa fase, riflessi diretti o indiretti quantificabili sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e pertanto non si richiede il parere del responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Su proposta dell'Area Nuove Cittadinanze e Quartieri;

A voti unanimi e palesi;
DELIBERA

1) DI APPROVARE lo schema di convenzione per la costituzione delle case di quartiere precisando che lo stesso potrà essere integrato, d'intesa con il soggetto gestore, al fine di adattarlo alle specifiche caratteristiche di ciascuna casa di quartiere;

2) DI INSERIRE l’immobile sito a Bologna in Piazza Giovanni Spadolini n. 3, identificato al Catasto Fabbricati di Bologna al Foglio 124, Particella 362, Sub 8 (Cod. Inv. B74), all’interno del progetto cittadino denominato "Case di Quartiere per un welfare di comunità"

Infine, con votazione separata all'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.


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