Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 246809  /  2020
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  33   /  2020
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  68   /  2020
Data seduta 22/06/2020
Data esecutività 23/06/2020
Unità di riferimento Area Risorse Finanziarie
Oggetto NUOVA DELIBERAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNUALITA' 2020 E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 738 E SS. DELLA LEGGE 160/2019.


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO

Premesso che con Legge n.160 del 27.12.2019, art.1 commi 738 e ss., è stata riscritta, a decorrere dal 01.01.2020, l'Imposta IMU con superamento della TASI e contestuale abrogazione della previgente disciplina IUC-IMU e IUC-TASI ai sensi di quanto espressamente disposto dal comma 780 del medesimo art.1; vengono espressamente fatti salvi unicamente: l'art.8 comma 1 e l'art.9 comma 9 del D.Lgs.23/11; l'art.13 commi dopo il 12 ter e tranne 13bis del D.L.201/11. Ai sensi dell'art.1 comma 776 della L.160/19 continuano ad applicarsi, in via residuale, le disposizioni di cui all'art.1 commi da 161 a 169 della L.296/06;

Considerato che:
a) la base imponibile dell'IMU di cui alla Legge 160/2019 è disciplinata dall'art.1 commi 745 e ss. della medesima Legge;

b) l'art.1 comma 747 della L.160/19 prevede i casi di riduzione del 50% della base imponibile con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett. a), ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati (di cui alla lett.b) e nel caso di comodato a parenti (di cui alla lett.c);

c) l'aliquota di base e la detrazione per abitazione principale risultano così definite:
l'art.1 comma 748 della L.160/19 fissa allo 0,5% l'aliquota di base dell'imposta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, prevedendo che possa essere modificata dai comuni - con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446- in aumento fino a 0,1% o in diminuzione sino al relativo azzeramento;
ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 749 dell'art.1 L.160/19, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) le altre aliquote di base sono individuate come segue:
- ai sensi dell'art.1 comma 750, l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3bis del D.L.557/93 è pari allo 0,1%, con possibilità di riduzione da parte dei Comuni fino al suo azzeramento;
- ai sensi dell'art.1 comma 751, fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25% o di diminuirla fino al suo azzeramento; a decorrere dal 01.01.2022 tali immobili diverranno esenti da IMU;
- ai sensi dell'art.1 comma 752, l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% ed i Comuni con delibera consiliare possono aumentarla fino all' 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;
- ai sensi dell'art.1 comma 753, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato ed i Comuni con deliberazione consiliare possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;
- ai sensi dell'art.1 comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 l'aliquota di base è pari allo 0,86% e i comuni, con deliberazione consiliare, possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

e) esiste un generale orientamento legislativo di favore per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (interessate dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore, D.Lgs.117/17, artt.54, 89, 99, 101, 102, 104) con conseguente opportunità di privilegiare queste ultime nell’ambito delle possibilità di agevolazione previste per le diverse tipologie di enti senza scopo di lucro; a tal fine quindi il Comune ritiene opportuna la previsione di apposita aliquota agevolata anche per l'annualità 2020 nell'ambito del regime dell'IMU di cui all'art.1 commi 738 e ss della Legge 160/2019;

f) Comune di Bologna e A.N.E.C. in data 23/09/08 hanno siglato apposita convenzione (rep.n.206395) a tutela delle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia, individuate nell'apposita deliberazione PG. n.271370/2008 di attuazione della suddetta convenzione; nell'ambito di questa convenzione, erano previste agevolazioni che il Comune intende confermare prevedendo un'apposita aliquota agevolata anche per l'annualità 2020 nell'ambito del regime dell'IMU di cui all'art.1 commi 738 e ss della Legge 160/2019;

g) si ritiene opportuna:

1) la previsione dell'aliquota agevolata del 0,76 per cento - anche nell'ambito del regime dell'IMU di cui all'art.1 commi 738 e ss della Legge 160/2019 - per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali, in considerazione della grande rilevanza culturale e sociale di queste attività e del loro positivo impatto sulla qualificazione del centro storico;

2) la previsione dell'aliquota agevolata del 0,76 per cento - anche nell'ambito del regime dell'IMU di cui all'art.1 commi 738 e ss della Legge 160/2019 - destinata agli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese (M.P.M.I.) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE - recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05 - che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell'imposta municipale propria sperimentale, abbiano avuto una crescita dimensionale dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto di fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico; ciò per promuovere, favorire e sostenere la crescita dimensionale, economica ed occupazionale delle imprese del territorio. In conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese):
a) sono micro imprese le imprese con meno di dieci occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
b) sono piccole imprese le imprese con meno di cinquanta occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
c) sono medie imprese le imprese con meno di duecentocinquanta occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

3) la previsione dell'aliquota agevolata del 0,76 per cento - anche nell'ambito del regime dell'IMU di cui all'art.1 commi 738 e ss della Legge 160/2019 - per le unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso a parenti di primo grado che, ai sensi dell’art.1 D.Lgs. n. 99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

4) la previsione -anche nell'ambito del regime dell'IMU di cui all'art.1 commi 738 e ss della Legge 160/2019 - dell'aliquota dello 0,76 per cento relativamente alle abitazioni, e pertinenze ammesse, direttamente locate agli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera C), del testo unico delle imposte sui redditi, e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai bisogni abitativi di persone o famiglie senza fissa dimora, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;

5) la previsione dell'aliquota agevolata del 0,76 per cento - anche nell'ambito del regime dell'IMU di cui all'art.1 commi 738 e ss della Legge 160/2019 - per le seguenti tipologie di immobili in considerazione delle relative specificità:
1) l'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;
2) le unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:
- persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
- studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l’Università degli Studi di Bologna;
- lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti.


Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

Ritenuto opportuno deliberare, ai sensi dell'art.1 comma 754 della L.160/19, l'aliquota ordinaria IMU (applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali e da quelli di cui ai commi da 750 a 753) nella misura dell'1,06 per cento, nell'esercizio della facoltà ivi prevista, prevedendo nel contempo tutte le ipotesi meritevoli di agevolazione a cui accordare, nel rispetto dei limiti di legge, un'aliquota ridotta;

Considerato il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 7 del D.Lgs. n.267/2000, indubbiamente esercitabile grazie all'espresso richiamo all'art.52 del D.Lgs.446/97 contenuto in più punti della disciplina IMU dettata dall'art.1 commi 738 e ss. della Legge 160/2019;

Visti:
l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;

Dato atto:
  • che l'articolo comma 779 della L.160/19 aveva previsto, per l'anno 2020, che i " comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";
  • che detto articolo, tuttavia, è stato espressamente abrogato dall'articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • che il decreto Cura Italia (art. 107 comma 2 ) per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020 così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;
  • che l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, portandoli entrambi al 31 luglio 2020, che è anche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Preso altresì atto:
  • di quanto previsto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
  • della delibera PG.N.566506/2019, con cui è stato approvato il regolamento delle aliquote IUC-IMU (di cui alla L.147/03) del triennio 2020/2022, che a seguito dell'abrogazione della IUC-IMU deve intendersi integralmente annullata e sostituita dalla presente nuova deliberazione, che si limita a deliberare le aliquote della sola annualità 2020 in attesa dell'attuazione delle previsioni di cui all'art.1 commi 756 e 757;
  • dell'art.13 comma 15 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.;

Visti:
l'art.1 commi 738 e ss. della Legge 160/2019, con particolare riferimento - oltre al resto - ai seguenti commi:
- comma 756, che impone solo dal 2021 la necessità per i Comuni di attenersi, nella diversificazione delle aliquote, alle fattispecie oggetto dell'adottando decreto ministeriale all'uopo previsto;
- comma 757, che lega al medesimo D.M. previsto dal comma 756 (ad oggi ancora da adottare) la necessità per i Comuni di elaborare sul Portale del Federalismo il prospetto da allegare - quale parte integrante - alla propria delibera consiliare sulle aliquote IMU di cui alla L.160/19;
- commi da 762 a 756 in tema di modalità di calcolo (acconto e saldo) per il versamento della nuova IMU;
- comma 767 in materia di efficacia di aliquote e regolamenti in materia di nuova IMU;
- l'articolo 107 comma 2 del D.L. 18/2020 che, letto in combinato disposto con i commi 756 e 757 e in attesa dell'approvando DM consente di prescindere, così come chiarito dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 - limitatamente all'annualità 2020 - dalla necessaria allegazione del prospetto (di cui al comma 757) quale condizione di efficacia della delibera;

Rilevato che:
  • in linea con la vigente normativa in materia di sistema di bilancio è opportuno approvare le aliquote IMU riferite all'anno 2020;
  • il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell’ente;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;
DELIBERA

1. DI APPROVARE le "Aliquote e le detrazioni IMU, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.1 commi 738 e ss. della Legge 160/2019, per l'anno 2020", riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 01.01.2020.

Infine, con votazione separata
DELIBERA


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


      Documenti allegati - parte integrante