La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione
IL CONSIGLIO
Premesso che,
- l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L. stabilisce che "gli enti locali riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive";
Rilevato che
- con sentenza 223/2018 il Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro - aveva respinto il ricorso, presentato contro il Comune di Bologna dall'ex dipendente C.D.P., relativo alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato, in esecuzione della Delibera di Giunta Prog 259/2014, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 267/2000;
- con sentenza 699, depositata il 02/10/2019, la Corte d'Appello di Bologna - Sezione Controversie del Lavoro - ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal Sig. C.D.P contro la sentenza di primo grado 223/2018 e ha dichiarato l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro sopra citato in quanto posto in violazione dell'art 19 del D.lgs. 165/2001;
- con la medesima sentenza il Giudice ha fissato la scadenza del contratto di lavoro summenzionato al 31/10/2017 anziché al 30/09/2016 condannando il Comune di Bologna a risarcire al ricorrente il danno pari alla retribuzione non percepita, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
Vista la circolare INPS 6/2014 in merito alla rilevanza a fini previdenziali dei risarcimenti derivanti da sentenze qualificabili come ristoro del lucro cessante;
Dato atto che
- il Capo Area Personale e Organizzazione provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili, nel rispetto delle norme di legge;
Dato atto, inoltre, che
- con deliberazione del Consiglio Comunale Rep. n. DC/2018/38 (PG n. 532850/2018; proposta n. DC/PRO/2018/37) del 20/12/2018, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021. Sezione Strategica e Sezione Operativa;
- con deliberazione consiliare Rep. n. DC/2018/40 (P.G. n. 532852/2018; proposta n. DC/PRO/2018/40) del 20/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2019 – 2021;
Considerato che:
- occorre, pertanto, provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 relativo alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna - Sezione Controversie del Lavoro 699/2019, come sopra specificato per complessivi euro 195.755,53=;
- l'importo complessivo di euro 195.755,53= può trovare la necessaria copertura finanziaria sul bilancio 2019, missione 01, programma 11, titolo 01, macroaggregato 10 (corrispondente al cap. U14850-000 del PEG);
Preso atto
del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera B punto 6 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
Visti:
- l'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.;
- l'art. 5 del Regolamento di Contabilità;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Personale e Organizzazione e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
Su proposta dell'Area Personale e Organizzazione;
Sentite le Commissioni Consiliari competenti
DELIBERA
1. DI RICONOSCERE, per le ragioni esposte in premessa, in forza della esecutività della sentenza e nelle more della valutazione circa l'impugnazione della stessa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa, pari a complessivi euro 195.755,53= a seguito della sentenza Corte d'Appello di Bologna - Sezione controversie del lavoro - n°699/2019;
2. DI DARE ATTO CHE l'importo complessivo di euro 195.755,53= può trovare la necessaria copertura finanziaria sul Bilancio 2019, missione 01, programma 11, titolo 01, macroaggregato 10 (corrispondente al cap. U14850-000 del PEG);
Infine con votazione separata
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.