Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 348645  /  2019
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  106   /  2019
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  90   /  2019
Data seduta 29/07/2019
Data esecutività 10/08/2019
Unità di riferimento Area Welfare e Promozione del benessere della comunità
Oggetto APPROVAZIONE DI UN REGOLAMENTO PER LE CASE FAMIGLIA E ALTRE STRUTTURE PER ANZIANI E ADULTI, CON UN NUMERO MASSIMO DI 6 OSPITI


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione
IL CONSIGLIO


Premesso che:

- con L.R. 12 ottobre 1998 n. 34 sono state definite le norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;

- con Delibera di Giunta regionale D.G.R. 564/2000 come integrata e modificata dalla D.G.R. 1423/2015, in attuazione della L.R. 12 ottobre 1998 n. 34, è stata approvata la “Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per portatori di handicap, anziani e malati di AIDS;

- con Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", è stato attribuito ai Comuni l'esercizio dell'attività di "autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale";

- il Decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale 308 del 21/05/2001 ha definito i "requisiti minimi strtturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale", a norma dell'art. 11 della L. 328/2000;

- con L.R. 2/2003 sono state definite le norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Preso atto che:

- con nota regionale sono state trasmesse le linee guida che la Regione Emilia Romagna e ANCI Emilia-Romagna hanno elaborato in materia di case famiglia: “Indirizzi regionali per i regolamenti locali sulle Case famiglia” Indicazioni per la sicurezza e la qualità del servizio, approvate in data 12/07/2018, con la collaborazione e la condivisione di Organizzazioni sindacali Associazioni di pazienti e famigliari, esperti dei Comuni e delle Aziende Usl, Comitati Consultivi Misti;

- con Legge Regionale 27/07/2018 n. 11 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020, sono state definite modalità organizzative sulle relative procedure di esercizio dell'attività di casa famiglia;

- la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna, nel corso dell'incontro dell'Ufficio di Presidenza del 20 marzo 2019, ha approvato uno schema di regolamento tipo “per le Case Famiglia e altre strutture per anziani e adulti, con un numero massimo di 6 ospiti”;

Rilevato che:

- la Delibera di Giunta regionale D.G.R. 564/2000 nell'elencazione delle strutture non soggette all'autorizzazione al funzionamento, ma solo soggette a comunicazione di avvio attività al Sindaco del Comune del territorio in cui è ubicata la struttura, cita, senza differenziazioni e descrizione di dettaglio: “gli appartamenti protetti ed i gruppi appartamento per anziani e disabili, persone con patologie psichiatriche, persone con dipendenze patologiche, le case famiglia, che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti”, non rendendo possibile una chiara differenziazione fra casa famiglia e gruppo appartamento sia in termini organizzativi, sia in termini di destinatari;

Tenuto conto che il regolamento tipo approvato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna si riferisce genericamente a strutture per anziani e adulti con un numero massimo di 6 ospiti, confermando di potersi riferire sia a casa famiglia, sia a gruppo appartamento o a altre tipologie di strutture di accoglienza destinate a anziani e a persone con disabilità;

Dato atto che:
- nel territorio del Comune di Bologna sono attivi numerosi gruppi appartamento e case famiglia che accolgono, su committenza del servizio pubblico, persone adulte con disabilità e persone divenute anziane con disabilità congenita o acquisita in carico ai servizi sociali pubblici;

- la casa famiglia, l'appartamento protetto e il gruppo appartamento per anziani hanno la finalità di fornire una risposta ai crescenti bisogni di luoghi familiari che offrano assistenza ed ospitalità a persone anziane, garantendo un soggiorno ed un'assistenza di buon livello e favorendo la tutela della salute, del benessere, dell'affettività e della vita relazionale degli ospiti per contribuire al mantenimento delle loro capacità residue nello svolgimento delle attività della vita quotidiana;

- il Comune di Bologna, con propria deliberazione di Giunta P.G. N. 134175/2016 ha realizzato l'“Aggiornamento delle modalità di rapporto fra il Comune di Bologna e le strutture residenziali non rientranti nella disciplina dell'accreditamento ai fini dell'inserimento di utenti in carico ai servizi sociali”, disciplinando una specifica forma di “Convenzione per l'accoglienza di persone assistite dai servizi sociali di Bologna con sostegno economico presso case albergo, alberghi per anziani, comunità alloggio (Struttura residenziale – non casa di riposo – a maggiore intensità assistenziale)”, tale schema tipo di convenzione può essere riferito anche alle strutture oggetto del presente regolamento nel caso in cui tali strutture abbiano fino a 6 posti;

Tenuto conto che:
- sono già in essere alcune convenzioni con soggetti gestori di case famiglia o gruppi appartamento per anziani o persone con disabilità, come da determinazione dirigenziale P.G. n. 299876/2019;
- la possibilità di convenzionarsi con il Comune di Bologna, o di mantenimento della convenzione in essere è riservata esclusivamente alle case famiglia che dimostrano di possedere gli elementi minimi strutturali, organizzativi e di personale (di cui all'Allegato 1a) e ulteriori elementi riferiti alla qualità del servizio offerto (Allegato 1b);

Ritenuto altresì necessario puntualizzare e confermare l'impossibilità ad essere ammessi presso le case famiglia persone riconosciute invalide civili con assegno di accompagnamento, ma allo stesso tempo consentirne il proseguimento dell'accoglienza o la nuova ammissione di persona con indennità di accompagnamento solo nel caso in cui le tre condizioni descritte siano compresenti:
a) sia stata effettuata valutazione socio sanitaria (UVM) da parte dei servizi socio sanitari pubblici;
b) i medesimi servizi valutino gli aspetti assistenziali e organizzativi offerti dalla casa famiglia come pienamente adeguati alle caratteristiche e ai bisogni della persona;
c) sia in corso la presa in carico del servizio pubblico;

Visto pertanto il Regolamento per il funzionamento e la vigilanza nelle strutture residenziali per anziani con un numero di ospiti fino ad un massimo di sei allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato, infine, atto che la presente deliberazione non comporta riflessi immediati, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria dell’ente;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Welfare e promozione del benessere della comunità e della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Su proposta dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti
DELIBERA


1. DI APPROVARE il "Regolamento per il funzionamento e la vigilanza nelle strutture residenziali per anziani con un numero di ospiti fino ad un massimo di sei allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale";

2. DI DARE ATTO che:
- sono già in essere alcune convenzioni con soggetti gestori di case famiglia o gruppi appartamento per anziani o persone con disabilità, come da determinazione dirigenziale P.G. n. 299876/2019;
- la possibilità di convenzionarsi con il Comune di Bologna, o di mantenimento della convenzione in essere è riservata esclusivamente alle case famiglia che dimostrano di possedere gli elementi minimi strutturali, organizzativi e di personale (di cui all'Allegato 1a) e ulteriori elementi riferiti alla qualità del servizio offerto (Allegato 1b);
3. DI DARE ATTO che con successivi atti saranno apportati i necessari adeguamenti alla deliberazione di Giunta P.G. N. 134175/2016;

4. DI DARE MANDATO al Capo Area Welfare e promozione del benessere della comunità di provvedere ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi;

5. DI DARE ATTO che il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.





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