Premesso che: il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni (di seguito “Decreto”), recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", all'art. 11-bis prevede la redazione, da parte di tali Amministrazioni, del Bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel Principio Applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al citato Decreto (di seguito "Principio Contabile di riferimento"), così come modificato dal DM 11 agosto 2017 e dal DM 29 agosto 2018;
il Principio Contabile di riferimento prevede, tra le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, l’individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato che i due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta, come disposto dall’art. 3.1 del Principio Contabile di riferimento;
entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;
Rilevato che il gruppo Amministrazione Pubblica comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica, secondo le definizioni contenute agli articoli 11 ter, 11 quater, 11 quinquies del Decreto e all’art. 2 del Principio Contabile di riferimento e che pertanto il Gruppo Amministrazione Pubblica è costituito da: gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del Decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica. Le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono organismi strumentali degli Enti Locali;
gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile,suddivisi in:◦ enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante1. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi.◦ enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o
esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato. le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
Rilevato inoltre che secondo quanto previsto dall’art. 2 del Principio Contabile di riferimento il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3.1 del Principio contabile di riferimento: gli enti e le società del gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell’elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo o in caso di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;
con riferimento all’esercizio 2018 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% (fino all’esercizio 2017 la soglia di irrilevanza era pari al 10%):
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici (determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”) la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento e pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;
sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
Valutato che con atto del 21/12/2017 è stata costituita la Fondazione per l’Innovazione Urbana, di cui sono Fondatori il Comune di Bologna e l'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna;
Vista la deliberazione PG n. 450325/2017 del 19712/2017 di ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica e il perimetro di consolidamento da applicarsi per l’esercizio 2017;
Ritenuto: di aggiornare tale ricognizione per l’esercizio 2018, alla luce dell’estensione della definizione di società partecipata e della nuova soglia di irrilevanza da applicarsi con riferimento all’esercizio in corso, nonché per tenere conto della intervenuta costituzione della Fondazione per l’Innovazione Urbana;
di individuare le seguenti categorie di enti e società appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica per l’esercizio 2018, classificati nelle tipologie corrispondenti alle missioni di bilancio del Comune di Bologna, come previsto dagli articoli da 11-ter a 11-quinquies del D.Lgs. 118/2011, tenuto conto che la missione 7 "Turismo" è trasversale a molti Enti strumentali a carattere culturale
ORGANISMI STRUMENTALI (compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica): Istituzione Musei (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)
Istituzione Biblioteche (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)
Istituzione per l’Inclusione Sociale (12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)
Istituzione per i Servizi educativi e per le Scuole dell’Infanzia (4- Istruzione e diritto allo studio)
ENTI STRUMENTALI (compresi nel gruppo Amministrazione Pubblica): ASP Città di Bologna (12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), nel quale il Comune detiene una quota pari a 97%, in quanto Ente Strumentale Controllato in ragione del peso decisionale in assemblea;
Fondazione Villa Ghigi (9- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), in quanto Ente Strumentale Controllato in virtù del potere di nominare la maggioranza dei componenti del CdA (2/3)
Fondazione Cineteca (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), in quanto Ente Strumentale Controllato in virtù del potere di nominare la totalità dei componenti del CdA; la Fondazione detiene due partecipazioni in società controllate: L’Immagine Ritrovata srl, partecipata al 100% e la società Modernissimo srl, partecipata al 100%;
ACER provincia di Bologna (8- Assetto del territorio ed edilizia abitativa), nel quale il Comune detiene una quota pari al 30,8%, in quanto Ente strumentale partecipato; l’Ente è a capo dell'omonimo gruppo e redige il bilancio consolidato con la controllata ACER Promos spa, partecipata al 51% e la controllata ACER SERVIZI srl, partecipata al 100%;
Fondazione Aldini Valeriani (1- Servizi istituzionali, generali e di gestione), in quanto Ente Strumentale Partecipato in virtù del potere di nominare 1 consigliere su 4
Fondazione Museo Ebraico di Bologna (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) in quanto Ente Strumentale Partecipato in virtù del potere di nominare 1 consigliere su 5
Fondazione Emilia Romagna Teatro- ERT (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) in quanto Ente Strumentale Partecipato in virtù del potere di nominare 1 consigliere su 7
Fondazione teatro Comunale di Bologna (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), in quanto Ente Strumentale Partecipato in virtù del potere di nominare 2 consiglieri, di cui uno di concerto con Regione Emilia Romagna e MIBAC, oltre al Presidente da Statuto individuato nel Sindaco, su 5;
Fondazione per l’Innovazione Urbana (7- Turismo), in quanto Ente Strumentale Controllato in virtù del potere di nominare 3 consiglieri su 5 SOCIETA’ CONTROLLATE (comprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica): ATC SpA in liquidazione (10- Trasporti e diritto alla mobilità), nella quale il Comune detiene una quota pari al 50,65%
Autostazione di Bologna srl (1- Servizi istituzionali, generali e di gestione), nella quale il Comune detiene una quota pari al 66,89%
Bologna Servizi Cimiteriali srl (12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), nella quale il Comune detiene una quota pari al 51%; la società detiene una partecipazione nella società controllata Bologna Servizi Funerari, partecipata al 100%
CAAB scpa (1- Servizi istituzionali, generali e di gestione), nella quale il Comune detiene una quota pari all’80,04%
SRM srl (10- Trasporti e diritto alla mobilità), nella quale il Comune detiene una quota pari al 61,63%
SOCIETA’ PARTECIPATE (Comprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica): TPER spa (10- Trasporti e diritto alla mobilità), società quotata nella quale il Comune detiene una quota pari al 30,11%; la società è a capo dell’omonimo gruppo e redige il bilancio consolidato con le sue controllate: Omnibus scarl (51%), TPF scarl (97%), TPB scarl (85%), MA.FERsrl (100%), Dinazzano PO (95,35%), SST srl (51%), HERM srl (94,95%);
FBM spa in liquidazione (1-Servizi istituzionali, generali e di gestione ), nella quale il Comune detiene una quota pari al 32,83%
Ritenuto quindi di individuare le seguenti Partecipazioni non Comprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica, in quanto non rientranti nelle definizioni previste dal Decreto e dal Principio Contabile di Riferimento: AFM Spa, nella quale il Comune detiene una quota pari al 15,86% e non è a totale partecipazione pubblica e affidataria diretta di servizi pubblici locali dal Comune di Bologna, in relazione alla quale il Comune di Bologna ha deliberato la cessione in sede di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni con deliberazione PG n. 308244/2017 del 2 ottobre 2017;
Interporto di Bologna spa, nella quale il Comune detiene una quota del 35,10% ma di cui il Consiglio del Comune di Bologna ha deliberato la cessione in sede di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni con deliberazione PG n. 308244/2017 del 2 ottobre 2017
Fiere Internazionali di Bologna SpA, nella quale il Comune di Bologna detiene una quota pari al 14,71% e non risulta a totale partecipazione pubblica e affidataria diretta di servizi pubblici locali dal Comune di Bologna;
Aeroporto G. Marconi SpA, società quotata nella quale il Comune di Bologna detiene una quota del 3,88% e non risulta a totale partecipazione pubblica e affidataria diretta di servizi pubblici locali dal Comune di Bologna
HERA spa, società quotata nella quale il Comune di Bologna detiene una quota pari al 9,53% e non risulta a totale partecipazione pubblica e affidataria diretta di servizi pubblici locali dal Comune di Bologna; in relazione a tale partecipazione il Consiglio Comunale approvato la vendita delle azioni HERA non soggette al Sindacato di Blocco, fino ad un massimo di n. 33.000.000 complessivamente (di cui 2.999.999 sono state vendute nell’ottobre 2018);
Lepida SpA, nella quale il Comune detiene una quota pari allo 0,0015% e non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali dal Comune di Bologna
Considerato che le Istituzioni sopra elencate e rientranti nella definizione di Organismi Strumentali sono già comprese nel rendiconto del Comune di Bologna con i suoi organismi strumentali ai sensi dell’art. 227, co 2 ter del D.Lgs 267/000 come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014;
Dato atto che, per ciascuno degli enti e società sopra indicati e compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica sono stati esaminati i valori dell’attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici (valore della produzione) relativi ai bilanci 2017 ai fini di valutare l’incidenza rispetto ai corrispondenti valori del Comune di Bologna, con il seguente esito:
Ente o società | Incidenza Attivo patrimoniale | Incidenza Patrimonio Netto | Incidenza Valore della Produzione |
Asp Città di Bologna | 7,18 | 6,76 | 12,30 |
Acer Provincia di Bologna | 9,64 | 4,54 | 11,99 |
ATC spa in liquidazione | 0,38 | 0,001 | 0,003 |
Autostazione di Bologna srl | 0,24 | 0,07 | 0,40 |
CAAB spa | 3,11 | 2,93 | 1,34 |
Bologna Servizi Cimiteriali srl | 0,50 | 0,29 | 1,92 |
Finanziaria Bologna Metropolitana spa in liquidazione | 0,34 | 0,32 | 1,13 |
SRM srl | 2,75 | 1,89 | 17,36 |
TPER spa | 17,43 | 6,1 | 45,69 |
Fondazione Cineteca di Bologna | 0,84 | 0,74 | 1,09 |
Fondazione Teatro Comunale di Bologna | 2,60 | 1,56 | 3,78 |
Fondazione Emilia Romagna Teatro | 0,27 | 0,012 | 2,30 |
Fondazione Aldini Valeriani | 0,18 | 0,01 | 1,31 |
Fondazione Villa Ghigi | 0,02 | 0,01 | 0,15 |
Fondazione per l’Innovazione Urbana | 0,01 | 0,005 | 0,12 |
Fondazione Museo Ebraico di Bologna | - | 0,10 | 0,07 |
Ritenuto: di consolidare gli enti e società il cui bilancio è rilevante rispetto ai requisiti dimensionali, ovvero: ASP Città di Bologna, ACER Provincia di Bologna, CAAB spa, TPER SpA, SRM srl e Fondazione Teatro Comunale di Bologna;
di considerare, per TPER SpA e ACER Provincia di Bologna, il bilancio consolidato;
di consolidare, nonostante l’irrilevanza del bilancio, la società Autostazione di Bologna srl in quanto in house providing e la Fondazione Cineteca di Bologna in quanto interamente partecipata dal Comune di Bologna, includendo nel perimetro di consolidamento anche società da quest’ultima controllate: L’Immagine Ritrovata srl e Modernissimo srl;
di escludere dal perimetro di consolidamento le altre società/enti, ivi compresa FBM spa in liquidazione, costituita secondo il modello dell'in house providing ma che, a seguito della cessione del ramo di azienda avvenuta in data 25 ottobre 2018, non riceve più affidamenti diretti dai soci;
Verificato che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presenta, rispetto al bilancio della capogruppo, un’incidenza del 7% con riferimento al valore della produzione, dell’1,71% con riferimento al totale attivo e dello 0,73% con riferimento al patrimonio netto;
Dato atto che: il calcolo dell’irrilevanza è stato effettuato rapportando i dati di bilancio al 31/12/2017 di società ed Enti ai dati di bilancio al 31/12/2017 del Comune di Bologna e che si procederà alla verifica della sussistenza dell’irrilevanza anche alla luce dei bilanci consuntivi al 31/12/2018 quando si renderanno disponibili;
la Fondazione Museo Ebraico di Bologna adotta una contabilità di tipo finanziario e, pertanto, l’irrilevanza è stata calcolata sui ricavi (con riferimento al totale delle entrate), sul patrimonio netto (con riferimento al fondo di dotazione);
Visto che il Principio Contabile di riferimento nell’attuale formulazione prevede al punto 4.4.: il consolidamento integrale degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
il consolidamento proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e gli enti strumentali partecipati;
se l’ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti;
Considerato che il Principio Contabile di riferimento nell’attuale formulazione prevede, inoltre: che i componenti del gruppo debbano trasmettere all’Ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dalla capogruppo nel Regolamento di contabilità, ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto dal punto 3.2 del Principio stesso, ovvero entro 10 giorni dall’approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento ;
al punto 3.2 che la capogruppo comunichi agli enti, alle aziende e alle società incluse nell'elenco dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica che saranno compresi nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio e che trasmetta a ciascuno di tali Enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato ;
al medesimo punto 3.2 che la capogruppo impartisca le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato , con riferimento:
a) ai tempi e modalità di trasmissione dei bilanci e delle informazioni integrative necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato;
b) alle indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che devono essere trasmesse. Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa e la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall’allegato 11 al d.lgs 118/2011;c) alle istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica , per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica;
Ritenuto, quindi, di impartire alle società ed enti compresi nel perimetro di consolidamento per l’esercizio 2018 le seguenti direttive alle quali dovranno adeguarsi o, in caso contrario, fornire giustificazione del mancato adeguamento: per i cespiti aziendali, le categorie e le aliquote di ammortamento applicate dovranno essere quelle indicate nell'allegato 4/3 del D.Lgs.118/2011 al p.to 4.18,come da allegato, parte integrante delle presente deliberazione;
adozione del criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del Gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquisita e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo;
redazione dei bilanci consolidati intermedi e applicazione del metodo di consolidamento integrale per le partecipazioni di controllo e del metodo proporzionale per quelle non di controllo laddove non sia in contrasto con la disciplina civilistica;
trasmissione, entro il 11 febbraio 2019 dell'elenco dei crediti e debiti, dei costi e ricavi nei confronti del Comune di Bologna, distinti in base alle linee di attività definite dalle convenzioni e corredati da nota esplicativa; tale documento potrà essere rettificato al momento della trasmissione del bilancio, qualora si evidenziassero degli errori o nel caso di informazioni sopraggiunte in seguito;
trasmissione entro l'1 marzo del dato relativo ai crediti e debiti asseverato dall'organo incaricato della revisione legale dei conti ;
trasmissione entro il 15 giugno dei bilanci di esercizio approvati dall'Assemblea dei soci, unitamente alla riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs 118/2011 e alle operazioni interne al gruppo necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo); in caso di bilancio consolidato i suddetti dati sono richiesti entro il 15 luglio, con riferimento al bilancio consolidato e secondo lo schema di cui all’allegato n.11 del D.Lgs 118/2011;
Dato atto che stata data informazione del presente atto al Collegio dei Revisori, mediante trasmissione dello stesso e che il Collegio ha ritenuto non necessaria l'espressione del parere;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Segreteria Generale e dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
Su proposta del Settore Segreteria Generale e dell'Area Risorse Finanziarie;
A voti unanimi e palesi;
DELIBERA
1. DI AGGIORNARE la deliberazione P.G n. 450325/2017 con la quale era stata effettuata la ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica per l'anno 2017, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, con la quale erano stati contestualmente approvati i due elenchi che definivano il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Bologna ed il perimetro e l'ambito di consolidamento per l'anno 2018;
2. DI APPROVARE, sulla base della ricognizione illustrata in premessa, i seguenti elenchi:
Elenco degli Enti e delle Società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Bologna per l’esercizio 2018:
Istituzione Musei (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)
Istituzione Biblioteche (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)
Istituzione per l’Inclusione Sociale (12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)
Istituzione per i Servizi educativi e per le Scuole dell’Infanzia (4 - Istruzione e diritto allo studio)
ASP Città di Bologna (12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)
Fondazione Villa Ghigi (9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente),
Fondazione Cineteca e società da essa controllate: L’Immagine Ritrovata srl e Modernissmo srl (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali),
ACER provincia di Bologna, capogruppo dell’omonimo gruppo costituito anche dalle società controllate ACER PROMOS e Acer SERVIZI (8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa),
Fondazione Aldini Valeriani (1- Servizi istituzionali, generali e di gestione)
Fondazione Museo Ebraico di Bologna (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)
Fondazione Emilia Romagna Teatro- ERT (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)
Fondazione teatro Comunale di Bologna (5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali)
Fondazione per l’Innovazione Urbana (7- Turismo)
ATC SpA in liquidazione (10- Trasporti e diritto alla mobilità)
Autostazione di Bologna srl (1- Servizi istituzionali, generali e di gestione),
Bologna Servizi Cimiteriali srl e società da essa controllata: Bologna Servizi funerari srl (12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia),
CAAB scpa (1- Servizi istituzionali, generali e di gestione),
SRM srl (10- Trasporti e diritto alla mobilità),
TPER spa, capogruppo dell’omonimo gruppo costituito anche dalle società controllate Omnibus scarl, TPF scarl, TPB scarl, MA.FER srl, Dinazzano PO spa, SST srl, HERM srl (10- Traspsorti e diritto alla mobilità)
FBM spa in liquidazione (1-Servizi istituzionali, generali e di gestione ), nella quale il Comune detiene una quota pari al 32,83%
Elenco degli Enti e delle Società comprese nel perimetro di consolidamento per l’esercizio 2018:
Istituzione Musei (già compresa nel rendiconto del Comune di Bologna consolidato con i propri organismi strumentali)
Istituzione Biblioteche (già compresa nel rendiconto del Comune di Bologna consolidato con i propri organismi strumentali)
Istituzione per l’Inclusione Sociale (già compresa nel rendiconto del Comune di Bologna consolidato con i propri organismi strumentali)
Istituzione per i Servizi educativi e per le Scuole dell’Infanzia (già compresa nel rendiconto del Comune di Bologna consolidato con i propri organismi strumentali)
ASP Città di Bologna (consolidamento integrale)
ACER Provincia di Bologna (consolidamento proporzionale del bilancio consolidato del gruppo)
CAAB spa (consolidamento integrale),
SRM srl (consolidamento integrale),
TPER SpA (consolidamento proporzionale del bilancio consolidato del gruppo)
Fondazione Teatro Comunale di Bologna (consolidamento proporzionale)
Autostazione di Bologna srl (consolidamento integrale)
Fondazione Cineteca di Bologna (consolidamento integrale), comprendendo nel consolidamento anche le società da questa controllate: L’Immagine Ritrovata e Modernissimo srl
3. DI APPROVARE le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Bologna oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2018 citate in premessa, nonché le categorie e le aliquote di ammortamento dei cespiti che dovranno essere applicate dagli stessi, come da allegato parte integrante della presente deliberazione.